3. L’art. 50 TUE inserito dal Trattato di Lisbona
3.2. Il momento in cui il recesso diventa effettivo e la possibilità di aderire
In base al paragrafo 3 dell’art. 50 TUE: «I Trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica [dell’intenzione di recedere], salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato Membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.»
93 Joint Report presentato congiuntamente dai negoziatori del Regno Unito e dell’Unione Europea sull’avanzamento della prima fase delle negoziazioni in base all’art. 50 TUE per un recesso ordinato del Regno Unito dall’Unione Europea, 8 dicembre 2017 [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf].
94 Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito in base all’art. 50 TUE, 8 dicembre 2017, COM (2017) 784 Final [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/1_en_act_communication.pdf].
95 Orientamenti per i negoziati sulla Brexit del Consiglio Europeo, 15 dicembre 2017, EUCO XT 20011/17 [http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf].
96 Direttive di negoziato del Consiglio supplementari per la negoziazione di un Accordo con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord volto a definire le modalità̀ del suo recesso dall'Unione europea, 29 gennaio 2018, XT 21004/18 ADD 1 REV 2 [http://www.consilium.europa.eu/media/32577/negotiatingdirectives.pdf].
Quindi, dal momento in cui il recesso ha effetto, i Trattati cessano di essere applicabili all’interno dello Stato recedente. I Regolamenti, in virtù della loro diretta applicabilità, cesseranno immediatamente di avere effetto; invece, le leggi nazionali adottate per l’attuazione o la trasposizione del diritto dell’Unione rimarranno valide fino a che non verranno abrogate o modificate dalle Autorità nazionali; egualmente gli accordi internazionali tra l’Unione e paesi terzi o con organizzazioni internazionali non si applicheranno più allo Stato recedente, che dovrà dunque negoziare accordi alternativi 97.
La data in cui il recesso diventa effettivo dovrebbe coincidere con l’entrata in vigore dell’accordo di recesso; tuttavia anche nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo soddisfacente, il recesso produrrà i suoi effetti al termine di un periodo di 2 anni decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la notifica dell’intenzione di recedere 98.
Dunque, il raggiungimento di un accordo di recesso non costituisce una condizione necessaria di efficacia99. Infatti, il recesso non è vincolato a requisiti sostanziali ma soltanto procedurali: se l’accordo fosse indispensabile verrebbe spazzato via il concetto di recesso come scelta volontaria ed unilaterale. Ciò nonostante, un accordo è fortemente desiderabile sia per lo Stato membro recedente, sia per tutti gli altri Stati dell’Unione100. È nell’interesse delle parti prevedere un’adeguata base legale per il recesso e per le relazioni future, considerando il livello di integrazione e di interdipendenza reciproca tra gli Stati
membri101. Il paragrafo 3 contiene un compromesso: le parti possono
consensualmente negoziare un accordo di recesso in un periodo di tempo prestabilito decorso il quale il recesso diventa, in ogni caso, effettivo. In breve ogni Stato membro ha un diritto unilaterale di recedere anche se non immediato102
ed in concreto, anche se non indispensabile, è preferibile la conclusione di un accordo di recesso.
97 J. CARMONA,C.C.CÎRLIG,G.SGUEO,Uk withdrawal from the European Union, cit., p. 7; E.M.
POTCHEVA,Art. 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU, cit., p. 5.
98 M.VELLANO,in Commentario breve, cit., p. 151.
99 A. WYROZUMSKA,Withdrawal from the Union, cit., p. 361.
100 Ibidem.
101 A. LAZOWOSKI,Withdrawal from the European Union and Alternatives to Membership, cit., p.
527.
Le soluzioni alternative sarebbero state: far coincidere gli effetti del recesso con la notifica dell’intenzione di recedere, costituendo in tal modo un diritto unilaterale immediato di recedere; oppure far corrispondere gli effetti del recesso con il raggiungimento di un accordo, istituendo invece un diritto di recedere condizionato al consenso degli altri Stati Membri.
Un recesso senza accordo come soluzione di default avrebbe creato una situazione particolarmente destabilizzante portando con sé conseguenze negative ed una pericolosa incertezza. All’opposto, l’indispensabilità di un accordo di recesso avrebbe potuto creare delle situazioni dannose per lo Stato membro recedente, che avrebbe potuto trovarsi in ostaggio degli altri Stati membri con il rischio di procrastinazioni procedurali e con tentativi di far firmare accordi totalmente sbilanciati a favore dell’Unione103.
Il periodo di 2 anni permette quindi di tenere entrambe le parti in linea durante le negoziazioni del recesso104 ed anche se da molti è considerato troppo breve105
per riuscire ad occuparsi in modo adeguato delle moltissime tematiche da affrontare, può essere esteso con una decisione presa all’unanimità dal Consiglio europeo d’intesa con lo Stato Membro interessato106.
Come anticipato, al tempo in cui si scrive, ci si trova al settimo ciclo di negoziati, il primo della seconda fase dei colloqui. Non è ancora dato sapere se le tempistiche stabilite saranno rispettate e i risultati raggiunti riusciranno ad essere effettivamente concretizzati in un Accordo di recesso. Tuttavia, si deve dare atto che, attualmente, sulla base degli «Orientamenti» del 15 dicembre 2017 del
103 A. LAZOWSKI,Withdrawal from the European Union and Alternatives to Membership, cit., p. 28.
104 Ibidem
105 A.F. TATHAM, Don’t Mention Divorce at the Wedding Darling!, cit., p. 149; J. HERBST,
Observations on the Right to Withdraw, cit., p. 1757; per alcuni commenti provenienti di testate
giornalistiche si veda S. CASTLE, 2 Months After Brexit' Vote, Britain's Push to Leave E.U Is a Muddle, in N.Y. TIMES, 31 agosto 2016 (in cui l’autore ritiene che le negoziazioni dureranno almeno 3 anni) disponibile all’indirizzo: https://www.nytimes.com/2016/09/01/world/europe/britain-brexit-eu.html?_r=0; J. STONE, Theresa May Warns there are 'Difficult Times Ahead' as Britain Leave the EU, in The Indipendent, 4 settembre 2016 (in cui l’autore sostiene che potranno volerci fino a 10 anni) disponibile all’indirizzo: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-brexit-eu-g20-china-summit-andrew-marr-difficult-times-plain-sailing-a7224306.html; N. BARKIN, Tight Brexit
Timeline Could Be ‘Mission Impossible', in Sydney Morning Herald, 26 luglio 2016 (che nota che il
periodo di 2 anni è ampiamente visto come una forzatura) disponibile all’indirizzo: http://www.smh.com.au/world/tight-brexit-timeline-is-mission-impossible-20160722-gqbs94.html
106 Per una critica J. DAMMANN,Revoking Brexit, cit., p. 284 in cui l’autore ritiene che ci siano molte
opportunità per gli Stati membri per sabotare l’accordo di recesso, tra le quali la possibilità di estendere il periodo di tempo solamente all’unanimità dando quindi un diritto di veto ad ogni Stato Membro.
Consiglio Europeo107 e delle «Direttive supplementari» relativamente alla seconda fase, adottate dal Consiglio il 29 gennaio 2018108, pare che il Regno Unito e l’Unione Europea siano concordi nel disciplinare delle disposizioni transitorie da applicare a seguito del recesso che saranno contenute nell’Accordo di recesso.
Le istituzioni europee hanno preso posizione nei citati documenti statuendo che, durante il periodo transitorio, il Regno Unito, diventato uno Stato terzo, non potrà più eleggere o nominare membri delle istituzioni europee o partecipare al processo decisionale delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione, ma sarà obbligato, continuando ad essere parte dell’Unione doganale e del mercato interno, ad applicare interamente l’acquis europeo, incluso eventuali modifiche intervenute nel frattempo e a rispettare tutti gli obblighi che ne derivano.
Dall’entrata in vigore dell’Accordo di recesso dunque è quasi certo che il Regno Unito continuerà ad applicare il diritto dell’Unione Europea per un periodo transitorio che, sulla base delle Direttive del Consiglio non dovrebbe andare oltre il 31 dicembre 2020.
Il paragrafo 5, infine, stabilisce la procedura per il caso in cui lo Stato membro che ha receduto cambi idea e richieda nuovamente di aderire all’Unione. In tale eventualità lo Stato deve affrontare ex novo l’ordinaria procedura di adesione dell’art. 49 TUE. Da un lato, quindi, non è stata prevista una procedura semplificata e ciò ragionevolmente con il fine di evitare che gli Stati abusino del diritto di recesso utilizzandolo come uno strumento di negoziazione e condizionando il loro rientro al riconoscimento delle richieste negategli in precedenza109; dall’altro lato, non si è nemmeno aggravato l’iter ordinario prevedendo per esempio un periodo di tempo di attesa prima di poter presentare una nuova richiesta di adesione110.
107 Orientamenti del Consiglio Europeo del 15 dicembre 2017, cit. (si veda nota 95).
108 Direttive supplementari del Consiglio del 29 gennaio 2018, cit. (si veda nota 96).
109 M. VELLANO,inCommentario breve, cit., p. 151.
110 A. WYROZUMSKA, Withdrawal from the Union, cit., p. 361.
Una simile proposta era stata proposta da Vastagh e da Lamassoure nel momento di redazione della Convenzione Europea al fine di evitare l’utilizzo del diritto di recesso per motivi politici ed a breve termine.