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LA FATTISPECIE DI RISCHIO NELLA “VIOLENZA DI GENERE” CONTRO LE DONNE RICHIEDENTI ASILO

2. Il “genere” nel contesto del diritto dei rifugiat

Veniamo adesso a considerare il contesto della protezione internazionale, in cui la persecuzione basata sul genere rientra nella categoria più ampia della persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Un’impostazione, questa, seguita dalla prassi per riconoscere ipotesi persecutorie basate sul genere, come tali non contemplate dalla Convenzione di Ginevra (1951).

Le menzionate ambiguità e carenze sulla nozione di genere evidenziate sopra, sembrano scardinate dall’impostazione proposta nelle linee guida dell’UNHCR, sebbene atti non vincolanti, che definiscono il “genere” come “the relationship between women and men based on socially or culturally constructed and defined identities, status, roles and responsabilities that are assigned to one sex or another”15.

In questo senso il genere concerne il complesso delle relazioni sociali tra individui e gruppi di persone caratterizzati non solo dalle differenze sessuali, da identità proprie, ma anche dagli orientamenti e dalle preferenze sessuali, che subiscono le dinamiche della società e di tutti quei fattori che la determinano, quali il contesto geopolitico, le condizioni di ricchezza o di povertà e più in generale delle abitudini culturali.

Si tratta di un concetto socialmente evolutivo che non è statico o innato

but acquires socially and culturally constructed meaning because it is a primary way of signifying relations of power. Gender relations and gender differences are therefore historically, geografically and culturally specific, so that what it is to be a ‘woman’ or ‘man’ varies through space and over

14 UNHCR, Guidelines on International Protection no.1, Gender-Related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/02/01, 7 may 2002.

time. Any analysis of the way in which gender (as opposed to biological sex) shapes the experiences of asylum-seeking woman must therefore contextualise those experiences16

Occorre dunque individuare le relazioni di potere e verificare le disuguaglianze e la subordinazione che deriva dall’esercizio stesso del potere, generando una discriminazione tale da costituire una persecuzione che giustifica il riconoscimento dello status di rifugiato17. Orbene, la persecuzione di genere è una violenza connessa alla discriminazione di genere, che tuttavia non sempre costituisce una persecuzione e non sempre determina un “rischio effettivo di essere perseguitati”. Devono chiaramente sussistere i presupposti indicati nel capitolo precedente del paradigma del rischio (persecuzione + minaccia attuale + mancanza

di protezione dello Stato). La sussistenza della persecuzione e dell’attualità della minaccia

infatti non possono determinare l’esistenza di un rischio effettivo se lo Stato di provenienza è in grado di offrire la dovuta tutela.

La violenza o persecuzione di genere, come vedremo in seguito, riguarda non solo quella fisica e sessuale, ma anche quella psicologica ed economica. Queste forme di violenza hanno rilevanza sia nella sfera privata che in quella pubblica. La Convenzione di Istanbul si mostra sensibile alla delicata questione riconoscendo la necessità di adottare delle misure ad hoc in funzione della protezione delle richiedenti asilo18.

Invero, si riconosce una “gender blindness” nel sistema della Convenzione di Ginevra (1951) e della protezione internazionale incapaci di affrontare le questioni di genere, ma allo stesso tempo si rileva una prassi che, superando i difetti strutturali degli strumenti giuridici sui rifugiati, è stata capace di inserire all’interno della definizione di rifugiato alcune forme di

16 Cfr. H. Crawley, Refugees and Gender: Law and Process, Jordan, Bristol, 2001, pp. 6-7. Secondo

J. Butler «il genere è il meccanismo attraverso cui vengono prodotte e naturalizzate le nozioni di maschile e femminile», ma allo stesso tempo «potrebbe rappresentare lo strumento tramite il quale decostruire e denaturalizzare tali termini», cfr. J. Butler, La disfatta del genere, Meltemi, Roma, 2006, p. 7.

17 Secondo S. De Vido, op.cit., «la violenza contro le donne è una forma di violenza di genere, che

non esclude l’esistenza di altri casi di violenza – contro gli uomini, ma anche contro LGBTI – che nascono da costruzioni sociali percepite come “stabili” e socialmente ritenute legittime», p. 36.

18 Cfr. Capo VII della Convenzione di Instabul “Migration and Asylum”. Sul punto, l’ Explanatory

report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Istanbul, 11 may 2011, al par. 298, osserva che «Migrant women, including undocumented migrant women, and women asylum-seekers form two subcategories of women that are particularly vulnerable to gender-based violence. Despite their difference in legal status, reasons for leaving their home country and living conditions, both groups are, on the one hand, at increased risk of experiencing violence against women and, on the other hand, face similar difficulties and structural barriers in overcoming violence».

violenza contro le donne come ipotesi persecutorie legate al genere. Ed in questo senso la Convenzione di Istanbul conferma e cristallizza la volontà della suddetta prassi. In altre parole

Parties to the Convention are required to recognise that gender-specific violence may amount to persecution, and lead to the granting of refugee status. The recognition of gender-based violence as a form of persecution within the meaning of Article 1 A(2) implies recognising that a woman may be persecuted because of her gender, i.e. because of her identity and status as a woman19

La prassi ha costruito la fattispecie complessa della violenza contro le donne richiedenti asilo basata sul genere attraverso il motivo ginevrino dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, trascurando gli altri motivi20.

A tale proposito, nell’Explenatory report, vengono indicati alcuni esempi che consentirebbero di inquadrare la fattispecie della persecuzione di genere agli altri motivi della Convenzione di Ginevra: ad esempio, le ipotesi persecutorie della violenza sessuale e del controllo delle nascite nel caso di “cleansig” potrebbero rientrare nei motivi di persecuzione razziali ed etnici, oppure i c.d. crimini d’onore determinati dal rifiuto delle donne a conformarsi alle norme e alle usanze religiose, rinetrerebbero in quelli basati sulla religione.

Esistono invece particolari forme persecutorie, legate al genere, che sono necessariamente sussumibili nel motivo dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, quali le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato e la violenza domestica in quanto le vittime condividono una caratteristica innata, immutabile o fondamentale che va al di là della comune esperienza di “fuga” dalla persecuzione21.

Il tentativo di non ancorare tutte le ipotesi al motivo ginevrino dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale risiede probabilmente nel timore di un’equiparazione del significato di “genere” con “gruppo sociale” perdendo di vista la personalizzazione del rischio stesso di persecuzione in quanto riferito indistintamente al “gruppo sociale delle donne”, come tale troppo vasto e caratterizzato dal ritorno della mera distinzione “sessuale”

19 Ibidem, par. 311. 20 Ibidem.

21 Ibidem, par. 313. Inoltre, viene qui proposta un’estensione del “genere” agli LGBTI, ma

rimettendolo alla discrezionalità delle parti. Si recupera così in questa sede quanto temuto dalla Chiesa e dalla Federazione Russa. Tale interpretazione estensiva è rimessa alle Parti, le quali «may if they wish».

e, dunque, della dualità maschile e femminile strictu sensu intesa. Se così fosse, difficilmente il motivo ginevrino potrebbe trovare una sua ragion d’essere rispetto alle dimensioni e ai significati di genere esaminati sopra.

In realtà come si tenterà di illustrare, l’opera della prassi è stata molto attenta all’esame delle fattispecie, senza dimenticare il più profondo significato di genere. In questo senso, è frequente il richiamo alle linee guida UNHCR del 2002, che hanno supportato la prassi a sviluppare ulteriori indicatori di rischio sensibili al genere nelle procedure di riconoscimento della protezione internazionale22.

3. Il risk assessment nei casi di targeted violence: i “gruppi sociali” e la fattispecie della

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