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CAPITOLO 2 “IMPORTANZA E FUNZIONAMENTO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE”

2.9 La fase di erogazione delle rendite

Una volta che il lavoratore ha maturato i requisiti per accedere alla pensione pubblica e alla previdenza complementare, si chiude il processo di accumulo di capitale attraverso il versamento dei contributi al fondo pensione e si apre la fase di “guadagno” per il lavoratore passato in quiescenza poiché vi è la fase di decumulo, ovvero quando la somma finora versata, viene trasformata in rendita da destinare al pensionato.

In particolare, dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica sulla base di quando stabilito dalle fonti costitutive del fondo pensione ovvero:

 interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare;

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 parte in capitale, fino ad un massimo del 50% della posizione maturata, e parte in rendita;

 nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l’importa della pensione complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale Inps72, attualmente pari a euro

453,00, l’iscritto può eccezionalmente scegliere di ricevere l’intera prestazione sotto forma di capitale73.

Qualora non sia prevista alcuna specificazione nelle fonti costitutive del fondo, l’erogazione dell’intera prestazione dovrà avvenire sotto forma di rendita dato che il legislatore riconosce in tale tipologia il miglior modo per soddisfare lo scopo della previdenza complementare.

Tutte le prestazioni pensionistiche complementari ed integrative possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nelle misure previsti per la pensione obbligatoria e, nel considerare il calcolo dell’anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, vengono conteggiati tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dal singolo aderente senza che quest’ultimo abbia esercitato il riscatto.

Per adempiere alla fase di decumulo delle risorse il fondo pensione non può fare questo autonomamente, salvi casi eccezionali. La legge stabilisce infatti che i fondi pensione si debbano appoggiare ad una compagnia di assicurazione per l’erogazione delle rendite attraverso la stipula di un contratto, dove vengono stabilite le regole di conversione del montante pensionistico in rendita da corrispondere al pensionato. Le regole in questione riguardano le commissioni trattenute dalla compagnia di assicurazione per la copertura dei costi di gestione, le basi demografiche per il calcolo della vita attesa dopo il pensionamento e le modalità di rivalutazione per tenere

72 L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai

cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

73 Quirici M.C., “La previdenza complementare in Italia”, 2016, FrancoAngeli, cap.2

“L’introduzione della previdenza complementare e l’evoluzione normativa del sistema “multipilastro””, par.2.6 “La riforma del TFR: il D.Lgs. n. 252/2005”, sottoparagrafo 2.6.3 “Le forme di erogazione della pensione complementare” pag.55.

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aggiornato il valore delle rendite. Ogni aderente, al momento del pensionamento, riceverà una rendita che dipende dalle condizioni, che non saranno necessariamente le stesse da fondo a fondo, del contratto sottoscritto dal fondo pensione con la compagnia di assicurazione.

I fondi pensione aperti e le polizze previdenziali individuali sono obbligati, fin dalla loro nascita, a rendere note quali siano le condizioni di conversione in rendita del capitale che stanno accumulando dai contributi dei lavoratori. Attualmente, al contrario, sono pochi i fondi pensione negoziali che hanno stipulato un contratto con le compagnie di assicurazione, perciò la maggior parte dei fondi pensione non ha nei suoi dati una previsione su quali saranno le modalità di conversione in rendita.

Tabella 9: Coefficiente di conversione del capitale in rendita vitalizia immediata74 a premio unico

e rivalutazione annua della rendita al tasso tecnico del 2.5%

Fonte: Fondo COMETA75, “Documento sulle rendite” aggiornato al 21/03/2018.

La tabella 9 riporta un esempio di coefficienti di conversione del capitale accumulato con i contributi versati al fondo da parte del lavoratore nel corso degli anni. I coefficienti, come già anticipato, variano in base alla contribuzione in termini di valore dei versamenti e durata dei versamenti, in base all’età del pensionato e alla speranza di vita76. Inoltre i coefficienti variano da compagnia assicurativa e dal tipo di accordo

stipulato dal fondo con tale compagnia, di conseguenza non è immediato reperire tali

74 Pagamento di una rendita all’aderente fino a che rimane in vita, si estingue con il suo

decesso.

75Cometa è il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria

metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini e per i lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero.

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dati per tutti i fondi, anche per il motivo che alcuni fondi non hanno ancora stipulato o resi noti al pubblico tali accordi. Il tema dei coefficienti di conversione è solitamente poco trattato e considerato al momento di una sottoscrizione e adesione ad un fondo pensione, rivestendo tuttavia un tema fondamentale data la sua incidenza nel montante finale. Proprio per le difficoltà di reperire questo tipo di dato e per la reale possibilità che i coefficienti siano diversi tra le varie compagniedi assicurazione, è stato portato a titolo di esempio una tabella che riporta i coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia immediata a premio unico relativa al Fondo pensione aperto COMETA.

Al momento dell’erogazione delle rendite, così come previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale, viene applicata da parte del soggetto che eroga la rendita, una ritenuta a titolo d’imposta sulla parte imponibile, con l’aliquota del 15%77. La parte

della prestazione che corrisponde ai contributi non dedotti (nella maggior parte dei casi riguarda il TFR che non può essere dedotto nella dichiarazione dei redditi) non va tassata, in quanto è prevista solo la tassazione delle prestazioni relative a somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa (solitamente sono i contributi volontari del lavoratore uniti a quelli datoriali, nel caso di lavoratore dipendente). Un vantaggio notevole se confrontato con chi il TFR lo ha mantenuto in azienda, al quale sarà applicata l’aliquota media di tassazione del lavoratore che, nella migliore delle ipotesi, attualmente è del 23%.