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Verso la creazione di un titolo brevettuale unitario

Nel documento IL RECESSO DEL (pagine 129-133)

5. Verso la creazione di un titolo brevettuale unitario

Gli anni che seguirono la Comunicazione della Commissione del 2007 furono caratterizzati da un susseguirsi di proposte476 che, tuttavia, continuavano a caratterizzarsi per le difficoltà relative al raggiungimento di un compromesso. La discussione non riguardava, ed in realtà non ha mai riguardato, il principio della protezione unitaria del brevetto in quanto tale, ma piuttosto, le procedure da seguire per raggiungere l’obiettivo e la previsione del regime linguistico applicabile477.

472 Il questionario predisposto dalla Commissione il 9 gennaio 2006 è visibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/consult_it.pdf. La maggioranza delle risposte supportava la creazione di un brevetto comunitario che migliorasse la situazione corrente in ambito europeo; per quanto riguarda la giurisdizione la maggioranza dichiarò di volere un sistema con procedure semplici, trasparenti ed economiche, esprimendosi a favore del sistema dell’EPLA (considerato pragmatico, con regole procedurali chiare e con pochi costi).

473 COM (2007) 165 definitivo.

474 Ivi, punto 1

475 Ivi, punto 2

476 Si veda Documento del Consiglio 6985/08 (28 febbraio 2008) e documento del Consiglio 8928/08 (28 aprile 2008) che contengono delle proposte provenienti dalla Presidenza Slovena; Documento del Segretariato Generale del Consiglio che determina l’approccio generale per una Proposta per un Regolamento sul brevetto Comunitario, in vista dell’incontro del Consiglio del 4 dicembre 2009, 16113/09/PI 122 (27 novembre 2009); Conclusioni del Consiglio su un sistema rafforzato dei brevetti in Europa, 17229/98 (4 dicembre 2009).

477 Si veda sul punto F. POCAR, La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di

giustizia dell’Unione Europea, in C. HONORATI (a cura di), Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela

A margine di ciò si deve sottolineare che l’1 dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona478 che ha introdotto innovazioni dirette al miglioramento del sistema di funzionamento delle istituzioni europee e del processo decisionale ed ha abolito i pilastri «comunitari». In tale contesto, dunque, si è provveduto a sostituire il termine “comunitario” con il termine “europeo” e di conseguenza ciò è avvenuto anche con il brevetto “comunitario” che è divenuto brevetto “europeo”. Per quanto riguarda l’oggetto del presente capitolo è di fondamentale rilevanza l’introduzione dell’art. 118 TFUE479 che costituirà la base giuridica delle proposte riguardanti la creazione di un sistema brevettuale unitario.

Ai sensi del par. 1 della disposizione in parola «il Parlamento europeo e il Consiglio […] stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale» attraverso la procedura legislativa ordinaria.

Invece, ai sensi del par. 2 della medesima disposizione «il Consiglio […] stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei […] all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo» attraverso una procedura legislativa speciale480. Ne consegue perciò che l’istituzione del regime linguistico relativo al brevetto europeo con effetto unitario si sarebbe dovuta concordare all’unanimità. Raggiungere un compromesso sul punto, riuscendo a trovare il consenso da parte di tutti gli Stati membri, risultava particolarmente difficile, essendo la questione linguistica uno degli ostacoli che fin dall’inizio si frapponevano al tentativo di costituzione di un titolo brevettuale unitario costituendo in particolar modo un motivo di arresto per l’Italia e la Spagna481.

478 Si veda supra cap. 1 nota 1.

479 Art. 118 TFUE: «1. Nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello dell’Unione. 2. Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.».

480 Nell’ambito delle procedure legislative speciali il Consiglio è l’unico legislatore avendo maggior peso rispetto al Parlamento, il quale deve dare, a seconda dei casi, la sua approvazione riguardo ad una proposta legislativa od essere consultato in proposito. Ai sensi dell’art. 118 TFUE il Parlamento deve essere consultato potendo dare un parere non vincolante positivo o negativo sulla proposta legislativa o proporre emendamenti.

Il 30 giugno 2010 venne presentata una proposta sul regime di traduzione applicabile482 che riaffermava per il futuro regolamento il principio espresso nella proposta di Regolamento del 2000, secondo la quale si sarebbero adottate le tre lingue ufficiali dell’EPO, vale a dire il francese, il tedesco e l’inglese. Prevedibilmente, a seguito di contrasti inconciliabili, si dovette constatare nella riunione del Consiglio del 10 dicembre 2010 che in quel momento non era possibile raggiungere alcun accordo483.

In questo contesto, che rendeva impossibile creare in tempi rapidi un sistema brevettuale unitario per il territorio dell’Unione, il 14 dicembre 2010 dodici Stati membri484 effettuarono la richiesta formale di attivare la “cooperazione rafforzata” 485

ai sensi dell’art. 20 TUE486 , che venne approvata dal Parlamento europeo nel febbraio 2011487 e dal Consiglio il 10 marzo 2011488.

482 Proposta per un Regolamento del Consiglio sul regime di traduzioni per il brevetto europeo, COM (2010) 350 def. (30 giugno 2010).

483 Sul regime linguistico si veda H.ULLRICH, Harmonizing Patent Law: The Umtable Union Patent, cit., pp. 9- 17; E.ELLYNE, European Unitary Patent: are we there yet?, in Queen Mary Journal of

Intellectual Property, vol. 4 n. 1, 2014 pp. 73-75.G.FLORIDIA, Il brevetto unitario: cui prodest?, in Dir.

Ind., 3/2013, p. 26; M.SCUFFI, Il brevetto europeo con effetto unitario e l’Unifided Patent Court, in

Dir. Ind., 2/2013, p. 157.

484 Gli Stati che fecero la richiesta furono Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Slovenia, Svezia, Regno Unito.

485 COM (2010) 790 del 14 dicembre 2010.

486 Art. 20 TUE: «1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell’Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell’articolo 328 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea” 2. […]». L’istituto della cooperazione rafforzata può essere instaurato solamente nell’ambito della competenza non esclusiva dell’Unione se finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell’Unione, alla protezione dei suoi interessi e al consolidamento del processo di integrazione. Le condizioni che devono essere rispettate sono le seguenti: 1. Non esistono altre alternative praticabili per il conseguimento degli obiettivi da parte di tutti gli Stati membri entro un periodo di tempo ragionevole; 2. Un minimo di nove Stati deve partecipare, ferma la possibilità degli altri di aderire successivamente. Si veda sul tema H.ULLRICH, Enhanced cooperation in the area of unitary patent protection and

European integration, in Journal of the Academy of European Law, Maggio 2013, Volume 13, pp 589–

610; M.LAMPING, Enhanced cooperation: a proper approach to market integration in the field of

unitary patent protection?, in Int. Rev. Intellect. Prop. Compet. Law 42, 879 (2011); BONADIO, The EU

Embraces Enhanced Cooperation in Patent Matters: Towards a Unitary Patent Protection System, in European Journal of Risk Regulation, 2011, p. 416 ss; F. POCAR, La cooperazione rafforzata in materia

di brevetti e la Corte di giustizia dell’Unione europea, cit., p. 1 ss. A.ILARDI, Il nuovo brevetto europeo, cit., pp. 55-58.

487 Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, COM (2010) 0790.

In applicazione della decisione del Consiglio che autorizzava l’instaurazione della cooperazione rafforzata, la Commissione presentò il 13 aprile 2011 due proposte di Regolamento per la creazione di una protezione brevettuale unitaria e il relativo regime di traduzione applicabile489 che riflettevano il compromesso raggiunto da tutti gli Stati membri (eccetto Spagna e Italia). Dette proposte, a seguito di intensi dibattiti, diedero luogo al Regolamento 1257/2012490 ed al Regolamento 1260/2012491.

Nel frattempo i due paesi non partecipanti alla cooperazione rafforzata, Italia e Spagna, proponevano ricorso per illegittimità contro la decisione del Consiglio che autorizzava la cooperazione rafforzata492. La Corte di giustizia ha deciso il ricorso con sentenza del 16 aprile 2013, respingendo tutti i motivi avanzati dai ricorrenti, confermando la legittimità dell’operato del Consiglio493. In seguito la Spagna ha proposto altri due ricorsi contro i regolamenti attuativi dei Regolamenti 1257/2012 e 1260/2012 nel marzo 2013, anch’essi rigettati dalla Corte di giustizia con sentenza del 5 maggio 2015494.

Nel giugno 2015 lo Stato italiano ha deciso di partecipare alla cooperazione rafforzata inviando una comunicazione formale alla Commissione, mettendo così da parte le proteste riguardanti il regime di traduzione e nonostante una rilevante parte della dottrina avesse espresso pareri negativi sulla disciplina brevettuale unitaria495. Lo Stato spagnolo, invece, tutt’ora non ha aderito alla cooperazione rafforzata.

489 Proposta per un Regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo in attuazione della cooperazione rafforzata nel settore della creazione di una protezione brevettuale unitaria, COM (2011) 0215 e Proposta per un Regolamento del Consiglio in attuazione della cooperazione rafforzata nel settore della creazione di una protezione brevettuale unitaria per quanto riguarda il regime di traduzioni applicabili, COM (2011), 0216.

490 Regolamento 1257/2012, in GU L 361/1 del 31 dicembre 2012.

491 Regolamento 1260/2012, in GU L 361/89 del 31 dicembre 2012.

492 Cause riunite C-274/11 e C-294/11.

493 Sentenza della Corte di giustizia, 13 aprile 2013, C-274/11 E C-294/11, Regno di Spagna e Italia

contro Consiglio dell’Unione Europea, in GU C 164 del 08.06.2013, p. 3. La corte ha rigettato tutti i

vari presunti motivi di illegittimità in quanto i ricorrenti non avrebbero fornito indizi probanti. Si veda E. PISTOIA, Enhanced cooperation as a tool to… enhanced integration? Spain and Italy v. Council, in Common market Law review, 2014, pp. 247-260; M. BELLEZZA, Cooperazione rafforzata in materia di

brevetto europeo a effetto unitario, in Giurisprudenza Italiana, 2013, p. 1006-1007.

494Sentenza della Corte di giustizia, 5 maggio 2015, C -146/13 E C-147/13, Regno di Spagna contro

Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, in GU C 171 del 15.06.2013, p. 15. Si veda per

dei commenti su questi ricorsi I. M. PRADO, Giurisdizione unificata e regime linguistico nelle sentenze

della Corte UE sui ricorsi del Regno di Spagna, in Il diritto industriale, 2015, pp. 223-243; si veda E.

PISTOIA, Outsourcing EU law while differentiating European integration – the unitary patent’s identity

in the two “Spanish rulings” of 5 may 2015, in European Law Review, 2016, p. 711-726.

495 Il progetto è stato criticato sia dalla dottrina italiana che da quella estera. Si veda, inter alia, P. GELATO, F. LALA, Brevetto unitario per l’Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi

Nel documento IL RECESSO DEL (pagine 129-133)