• Non ci sono risultati.

CAPITOLO 2 “IMPORTANZA E FUNZIONAMENTO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE”

2.10 I vantaggi della previdenza complementare

Il passaggio dal metodo retributivo a quello contributivo ha causato e sta causando una notevole riduzione del tasso di sostituzione, perciò l’integrazione della pensione pubblica con il sistema previdenziale complementare e/o integrativo è diventata un passaggio fondamentale per ogni lavoratore al fine di potersi garantire un tenore di vita dignitoso una volta terminata la carriera lavorativa. Per favorire tale integrazione ed incentivare quindi il lavoratore a questo tipo di risparmio forzato, il legislatore ha introdotto una serie di vantaggi di varia natura che rendono l’investimento dei propri contributi e del TFR vantaggioso rispetto ad altre forme di investimento.

77Tale aliquota è ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di

partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

66

I principali vantaggi legati all’adesione ad una forma di previdenza complementare sono:

 anticipazioni concesse all’iscritto durante la fase di accumulo;

 gestione dell’investimento adattata al profilo di rischio-rendimento del singolo aderente;

 agevolazioni fiscali relativamente ai contributi versati e alle prestazioni;  maggiore tutela per tutta la durata della partecipazione78;

 contributi da parte del datore di lavoro (nel caso di lavoratore dipendente).

Aderendo alla previdenza complementare si hanno dei notevoli benefici in termini di una tassazione favorevole: i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, ad esclusione del TFR, si possono dedurre totalmente dal reddito complessivo fino ad una massimo di 5.164,57 Euro annui; i rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto all’imposta del 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario (Legge di stabilità 2015)79; inoltre la tassazione per quanto riguarda il pagamento della pensione

complementare è particolarmente favorevole e si basa sulla continuità di aderenza alla forma pensionistica complementare: quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2007 è assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%. Tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.80 Non tutta la rendita pagata è tassata, ma solo la parte corrispondente ai

contributi dedotti durante il periodo di partecipazione.

È concesso agli aderenti la possibilità di ottenere l’anticipazione di una parte della posizione pensionistica individuale, prima che siano maturati i requisiti per

78 I contributi versati sono parte di un patrimonio autonomo e separato, la cui gestione

avviene secondo regole di trasparenza sotto il controllo di vigilanza e autorizzativo della COVIP.

79 Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la

tassazione è comunque al 12.5%.

67

accedere alla pensione. Dal 1° gennaio 2007, infatti, chi è iscritto ad una forma di previdenza complementare può ottenere in qualunque momento un’anticipazione fino al 75% del montante accumulato in caso di spese sanitarie per gravissime condizioni, interventi straordinari concessi dalle strutture pubbliche; su tale importo si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15%, che si riduce di 0.3% per ogni anno eccedente il quindicesimo di contribuzione fino ad un massimo di 6 punti percentuali. Altra fattispecie riguarda l’acquisto o ristrutturazione della prima casa, in questo caso dopo almeno 8 anni di contribuzione, è possibile richiedere un’anticipazione per un importo non superiore al 75% della posizione maturata. Se vi sono altre esigenze, l’aderente può ottenere fino al massimo del 30% della somma maturata, solo dopo 8 anni minimi di partecipazione alla previdenza complementare. In entrambi i casi viene applicata una ritenuta del 23%. Nel caso di anticipazioni, queste vanno ad intaccare il montante accumulato con conseguenze inevitabili sulla futura copertura previdenziale; per questo motivo vi è la possibilità di rimpinguare la posizione pensionistica con contribuzioni che possono eccedere il limite di deducibilità81.

Come già anticipato, ulteriore vantaggio è rappresentato dalla possibilità di trasferire la posizione individuale: dal 1° gennaio 2007 è consentito il trasferimento volontario del montante accumulato ad un’altra forma pensionistica complementare, solo dopo che siano trascorsi due anni dalla data di adesione o di cambiamento. Tale trasferimento può essere chiesto anche per la perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio quando vi è il cambio di attività lavorativa). In entrambi i casi il lavoratore ha il diritto di trasferire alla forma prescelta sia il TFR maturato che il contributo del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal contratto o dagli accordi collettivi82.

Qualora si perdano i requisiti di partecipazione, il soggetto ha la facoltà di chiedere il riscatto della propria posizione individuale a determinate condizioni o la conservazione del montante presso il fondo, anche in assenza di contribuzione. Il riscatto può essere totale se il periodo di disoccupazione è superiore ai 48 mesi o in caso di invalidità permanente grave. In alternativa, la posizione può essere riscatta parzialmente, ovvero fino al 50% della posizione maturata, nel caso in cui il periodo di

81www.assogestioni.it, “previdenza complementare”, “le anticipazioni”. 82www.assogestioni.it, “previdenza complementare”, “il trasferimento”.

68

disoccupazione sia compreso tra i 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Nel caso di decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione individuale maturata è versata agli eredi o, in assenza di questi, assorbita dal fondo o devoluta a finalità sociali83.

L’adesione ad una forma di previdenza complementare, non solo crea una serie di vantaggi per il lavoratore aderente, ma favorisce anche il datore di lavoro attraverso diverse agevolazioni quali: deduzione, dal reddito d’impresa, fino al 4% del TFR che annualmente viene destinato alle forme pensionistiche complementari (per le aziende con più di 50 dipendenti), mentre per le aziende con fino ad un massimo di 49 addetti, hanno la facoltà di dedurre fino al 6%; la quota del TFR destinata alla previdenza complementare non è sottoposta alla rivalutazione obbligatoria, di conseguenza non è più necessario versare la relativa imposta; il datore di lavoro inoltre non deve versare il contributo al Fondo Garanzia del TFR (pari allo 0.20%)84 dove l’esonero è previsto in

relazione alla percentuale di TFR destinata ai fondi pensione o al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS; infine il datore di lavoro si vede ridotto il costo del lavoro per quanto riguarda gli assegni famigliari, la maternità e la disoccupazione, dato che si può beneficiare di una riduzione degli oneri sociali85.

I fondi pensione sono strumenti in grado di raccogliere flussi regolari e periodici di risparmio, andando ad investirli nel medio-lungo periodo incrementando così i vantaggi per il mercato dei capitali. Grazie al carattere della collettività dei fondi pensione, i soggetti coinvolti in tali operazioni sono moltissimi e di conseguenza anche

83www.assogestioni.it, “previdenza complementare”, “il riscatto”.

84 www.inps.it, “Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare”,

“L'articolo 5, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, modificato dall'articolo 21, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ha istituito presso l'INPS il Fondo di garanzia per la posizione previdenziale complementare, che ha lo scopo di intervenire se il datore di lavoro insolvente ha omesso di versare in tutto o in parte i contributi alla forma di previdenza complementare del lavoratore. Il Fondo appartiene alla Gestione Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ed è alimentato da una quota pari all'1% del contributo di solidarietà (articolo 9- bis, legge 1° giugno 1991, n. 166) dovuto sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate alla previdenza pensionistica complementare, diverse dalla quota TFR.”

85 Tale riduzione è iniziata nel 2008 con 0.19%, proseguita aumentando

progressivamente di anno in anno fino ad arrivare al 2014 che è rimasta invariata fino ad oggi nella misura dello 0.28%.

69

l’ammontare totale risulta elevato, mentre i costi, al contrario, proprio per il fattore legato alla collettività, permette di ridurre i costi e di diversificare i portafogli in maniera più efficiente. In merito a questo ultimo punto, le attività gestite da fondi pensione permettono di riallocare in maniera diversificata riuscendo ad investire in risorse liquide, ma meno collegate al circuito produttivo e in quelle meno liquide che hanno però l’obiettivo di finanziare gli investimenti. Inoltre riescono a migliorare la diffusione di informazioni al fine di diversificare il rischio nella maniera più corretta, andando ad incrementare il flusso dei mercati finanziari, migliorare la loro stabilità e finanziare la loro diffusione.

In conclusione le ragioni per investire attraverso i fondi pensione sono molteplici e i benefici che ne derivano vanno a rafforzare ed agevolare tutti i soggetti coinvolti: il lavoratore, che attraverso i benefici fiscali e altri incentivi riesce ad accantonare ulteriore risparmio andandosi a garantire una pensione altrimenti insostenibile con il solo pilastro pubblico. Il datore di lavoro che grazie a delle agevolazioni riesce a risparmiare in termini di costi del lavoratore ed deduzioni ad imposte che altrimenti dovrebbe sostenere; lo Stato che altrimenti non riuscirebbe a garantire ai lavoratori che passano allo stato di quiescenza, una rendita pensionistica adeguata attraverso le proprie risorse; i mercati finanziari che beneficiano in termini di informazioni, efficienza, diversificazione, rendimenti e maggiore stabilità del sistema.