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Quadro di riferimento europeo e internazionale

Nel documento LE INVENZIONI DEL DIPENDENTE (pagine 31-34)

CAPITOLO II LA DISCIPLINA ITALIANA

1. Cornice legislativa

1.1 Quadro di riferimento europeo e internazionale

131 del 2010. – 1.4 Altre norme di riferimento. – 1.4 Altre norme di riferimento. – 1.4.1 Il codice civile. – 1.4.2. Legge n. 190 del 1985. – 1.4.3 Decreto legislativo n. 276 del 2003. – 1.5 La disciplina applicabile alle invenzioni europee designanti l’Italia. – 1.5.1 Derogabilità. – 2. Ambito di applicazione. – 2.1 Il rapporto subordinato. – 2.1.1. La realizzazione dell’invenzione in costanza di rapporto di lavoro. – 2.2 Ulteriori profili soggettivi.- 2.2.1 Invenzioni realizzate nello svolgimento di contratti di collaborazione a progetto. – 2.2.2 Invenzioni realizzate dal partecipante a un’impresa familiare. – 2.2.3 Invenzioni realizzate nello svolgimento di contratti di ricerca tra privati. – 2.2.4 Invenzioni realizzate dal socio d’opera. – 2.2.5 Invenzioni realizzate dal lavoratore autonomo. – 2.2.6 Datore di lavoro e imprenditore. – 2.3 Le invenzioni. – 2.3.1. Le invenzioni brevettabili. – 2.3.2 Le invenzioni non brevettabili. – 2.3.3 Il software. – 2.3.3.1 L’ambito di applicazioni. – 2.3.3.2 I diritti patrimoniali. – 2.3.3.3 I diritti morali. – 2.3.3.4 La brevettabilità del software. – 2.3.4 Disegni e modelli. – 2.3.5 Topografie dei prodotti a semiconduttori, modelli di utilità, nuove varietà vegetali. – 2.3.6 Invenzioni biotecnologiche.

1. Cornice legislativa

In questo paragrafo sono esaminati i vari testi normativi che disciplinano il tema delle invenzioni dei dipendenti. Vista la rilevanza del brevetto europeo rispetto a quello nazionale, si è scelto di esaminare in primo luogo i principi di diritto internazionale che regolano la materia. In seguito si affronta l’analisi della disciplina italiana in quest’ordine: i fondamenti costituzionali alla base degli interessi in conflitto che la disciplina legislativa intende risolvere, il codice della proprietà industriale, testo centrale del tema dell’indagine, e il relativo decreto “correttivo”, e gli altri testi normativi che intervengono nella questione. Inquadrata la disciplina italiana si individuerà la disciplina applicabile alle

32 invenzioni europee designanti l’Italia e si esaminerà il regime di derogabilità della stessa.

1.1 Quadro di riferimento europeo e internazionale

Il tema delle invenzioni dei dipendenti è disciplinato dal codice della proprietà industriale, introdotto nel 2005 dal legislatore italiano, e dalla Convenzione sul brevetto europeo. Quest’ultima ha introdotto il brevetto europeo: esso è un titolo di protezione rilasciato in seguito a un procedimento unitario per tutti i paesi contraenti e designati. La Convenzione ha uniformato certi aspetti relativi le invenzioni ma non ha realizzato un’armonizzazione completa: per ciò che è regolato in maniera uniforma dalla convenzione il brevetto europeo produce gli stessi effetti in ogni Stato mentre per ciò che non è regolato dalla Convenzione esso presenta gli stessi effetti ed è sottoposto alle medesime regole della privativa nazionale1. Tutte le domande di brevetto per le invenzioni più importanti sono domande di brevetto europeo e non più di brevetti nazionali2. Per questo motivo la disciplina prevista dalla Convenzione sul brevetto europeo ha acquisito più importanza rispetto quelle nazionali; ma visti i rinvii a quest’ultime è necessario coordinare le varie normative.

Un secondo ordine di difficoltà si presenta nell’affrontare il tema in questione. La materia è composta da due diversi elementi che compongono l’argomento dell’indagine. Come già il nome della disciplina suggerisce, il profilo di diritto industriale riguardante il bene immateriale, l’invenzione, si intreccia con il profilo di diritto del lavoro circa il rapporto di subordinazione che intercorre tra l’inventore e il suo datore di lavoro.

Premettendo quanto sopra, bisogna ora individuare quali siano i principi generali di diritto internazionale per l’individuazione della legge applicabile per quanto riguarda l’invenzione, e la protezione accordatale, il brevetto, e per quanto riguarda il contratto. Successivamente è presentata la soluzione adottata dalla Convenzione sul brevetto europeo.

1 Art. 2 Convenzione sul brevetto europeo.

33 La legge regolatrice dei beni immateriali è individuata, secondo dottrina e giurisprudenza maggioritaria, in base al principio del lex loci protectionis3, cioè la legge del Paese per il quale è richiesta la protezione del bene. La Convenzione sul brevetto europeo all’art. 74 prevede che, per quanto concerne il brevetto europeo inteso come oggetto di proprietà, sia applicata la legge dello Stato/i designato/i nella domanda di brevetto.4 Lo stesso criterio di collegamento è previsto all’art. 54 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato5.

Per quanto riguarda la legge applicabile al contratto, il diritto privato internazionale ruota intorno al sistema della scelta di legge applicabile al contratto6. La materia è principalmente disciplinata a livello internazionale, per i profili che ci interessano, dalla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali cui rinviava l’art. 57 della legge di riforma del 1995. La Convenzione di Roma è stata in seguito adottata a livello comunitario con il Regolamento Roma 1. Il primo criterio fornito dal Regolamento di Roma 1 per l’individuazione della legge applicabile al contratto di lavoro all’articolo 37 è l’autonomia delle parti. In mancanza di scelta, l’articolo 88 prevede che il contratto di lavoro sia regolato dalla legge del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro, o in via sussidiaria, dalla legge del paese in cui il lavoratore è stato assunto. In caso di collegamento più stringente del contratto di lavoro con un altro paese, sarà la legge di quest’ultimo a essere applicata9. L’autonomia delle parti alla scelta della legge trova il suo limite nella disposizione al primo comma del medesimo articolo: essa non deve privare il lavoratore della protezione che riceverebbe dalla legge regolatrice in mancanza di scelta.

3 BOSCHIERO N., Spunti critici sulla nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti relativi alla proprietà intellettuale in mancanza di scelta ad opera delle parti, in Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar, p. 141, Bariatti S.-Venturini G. (a

cura di), Giuffrè, Milano, 2009, p. 145 .

4 BARIATTI S., La legge applicabile alle garanzie sui diritti di proprietà intellettuale, in Aida, 2009, p. 94.

5 Legge 31 maggio 1995 n. 218.

6

BALLARINO T., Diritto internazionale privato italiano, Giuffrè, Milano, 2011, p. 3.

7 Art.3 Convenzione di Roma.

8 Art. 6 Convenzione di Roma.

34 Circa la titolarità del diritto al brevetto europeo qualora l’inventore sia un impiegato, la legge applicabile è individuata dall’art. 60 della Convenzione sul brevetto europeo. La soluzione ivi individuata da un lato opta per sottrarre la problematica al principio di territorialità, dall’altro non dà seguito alla tendenza legislativa in diritto internazionale di disciplinare lo svolgimento dell’attività di lavoro in base alla legge del contratto di lavoro10. È preferito il principio secondo il quale sarà applicato il diritto dello Stato sul cui territorio si svolge il lavoro. L’art. 60 stabilisce, infatti, che in primo luogo sia data applicazione al diritto dello Stato sul cui territorio è svolta l’attività principale del dipendente. Sussidiariamente rileva, ai fini della determinazione del diritto applicabile, il territorio dello Stato su cui si trova l’azienda del datore di lavoro alla quale l’impiegato appartiene. La portata di tale disposizione è esaminata al paragrafo 1.5 di questo capitolo dopo l’analisi della normativa italiana.

Nel documento LE INVENZIONI DEL DIPENDENTE (pagine 31-34)