• Non ci sono risultati.

Invenzioni realizzate nello svolgimento di contratti di ricerca

Nel documento LE INVENZIONI DEL DIPENDENTE (pagine 56-59)

CAPITOLO II LA DISCIPLINA ITALIANA

2. Ambito di applicazione

2.2 Ulteriori profili soggettivi

2.2.3 Invenzioni realizzate nello svolgimento di contratti di ricerca

Si esamina ora il coordinamento della disciplina delle invenzioni del dipendente con il fenomeno dei contratti di ricerca tra privati. Con il termine “contratti di ricerca” non ci si può riferire a un effettivo “tipo” contrattuale: l’attività di ricerca si esplica in fenomeni diversi tra loro e avviene in contesti disomogenei119.

La dottrina120 individua quattro gruppi per classificare le varie esperienze di rapporti contrattuali relativi la disciplina dell’attività di ricerca tecnico-scientifica: ricerca dipendente, commessa di ricerca, promozione di ricerca e collaborazioni in attività di ricerca. Chiaramente, per quanto riguarda il primo gruppo non vi sono dubbi sull’applicazione della disciplina in questione: le problematiche relative alla distinzione tra attività di ricerca e attività inventiva saranno affrontate più avanti121. Non sarà esaminato il caso di invenzioni realizzate durante la collaborazione tra imprese in attività di ricerca in quanto esula dall’argomento dell’indagine.

119 AGHINA G., I contratti di ricerca, in Riv. dir. ind., 1995, p. 281.

120 AGHINA G., op. cit., p. 281.

57 Rivolgendo l’attenzione alle commesse di ricerca, la dottrina riconduce tali contratti alla categoria dell’appalto, qualora la ricerca venga affidata a una impresa media o grande122, al contratto d’opera, quando ad un prestatore d’opera o a una piccola impresa sia assegnata la ricerca, e al contratto d’opera intellettuale, nel caso la ricerca sia affidata ad un singolo ricercatore123. Subito si nota da un lato la possibilità che la distinzione tra le tre figure non sia di facile soluzione, dall’altro si rileva che per prestazioni talvolta identiche trovano applicazione differenti discipline.

La linea distintiva tra l’appalto e il contratto d’opera è data dalla mancanza di organizzazione ad impresa nel caso di contratto d’opera, al contrario della presenza dell’impresa (media o grande) come presupposto essenziale dell’appalto124

.

Aghina125 ritiene di poter più agilmente inquadrare le commesse di ricerca basandosi sulla prestazione oggetto di contratto. L’attività di ricerca, sia applicata che di base, deve essere riconosciuta come prestazione di mezzi e non di risultato. D’altro canto esiste sempre la possibilità, in particolare in casi di ricerca e sviluppo, che la commessa di ricerca possa includere un obbligo di risultato. L’Autore nel tentativo di fornire un inquadramento sistematico alla commessa di ricerca, poiché si tratta di contratti atipici, ritiene riconducibili al contratto di opera intellettuale i contratti di ricerca con obbligo di mezzi, mentre al contratto di appalto o di opera i contratti di ricerca con obbligo di risultati. Il committente «senza dubbio»126 acquista i diritti economici derivanti l’invenzione. Il diritto a essere riconosciuto autore dell’opera spetterà al ricercatore. Parte della dottrina127

ritiene che sia possibile per il committente opporsi alla pubblicazione degli esiti della ricerca qualora tale pubblicazione possa inficiare il requisito della novità per la brevettazione o danneggiare il committente che utilizzi il trovato in regime di

122

AGHINA G., op. cit., p. 289.

123 UBERTAZZI L.C., I profili, cit., p. 37.

124 RUBINO D., L’appalto, in Trattato di diritto civile, diretto da VASSALLI F.,Utet, Torino, 1980, p. 18.

125

AGHINA G., op. cit., p. 290.

126 AGHINA G., op. cit., p. 291.

127 AGHINA G., op. cit., p. 293; MERLONI F., Autonomie e libertà nel sistema della ricerca scientifica, Giuffrè, Milano, 1990, p. 430.

58 segreto. Altra dottrina128 ritiene invece preminente l’interesse alla pubblicazione rispetto all’interesse al segreto. A parere di chi scrive, deve essere accolta la prima soluzione. Come si vedrà più avanti 129 uguale è la soluzione che si prospetta nella disciplina essenziale prevista dall’art. 64 c.p.i..

In ogni caso, al di là delle analisi dottrinali, è da registrarsi in materia la presenza di diverse soluzioni circa la pattuizione, con attenzioni specifiche all’attribuzione dei diritti. Tali soluzioni si articolano sulla possibilità di licenze, agendo sulla durata delle stesse, sulla presenza o meno di esclusività, sulla possibilità di sublicenziare, sull’entità dei canoni, oppure sulla percentuale di partecipazione agli utili130.

Nel riferirsi alla promozione e finanziamento delle ricerche si tratterà qui di imprese private che per vari motivi, vuoi per varie ragioni di immagine, vuoi per interesse economico e industriale, decidono di sponsorizzare una ricerca131. In questo ambito il tentativo di inquadramento sistematico è di maggior difficoltà rispetto a quello delle commesse: gli interessi che spingono le imprese a finanziare la ricerca possono essere molto diversi tra loro, il finanziamento non può essere classificato come corrispettivo dell’attività e l’entità di tale finanziamento è di natura variabile132.

La dottrina133 ha ricondotto tale fenomeno entro la categoria dei contratti associativi, seppur tale accostamento abbia «un valore più dogmatico che applicativo»134. Si consideri il contratto tra chi contribuisce economicamente all’attività produttiva di un altro con lo scopo di partecipare agli utili. Se da un lato le promozioni di ricerca sono finanziamenti di una attività, dall’altro il finanziatore partecipa agli eventuali risultati tecnici, e non economici, dell’attività;

128

FAUCEGLIA G.,Invenzioni e concorrenza nella ricerca industriale, Giuffrè, Milano, 1992, p. 95 129 Cfr. capitolo III §4.2.

130 VANZETTI A-DI CATALDO V., op. cit., p. 426.

131 AGHINA G., op. cit., p. 300.

132

AGHINA G., op. cit., p. 302.

133 BASILE M.,Ricerca scientifica (contratto), in Enciclopedia del diritto, Volume XL, Milano,

1989, p. 442.

59 il fine promozionale è parte della causa del contratto e non entra nello stesso come semplice motivo135.

Aghina 136 ritiene di dar rilievo all’autonomia delle parti, vista l’impraticabilità di individuare un unico regime per l’attribuzione dei diritti sui risultati. Le soluzioni che l’Autore propone ai fini della regolamentazione sono le stesse che si trovano nell’esperienza delle commesse: attribuzione dei risultati a una delle due parti con la possibilità di individuare in capo all’altra corrispettivi economici o diritti di uso, attribuzione di diritti di prelazione o di opzione per l’acquisto dei risultati, licenza d’uso, esclusiva o meno, e comproprietà dei risultati.

Nel documento LE INVENZIONI DEL DIPENDENTE (pagine 56-59)