DIRITTO DEL LAVORO
3. Un federalismo cooperativo e solidale come garanzia di un dia- dia-logo fra ordinamento comunitario ed interno
Del resto la prospettazione qui sostenuta sembra avvalorata an-che dall’analisi del raccordo fra ordinamento comunitario ed interno, cosı` come disciplinato dal nuovo quadro costituzionale. Non si dimen-tichi in proposito che fra le materie di legislazione concorrente il 3o comma dell’art. 117 Cost. indica in apertura dell’elenco i « rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni », anche se la stessa norma esordisce nell’alinea ricordando che « la potesta` legisla-tiva e` esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costitu-zione, nonche´ dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ».
Proprio i vincoli che derivano dall’ordinamento internazionale e comunitario in particolare confermano la necessita` di aver riguardo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (di competenza esclusiva statale), al di sopra dei quali potranno ben eser-citarsi le funzioni legislative concorrenti riguardanti la tutela e sicu-rezza del lavoro.
In ogni caso la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Co-munita` europee non ha mai avuto esitazioni nell’individuare nello Stato l’unico soggetto responsabile dell’adempimento degli obblighi comunitari, al punto da negare che esso possa invocare, al fine di giu-stificare eventuali inosservanze di tali obblighi, le garanzie previste dal
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proprio ordinamento per le autonomie regionali. Tale principio e` stato talvolta esteso dalla Corte di Lussemburgo fino al punto da legittimare un effetto di alterazione del riparto costituzionale delle competenze interne da parte delle norme comunitarie, anche se, trattandosi di una situazione eccezionale, deve risolversi in un effetto derivante con evi-denza dalla disciplina comunitaria stessa.
Tenuto conto del processo di intensa comunitarizzazione che ha investito il diritto del lavoro negli ultimi lustri, e` ben evidente che tutte le nuove norme costituzionali richiamate in apertura devono es-sere organizzate dal punto di vista interpretativo in modo da consen-tite il puntuale adempimento degli obblighi connessi con l’apparte-nenza dell’Italia all’Unione Europea. Cio` consente di affermare una volta di piu` l’insostituibilita` logica, prima ancora che giuridica, di una legislazione statale che definisca i livelli essenziali delle prestazioni con-cernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. l), determi-nando cosı` nel contempo quei principi fondamentali (art. 117, comma 3, ultimo inciso) entro i quali dovra` svolgersi la potesta` legislativa con-corrente regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro, di profes-sioni ed anche di previdenza complementare (art. 117, comma 3, prima parte).
Ove lo Stato non intervenga secondo questa metodologia le Re-gioni potranno legiferare nelle materie di competenza concorrente an-che in assenza di una previa legge statale di principio, proponendosi di realizzare la trasposizione di direttive comunitarie sul loro territo-rio. Di fronte all’inazione del legislatore nazionale, approssimandosi il termine di scadenza dell’obbligo traspositivo ovvero anche a prescin-dere da tale circostanza, il legislatore regionale ben potra` intervenire in funzione traspositiva della direttiva in questione. Resta comunque il fatto che in linea generale e secondo uno schema traspositivo finaliz-zato al puntuale adempimento degli obblighi comunitari, la legisla-zione statale di recepimento della direttiva dovra` far riferimento a principi che non potranno essere derogati dalle Regioni anche in ma-teria di legislazione regionale concorrente (ed anche esclusiva), sia perche´ fondamentali sia in quanto attinenti alle prestazioni essenziali a cui piu` volte si e` fatto riferimento.
Applicando lo schema ermeneutico qui delineato si perviene a ri-sultati che appaiono convincenti. Ad esempio la materia della “sicu-rezza” e` indiscutibilmente richiamata nel 3ocomma dell’art. 117, ma e`
altrettanto innegabile che la responsabilita` del datore di lavoro in
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sta materia e` senza dubbio riconducibile all’“ordinamento civile”, se e`
vero che la norma architrave della materia, l’art. 2087, e` addirittura parte integrante dello stesso codice civile nella parte dedicata alle ob-bligazioni. Al fine di superare l’altrimenti inevitabile impasse interpre-tativo (la testualita` del termine “sicurezza”, da un lato, la certa perti-nenza codicistica delle responsabilita` datoriali in materia, dall’altro), occorre far riferimento proprio alle responsabilita` comunque statali a fini di trasposizione che implicano una definizione standardizzata ed uniforme su tutto il territorio nazionale dei minimi di prestazioni. Cio`
che non puo` escludere che in materia di sicurezza sul lavoro si attuino soluzioni diversificate quanto, ad esempio, alle tecniche gestionali, al-l’azione di prevenzione, al controllo e vigilanza.
Allo stesso modo lo schema ermeneutico proposto consente di dare una lettura soddisfacente dell’art. 117, comma 7, Cost. dove si dispone che le « leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedi-sce la piena parita` degli uomini e delle donne nella vita sociale, cultu-rale ed economica e promuovono la parita` di accesso tra donne e uo-mini alle cariche elettive ». Pur trattandosi infatti di una materia che sicuramente travalica l’area giuslavoristica, e` ben evidente l’intento del legislatore costituente di non rimettere piu` soltanto all’intervento sta-tale la promozione di pari opportunita` fra donne e uomini, nella vita sociale ed in quella lavorativa. Anche se certamente non si deve deflet-tere da interventi che assicurino uniformita` di misure su tutto il terri-torio nazionale, il programma costituzionale novellato affida alle Re-gioni nuove responsabilita` legislative che ancora una volta potranno tradursi in interventi integrativi od anche sostitutivi di quelli statali.
Ancor piu` difficile appare l’opera dell’interprete ove si tratti di riflettere su possibili intersezioni di competenze legislative esclusive dello Stato e, rispettivamente, delle Regioni, oltre che di potesta` legi-slativa concorrente. Ev il caso ad esempio dei contratti di lavoro a causa mista con finalita` formative che possono ricondursi al primo caso in quanto si tratta pur sempre di assicurare anche a tale proposito la piu`
volte richiamata essenzialita` della coesione civile e sociale, alla seconda ipotesi laddove si intenda ricondurli all’area dell’istruzione e forma-zione professionale, alla terza situaforma-zione se si fa riferimento comunque ad interventi di tutela di queste forme di attivita` lavorativa.
Proprio un’esemplificazione di questo genere induce a ricono-scere con convinzione ed a condividere l’insostituibile funzione che il legislatore costituente del 2001 continua ad assegnare alla potesta`
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gislativa esclusiva dello Stato, rafforzata dalla incessante comunitariz-zazione della nostra materia, al fine di consentire l’esplicarsi dell’inter-vento legislativo regionale in forma integrativa o finanche sostitutiva, sempre che il risultato complessivo sia rispettoso della norma di chiu-sura di cui all’art. 120, comma 2, Cost. a proposito dei poteri sostitu-tivi dello Stato (significativamente identica alla lettera l) contenuta nell’alinea dell’art. 117). Ev questo disposto infatti che legittima in ogni caso un potere sostitutivo dello Stato (definito anche di « seconda istanza » dalla giurisprudenza costituzionale) che deve comunque ov-viare al « mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria » da parte di Regioni, Citta` metropolitane, Province e Comuni, a prescindere da possibili conflitti ordinamentali.
Una logica di interventi sostitutivi a cui e` comunque estranea una pro-spettiva di avocazioni preventive.
La ricostruzione proposta pare soddisfare le esigenze di un fede-ralismo unitario, solidale e cooperativo che non ceda alle tentazioni di un neocentralismo regionale in chiave meramente competitiva, con-sentendo nel contempo una lettura sufficientemente ragionevole del nuovo materiale normativo offerto dal Titolo V della Costituzione, an-che alla luce di altri principi costituzionali fra cui non puo` non richia-marsi l’art. 4 (diritto al lavoro), l’art. 35 (tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni), l’art. 45 (funzione sociale della cooperazio-ne), l’art. 46 (diritto dei lavoratori di collaborare alla gestione delle aziende).
4. Sussidiarieta` e leale collaborazione come garanzie procedurali