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Il design comunitario non registrato acquisito ante recesso

Nel documento IL RECESSO DEL (pagine 110-114)

5. Una possibile proposta

5.6. Il design comunitario non registrato acquisito ante recesso

I design comunitari non registrati sono protetti automaticamente per una durata di tre anni, dal momento in cui vengano divulgati nel territorio dell’Unione. Ai sensi dell’art. 7 RDC per divulgazione al pubblico si deve intendere «la pubblicazione, a seguito di registrazione o in altro modo o esposto, usato in commercio, o altrimenti reso pubblico […], salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità».

Sorgono degli interrogativi in relazione all’estensione della protezione dei design comunitari non registrati, sia per quanto riguarda i design che sono stati divulgati per la prima volta nel Regno Unito – i quali potrebbero essere considerati non più divulgati nel territorio dell’Unione – sia per quanto riguarda i design che sono stati divulgati negli altri 27 Stati dell’Unione Europea – i quali potrebbero perdere la protezione all’interno del territorio del Regno Unito.

Il regime transitorio dovrebbe, a mio avviso, considerare i design divulgati per la prima volta nel Regno Unito ancora validi a seguito del recesso in quanto parrebbe illogico, in modo analogo a quanto detto supra in relazione alla decadenza dei diritti per mancato utilizzo del marchio UE nell’Unione, che per un evento indipendente dalla volontà dei titolari, gli stessi perdano i diritti precedentemente acquisiti.

Inoltre, vista la breve durata della protezione e l’automaticità con cui il titolo sorge, il regime transitorio dovrebbe statuire l’obbligo, sia per il Regno Unito che per gli altri Stati membri dell’UE, di tutelare tutti i design comunitari non registrati esistenti ante recesso come tali fino alla loro scadenza (cd. modello «Jersey»)

Allo stesso modo che per le domande pendenti di registrazione, potrebbe essere stabilita una «cut-off date», da fissare in un periodo compreso tra la data in cui sia stato resa conoscibile la data del recesso e la data in cui avverrà effettivamente il recesso, a seguito della quale il design divulgato per la prima volta nel Regno Unito non darà più diritto ad una protezione valida in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Anche in questo caso, tale data ultima dovrebbe essere sufficientemente pubblicizzata per mettere gli utilizzatori del sistema in grado di garantirsi una protezione alternativa.

La soluzione alternativa potrebbe essere quella di “scindere” idealmente il design comunitario non registrato UE in design non registrato UKUE. Il Regno Unito ha legiferato in tema di design non registrati attribuendo, in realtà, una durata di protezione più lunga rispetto a quella prevista dalla disciplina europea. Tuttavia, tale soluzione comporterebbe la perdita di protezione di coloro che posseggano un design comunitario non registrato in virtù delle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso, in quanto la disciplina inglese estende la protezione solamente alla forma e alla configurazione del design.

Si ritiene, dunque, preferibile la proposta sopra citata allo scopo di evitare la privazione di diritti e permettere ai designer di valutare, a seguito di tale periodo transitorio, il tipo di protezione che ritengono più conforme alle loro esigenze, a seconda delle circostanze e l’ampiezza di protezione ritenuta necessaria.

CAPITOLO 3

GLI EFFETTI DEL RECESSO SUL «PACCHETTO

BREVETTUALE UNITARIO»

PRIMA SEZIONE. 1. Premessa; 2. Le origini dell’armonizzazione dei sistemi brevettuali nel contesto del diritto internazionale; 3. La fase internazionale; 3.1. La Convenzione sul brevetto europeo; 3.2. La Convenzione sul brevetto comunitario del 1975 (CBC) e la sua rielaborazione del 1989; 4. La fase comunitaria: la proposta di Regolamento del 2000 e il progetto EPLA; 5. Verso la creazione di un titolo brevettuale unitario; 6. Verso l’istituzione di una giurisdizione unificata 7. L’approvazione del «pacchetto in materia di brevetti»; SECONDA SEZIONE. 8. Gli effetti del recesso sul «pacchetto in materia di brevetti»; 9. È ancora possibile la partecipazione del Regno Unito all’Accordo sul tribunale unificato?; 9.1. Gli argomenti a favore; 9.2. (segue): Gli argomenti contrari; 9.3. L’interpretazione del parere 1/09; 9.4. La diversa interpretazione del parere 1/09 emersa a seguito del referendum; 10 È ancora possibile collocare una delle sezioni della Divisone centrale a Londra?; 11. È possibile un’estensione degli effetti dei Regolamenti sul brevetto con effetto unitario al Regno Unito?

PRIMA SEZIONE

1. Premessa

Come noto, i risultati del processo innovativo sono suscettibili, se presentano i requisiti della novità, dell’attività inventiva e dell’applicazione industriale, di essere protetti dal sistema dei brevetti attraverso il conferimento di un diritto di esclusiva temporaneo, alla scadenza del quale l’invenzione viene resa accessibile alla collettività che ne trae a sua volta beneficio.

L’istituto del brevetto rappresenta dunque un circolo virtuoso per i singoli e la collettività e costituisce un essenziale incentivo per stimolare il processo innovativo che a sua volta costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo economico.

Storicamente, la natura e l’ambito di applicazione della protezione brevettuale fu puramente nazionale, per cui ogni Stato Membro ha disciplinato il suo autonomo sistema brevettuale nazionale creando un ufficio brevetti con il compito di decidere, sulla base del diritto nazionale, in merito alla concessione o al rifiuto del brevetto con effetti, in caso di concessione, territorialmente limitati all’interno del territorio.

È tuttavia sin dagli albori della costruzione europea che si assiste al tentativo da parte degli Stati membri, prima della Comunità Europea poi divenuta Unione Europea, di armonizzare a livello europeo la disciplina che tutela le invenzioni attraverso negoziazioni che, a più riprese, hanno cercato di introdurre un titolo brevettuale con efficacia estesa a tutti gli Stati membri.

Tale complesso e lungo percorso, che verrà trattato nelle sue tappe fondamentali nei successivi paragrafi, pareva finalmente essere in fase di conclusione quando le istituzioni europee hanno adottato il Regolamento UE n. 1257/12 ed il Regolamento UE n. 1260/12, rispettivamente, sul brevetto europeo con effetto unitario e sul relativo regime di traduzione ed hanno concluso l’Accordo internazionale n. 2013/C 175 sul tribunale unificato dei brevetti.

In realtà il recesso della Gran Bretagna dall’Unione europea rischia di pregiudicare o quantomeno ritardare l’avvio di un sistema di tutela unitaria della disciplina brevettuale all’interno dell’Unione Europea, rendendo più incerta ed instabile rispetto a quanto già non fosse prima la concreta entrata in vigore del cd. «pacchetto in materia di brevetti» (di seguito anche «pacchetto»).

Attualmente la tutela delle invenzioni a livello europeo è affidata alle norme sulla «Convenzione sul brevetto europeo» (CBE 1973), modificata e sostituita dall’«Atto di revisione» del 29 novembre 2000 (CBE 2000), che istituisce un sistema regionale europeo centralizzando la procedura per la concessione di un “brevetto europeo” che, una volta ottenuto, si frammenta in un “fascio” di titoli nazionali che hanno i medesimi effetti di un brevetto concesso a livello nazionale409. Questo sistema, tuttavia, implica difficoltà amministrative, imponenti costi derivanti dal regime di traduzioni e dalle tasse di rinnovo, oltre che una generale incertezza giuridica a causa della mancanza di un sistema giurisdizionale comune.

Gli stati europei, inoltre, sono parti contraenti del «Trattato di cooperazione in materia di brevetti» (PCT), uno strumento di diritto internazionale, che contiene delle facilitazioni sul piano delle procedure per la presentazione di una domanda di brevettazione contemporaneamente in più paesi non membri della CBE410.

409 Si veda infra par. 2.2

In questo capitolo verranno trattate dapprima le origini storiche di come si è giunti alla conclusione dei suddetti atti mentre nella seconda sezione verranno delineati gli scenari ipotizzabili in relazione al «pacchetto in materia di brevetti» a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.

2. Le origini dell’armonizzazione dei sistemi brevettuali nel contesto del

Nel documento IL RECESSO DEL (pagine 110-114)