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NEL QUADRO REGIONALE EUROPEO

8. Il fattore di rischio derivante dalla valutazione dei casi simil

Alla luce delle situazioni di rischio esaminate e in considerazione dell’approccio da ultimo ricostruito da parte della Corte EDU, si vuole, infine, considerare il fattore di rischio derivante dalla valutazione di casi simili. Come visto sopra, la prova del rischio di

116 ECtHR, RH v. Sweden, 10 september 2015, application no. 4601/14, parr. 73-74. 117 ECtHR, A.A.M. v. Sweden, 3 april 2014, application no 68519/10, par. 68.

persecuzione o del danno grave non deve necessariamente fondarsi sull’esperienza personale del richiedente118. Il rischio può evincersi anche attraverso l’osservazione di casi simili rispetto al fatto rappresentato nella richiesta di asilo. Il ragionamento dell’operatore del diritto sarà di tipo induttivo nell’esame di tutti i casi analoghi al fine di dedurre il fattore di rischio da applicare alla fattispecie, potendo affermare che in casi simili esiste un identico rischio. L’indicatore del rischio è qui costituito dall’esperienza di tutti quegli individui che condividono con il richiedente caratteristiche analoghe a quelle poste a fondamento della domanda di protezione come ad esempio l’appartenenza ad etnia, associazione, credo religioso o opinioni politiche, oppure ancora tendenze o stili di vita.

Chiaramente, si tratta di un accertamento che non consente di valutare con assoluta certezza il verificarsi del rischio dedotto ma, applicando questa regola di giudizio, è possibile prospettare l’esistenza di un rischio laddove non sia possibile ricavarlo direttamente dai fatti personali del richiedente. Tale metodo di elaborazione del fattore di rischio dà luogo ad un giudizio di probabilità, quale è appunto quello applicato rispetto alle istanze di protezione internazionale.

Orbene, ancor prima dell’adozione della Direttiva Qualifiche, il Consiglio Europeo, nel mostrare la precisa consapevolezza della necessità di un’armonizzazione nell’applicazione della definizione del termine “rifugiato” ex art.1 della Convenzione di Ginevra, poneva la questione del risk assessment non solo in termini di individualizzazione dello stesso, ma anche in ragione dell’appartenenza ad un gruppo esposto a rischi di persecuzione, presupponendo una valutazione di tipo comparativa tra la situazione personale del richiedente e quella degli individui soggetti a pratiche di violenze sistematiche.

In practice it may be that a whole of people [is] exposed to persecution. In such cases… applications will be examined individually, although in specific cases this examination may be limited to determining whether the individual belongs to the group in question119.

118 Cfr. UNHCR, Handbook, cit., 2011, par. 44: «While refugee status must normally be determined

on an individual basis, situations have also arisen in which entire groups have been displaced under circumstances indicating that members of the group could be considered individually as refugees. In such situations the need to provide assistance is often extremely urgent and it may not be possible for purely practical reasons to carry out an individual determination of refugee status for each member of the group. Recourse has therefore been had to so-called “group determination” of refugee status, whereby each member of the group is regarded prima facie (i.e. in the absence of evidence to the contrary) as a refugee».

Sebbene la Direttiva Qualifiche non contenga un riferimento espresso a questi criteri di valutazione, questo modello di giudizio appare utile proprio nei casi in cui la prova del rischio individualizzato non sia da sola sufficiente a determinare la fondatezza del timore o del rischio effettivo di un danno grave dovendosi, pertanto, ricorrere a situazioni che presentano caratteristiche simili a quelle del caso di specie.

Tali considerazioni trovano un supporto chiaro nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE in cui i richiedenti omosessuali configurano un particolare “gruppo sociale”, esposto al rischio di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale, quando nel paese di origine esiste una pena detentiva per atti omosessuali120. L’esistenza di una legislazione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un gruppo a parte che è percepito dalla società circostante come diverso121. Tuttavia, la mera esistenza di una legislazione che qualifica come reato gli atti omosessuali non consente di raggiungere il livello di gravità richiesto affinché una violazione dei diritti fondamentali costituisca una persecuzione nel senso della Convenzione di Ginevra122. Invece, come chiarito dalla Corte GUE, una pena detentiva che trovi un’effettiva applicazione costituisce un fattore di rischio di persecuzione tale da giustificare la fondatezza del timore.

Il rischio in questione non può essere validamente eliminato dalla circostanza che il richiedente nasconda la propria sessualità: «l’orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi»123. La medesima conclusione è stata d’altronde confermata, sempre dalla Corte GUE, riguardo alle pratiche religiose, in quanto nessuna disposizione della Direttiva Qualifiche stabilisce che, nel valutare “l’entità del rischio” di subire effettivamente un atto persecutorio sia necessario considerare la possibilità che il richiedente avrebbe di evitare il rischio stesso di persecuzione rinunciando alla pratica religiosa e,

120 Art. 10, lett. d) DQ: «In funzione delle circostanze nel paese d’origine, un particolare gruppo

sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell’orientamento sessuale. L’interpretazione dell’espressione “orientamento sessuale” non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. Ai fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere».

121 CGUE, X, Y e Z c. Minister voor Immigratie en Asiel, cit., par. 48 122 Ibidem, par. 53.

pertanto, alla stessa protezione che la direttiva si prefigge di garantirgli riconoscendogli lo status di rifugiato. La Corte conclude:

[d]i conseguenza, quando è assodato che, una volta rientrato nel proprio paese d’origine, l’interessato si dedicherà a una pratica religiosa che lo esporrà ad un “rischio effettivo di persecuzione”, gli dovrebbe essere riconosciuto lo status di rifugiato a norma dell’art. 13 della direttiva. La circostanza che egli possa scongiurare il rischio rinunciando a taluni atti religiosi non è, in linea di principio, pertinente124.

Quanto fin qui detto, senza trascurare che il risk assessment deve essere effettuato su base individuale (ex art. 4(3) DQ), ci consente di ipotizzare un supporto utile - il fattore di rischio derivante da casi simili - a situazioni come l’orientamento sessuale o il credo religioso che costituiscono circostanze comuni e condivise da altri individui. Per cui si potrebbe ovviare alle tensioni che scaturiscono da ragionamenti contrari alla logica dei diritti umani, come ad esempio il fatto che si possa nascondere il proprio orientamento sessuale o evitare di professare un proprio credo, applicando il suddetto criterio.

La valutazione di casi simili richiede semplicemente di esaminare la situazione di uno specifico gruppo sociale per affrontare una comparazione con le circostanze individualizzanti del richiedente.

Ciò può rivelare un serio indizio della fondatezza del timore anche quando il richiedente non abbia dimostrato di aver già subito una persecuzione, ad esempio perché non hai mai manifestato quell’orientamento. Peraltro, ciò è perfettamente compatibile con lo scopo della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei diritti fondamentali del richiedente asilo la cui violazione da certamente luogo ad un rischio di subire una persecuzione125.

124 CGUE, Y e Z, cit., par. 79.

CAPITOLO III

LA FATTISPECIE DI RISCHIO NELLA “VIOLENZA DI GENERE”

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