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La disciplina applicabile alle invenzioni europee designanti l’Italia

Nel documento LE INVENZIONI DEL DIPENDENTE (pagine 47-50)

CAPITOLO II LA DISCIPLINA ITALIANA

1. Cornice legislativa

1.5 La disciplina applicabile alle invenzioni europee designanti l’Italia

La dimensione attuale della richiesta del brevetto è il brevetto europeo e non più il brevetto italiano74. Come già accennato all’inizio del capitolo, l’art. 60 della Convenzione sul brevetto europeo non stabilisce regole uniformi per la disciplina delle invenzioni del dipendente ma determina alcuni principi per l’individuazione delle leggi applicabili. Tale disposizione comporta però alcune problematiche circa l’applicabilità75. Il primo punto da affrontare riguarda l’individuazione dello Stato il cui diritto dovrà essere applicato. In seconda battuta, rileva l’eventuale limite posto all’autonomia delle parti di scegliere il diritto da applicare al contratto di lavoro derogando quindi ai criteri previsti dalla Convenzione.

L’art. 60 c.b.e. prevede che in primo luogo è determinante il territorio dove si svolge l’attività del lavoratore. Se non è possibile individuare tale requisito, sarà applicata la legge dello Stato sul cui territorio si trova l’azienda alla quale il lavoratore appartiene. Se si esaminano le regole di rinvio, emerge la volontà di disciplinare tale fenomeno in base alla disciplina dove si svolge il lavoro76. Il profilo lavoristico e le sue implicazioni sociali acquistano evidentemente una maggior rilevanza rispetto al profilo di diritto industriale della materia. Strauss77

72

Il codice di proprietà industriale introdotto nel 2005.

73 PAPALEONI M.,Commento art. 65 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in DE LUCA

TAMAJO R.–MAZZOTTA O., op. cit., p. 2159.

74

VANZETTI A-DI CATALDO V., op. cit., p. 367; SENA G. nella prefazione a Singer M.- Singer R., (Traduzione e riferimenti alla legislazione italiana di Benussi F.), Il brevetto europeo, Utet, Torino, 1993, p. XVI, riporta come negli anni 1990, 1991 e 1992 il numero di brevetti europei designanti l’Italia concessi siano stati di 17.794, 19.504, 22.863, mentre il numero di brevetti italiani concessi siano stati 14.952, 7.175, 5.986.

75

SINGER M.-SINGER R., op. cit., p. 166

76 UBERTAZZI L.C., I profili, cit., p. 279.

77 STRAUSS J., Diritto internazionale privato ed invenzioni dei dipendenti nel sistema brevettuale

48 fa notare come tale scelta non rispecchi i principi del diritto internazionale privato che tendono a dar valore alla volontà delle parti.

Sempre riguardo allo stabilire la legge applicabile, rileva il momento in cui l’invenzione è stata realizzata e non rilevano invece gli atti relativi alla domanda per il brevetto78. L’articolo 60 si applica a qualunque tipo di datore di lavoro e a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato79.

Resta da capire se il rinvio operato dall’art. 60 della Convenzione sul brevetto europeo sia un rinvio alla sola normativa materiale straniera oppure all’interno ordinamento straniero. Dalla prima impostazione deriverebbe una forte frammentazione del diritto delle invenzioni del dipendente80, con conseguenze negative sia sull’esercizio dell’attività d’impresa sia sulla difficoltà del giudice nel formare il giudicato. Secondo Strauss81 se il rinvio fosse rinvio materiale, ne deriverebbe che esso riguardi solo la titolarità del diritto e non anche le questioni relative al corrispettivo economico per l’inventore. Secondo Ulmer 82

invece il rinvio comprenderebbe anche queste ultime. Parrebbe opportuno preferire la seconda impostazione, più rispettosa della ratio della norma: la Convenzione in oggetto non intendeva modificare le discipline nazionali ma piuttosto fornire indicazioni chiare sia alle parti che ai giudici nazionali83. Rinviando all’intero ordinamento si evita così una frammentazione della disciplina e si propende piuttosto per un’applicazione omogenea del diritto.

1.5.1 Derogabilità

Il dettame dell’art. 60 si scontra, come accennato pocanzi, con i principi di diritto internazionale privato in tema di contratto, secondo i quali rileva la volontà

78 VAN EMPEL, The Granting of European Patents, Sijthoff, Munich, 1973, p. 82

79

VAN EMPEL, op. cit., p. 81.

80

STRAUSS J., Sulla necessità di un’armonizzazione della normativa delle invenzioni dei

dipendenti nell’ambito della comunità economica europea, in Dir. scambi internaz.,1981, p. 202. 81 STRAUSS J., Sulla necessità, cit., p. 202.

82 ULMER,Die Immateralgüterrechte im internationalem Privatrecht, Köln, 1975, citato da DEL RE

C. (rielaborazione del commento di SARTI D.), Commento a artt. 58-62, in Commentario breve

alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, UBERTAZZI L.C. ( a cura di),Cedam, Padova,

2012, p. 1280.

49 delle parti. A tal proposito il Regolamento Roma I, anche in materia di contratti di lavoro, riconosce potere all’autonomia delle parti di scegliere la legge applicabile. Tale scelta non può però escludere il lavoratore dalla tutela che riceverebbe nel caso la scelta medesima non venisse effettuata.

Il tema è discusso in dottrina. Secondo Ulmer84 la norma all’art. 60 sarebbe da considerare come diritto cogente, per proteggere il lavoratore dall’introduzione nei contratti di lavoro di clausole il cui scopo sia la scelta di una legge favorevole al datore di lavoro: per cui non sarebbe possibile in questo ambito la scelta delle parti per il diritto applicabile e tale norma andrebbe letta come legge speciale rispetto alla previsione generale della Convenzione di Roma. Contrario a questa impostazione è Strauss85: l’Autore, evidenziando le norme nazionali di diritto internazionale privato di alcuni Paesi europei 86 e la Convenzione di Roma del 1980, ritiene «impensabile» escludere la libera scelta delle parti, pur ammettendo la possibilità di limitazioni a tale autonomia.

Quest’ultima posizione sulla derogabilità dei criteri previsti dalla Convenzione sul brevetto europeo deve essere riletta alla luce delle considerazioni fatte sull’effettiva portata del rinvio effettuato dall’art. 60. Ammettendo che esso sia un rinvio all’intero ordinamento e non solo un rinvio di materia sostanziale, la questione della derogabilità non deve essere verificata secondo l’articolo 60, ma bisognerà verificare se la legge dello Stato, individuato sulla base dei criteri dell’art. 60, permetta o meno tale deroga87

.

Alla luce di quanto descritto, alle invenzioni europee designanti l’Italia è applicata la disciplina delle invenzioni del dipendente del Paese (da qui in poi Paese X) in cui si svolge l’attività del lavoratore. Ritenendo più opportuno considerare il rinvio operato dall’art. 60 c.b.e. come rinvio all’intero ordinamento, giudice competente sarà il giudice naturalmente previsto dalla legislazione del Paese X che applicherà la disciplina delle invenzioni del dipendente nella sua totalità, comprese quindi le questioni sull’eventuale compenso spettante all’inventore. Alle parti, il datore di lavoro e il lavoratore, sarà permesso derogare

84 ULMER, Die Immateralgüterrechte im internationalem Privatrecht, Köln, 1975, citato da

STRAUSS J., Diritto internazionale, cit., p. 48.

85 STRAUSS J., Diritto internazionale, cit., p. 52.

86 La Germania e l’Austria, in specifico.

50 a tale disciplina, ma nei limiti previsti dalle leggi del Paese X, così come previsto dall’art. 8 del Regolamento Roma I.

Nel documento LE INVENZIONI DEL DIPENDENTE (pagine 47-50)