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Fattispecie e titolarità dei diritti

Nel documento LE INVENZIONI DEL DIPENDENTE (pagine 131-134)

CAPITOLO IV QUESTIONI IN TEMA DI INVENZIONI DEL

1. Tratti comuni delle normative europee

1.2 Tratti comuni normative europee

1.2.1 Fattispecie e titolarità dei diritti

Per quanto riguarda il numero di fattispecie previste, nelle esperienze dei vari paesi si riscontra come la scelta ricada su una previsione di due o tre fattispecie.

In Germania sono previste due categorie di invenzioni: le invenzioni di servizio e le invenzioni libere. Nel primo gruppo rientrano le invenzioni realizzate durante il rapporto di lavoro, sia che derivino da un incarico specifico sia che

15 Report Q138, Employers’ rights to intellectual property, 2004, consultabile presso

https://www.aippi.org.

132 siano legate alle attività e all’esperienza dell’impresa del datore di lavoro17. Tali invenzioni appartengono originariamente al dipendente e al datore di lavoro è riconosciuto il diritto a ottenere il trasferimento dei diritti relativi. Fintanto che il datore di lavoro non rinunci esplicitamente a esercitare il suo diritto sull’invenzione, essa non potrà essere considerata libera. Qualora il datore di lavoro abbia effettuato tale rinuncia, così come qualora l’invenzione non rispetti i requisiti di cui sopra, l’invenzione è da ritenersi come invenzione libera. A proposito sono da tenere conto due disposizioni. Il dipendente è tenuto a comunicare immediatamente il compimento del trovato al datore di lavoro, a meno che non sia manifestamente ovvio che l’invenzione non possa essere utilizzata all’interno dell’azienda del datore di lavoro. Se l’invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavoro, egli ha il diritto di acquisire il diritto all’utilizzo senza però che esso sia di ostacolo per il dipendente18

.

Nel Regno Unito19, il Patent Act 1977 delinea le condizioni secondo le quali l’invenzione realizzata dal dipendente appartiene al datore di lavoro. Si può quindi individuare in maniera residuale l’area delle invenzioni appartenenti al lavoratore. Il datore è titolare dei diritti relativi all’invenzione quando essa è stata realizzata durante il corso delle normali mansioni del dipendente o di un incarico speciale, e in ogni caso quando le circostanze erano tali da far suppore ragionevolmente l’invenzione come risultato del lavoro svolto20

. Inoltre, in particolare per quanto riguarda impiegati ad alta qualificazione o direttori21, l’invenzione appartiene al datore di lavoro quando l’occupazione del lavoratore implica specifiche responsabilità nel promuovere l’interesse dell’azienda. Al di fuori di queste circostanze, l’invenzione appartiene al dipendente-inventore.

Altri Stati han preferito invece una tripartizione delle fattispecie, similarmente come fatto dall’Italia.

17

WOLK S., cit., p. 278.

18 Il che si esplica normalmente in una licenza non esclusiva (WOLK S., cit., p. 278).

19 La disciplina delle invenzioni del dipendente del Regno Unito è esaminata approfonditamente al §2 di questo capitolo.

20

THORLEY S. -MILLER R.-BURKILL G.- BIRSS C., Terrell on the Law of Patents, Sweet & Maxwell, London, 2010, p. 100.

21 HOWELL C.,Extra compensation for inventive employees: is our system equitable, unbiased and motivating?, in I.P.Q., 2011, p. 374.

133 In Francia, il testo che disciplina le invenzioni del dipendente è il Code de

la Propriété Intellectuelle22. Sono previste tre differenti tipologie di invenzioni: la

invention de mission, la invention hors mission attribuable e la invention hors mission. La fattispecie dell’invention de mission include tutte le invenzioni

realizzate dal dipendente nell’esecuzione del contratto di lavoro che prevede un’attività inventiva, corrispondente alle sue effettive mansioni, sia di ricerca che di studio. In tal caso i diritti relativi all’invenzione appartengono al datore di lavoro. Quando queste condizioni non ricorrono, titolare dei diritti sul trovato è il dipendente. Tuttavia, la fattispecie della invention hors mission attribuable prevede in capo al datore di lavoro il diritto di ottenere la proprietà o il godimento di tutti o di una parte dei diritti del brevetto relativo all’invenzione, quando essa sia realizzata durante lo svolgimento del lavoro del dipendente, quando ricada all’interno dell’attività dell’impresa, oppure quando si sia giunti ad essa utilizzando le conoscenze, le tecniche e i mezzi dell’azienda. La fattispecie della

invention hors mission raccoglie quindi i casi restanti, tra i quali ad esempio le

volte in cui non si può stabilire che l’impiegato abbia ricevuto una missione di ricerca oppure che egli abbia utilizzato i mezzi dell’azienda23.

In Spagna la legge che disciplina le invenzioni dei dipendenti ricalca la legge francese24. Qualora il dipendente realizzi l’invenzione durante il rapporto di lavoro e le sue mansioni siano principalmente costituite da attività di ricerca o inventive, si tratta di invenzione di servizio e il datore di lavoro è l’esclusivo titolare dei diritti relativi al trovato. Se invece la realizzazione del trovato non è prevista dalle mansioni del lavoratore, ma è comunque legata a esse e sono stati utilizzati mezzi e conoscenze dell’impresa, il datore di lavoro ha la facoltà di ottenere i diritti sull’invenzione oppure una licenza d’uso. Infine, qualora non ricorrano le condizioni sopra descritte, l’invenzione è da considerarsi libera e il dipendente sarà titolare di tutti i diritti.

22

SIRINELLI P.–DURRANDE S.–LATREILLE A.(commento e annotazioni), Code de la propriété

intellectuelle, Dalloz, Paris, 2010.

23 SIRINELLI P.–DURRANDE S.–LATREILLE A.(commento e annotazioni), op. cit., p. 455.

134 La disciplina svedese è prevista in un testo specifico per le invenzioni dei dipendenti, la legge 345/1949 sui diritti delle invenzioni del dipendente25. Poiché tale legge è per la maggior parte derogabile, per quanto riguarda i settori privati la materia è disciplinata per lo più dall’accordo collettivo sui diritti delle invenzioni del dipendente del 199526. Sono previste tre diverse fattispecie che si articolano in base alla forza del nesso di causalità tra invenzione e mansione occupata. Presupposto comune a tutte e tre le categorie è che l’utilizzo dell’invenzione ricada nell’attività dell’impresa. Il datore di lavoro può acquistare in maniera esclusiva i diritti sulle invenzioni previste come risultato delle mansioni del dipendente, se principalmente di attività di ricerca o inventiva. Quando invece l’invenzione è venuta in essere in connessione al lavoro svolto in maniera differente da quanto sopra descritto, il datore di lavoro ha la possibilità di utilizzare l’invenzione senza però danneggiare il dipendente, ottenendo cioè una licenza non esclusiva. Inoltre, egli ha diritto a essere preferito rispetto a chiunque altro in riferimento all’eventualità di acquisire diritti per un contenuto maggiore della licenza esclusiva. L’ultima fattispecie ricomprende le invenzioni conseguite senza alcun nesso con le mansioni svolte, ma che ricadono comunque nell’attività dell’impresa. In questo caso il datore di lavoro ha diritto a concludere un accordo alle condizioni scelte dal dipendente.

1.2.2 Diritto del dipendente alla remunerazione e

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