Un aspetto sicuramente interessante da analizzare per comprendere quale sia il ruolo che l’oggetto sociale oggi riveste nell’ordinamento è quello relativo ai gruppi di società, ovvero insiemi di enti distinti che operano sotto la direzione e il coordinamento di un’unica società242. L’analisi di questa tematica appare molto importante per verificare
242 Sui gruppi di società, la dottrina è vastissima. In proposito, si vedano P. Abbadessa, Rapporto
di dominio ed autonomia privata, in Banca, borsa, tit. cred., 1999, I, 545 ss.; P. Abbadessa, I gruppi di società nel diritto italiano, in A. Pavone La Rosa (a cura di), I gruppi di società, Bologna, 1982, 103
ss.; N. Abriani, Gruppi di società e criterio dei vantaggi compensativi nella riforma del diritto societario,
Una tavola rotonda sui vantaggi compensativi nei gruppi, in Giur. comm., 2002, I, 616 ss.; A. Badini
Confalonieri, Commento all’art. 2497 c.c., in G. Cottino - G. Bonfante - O. Cagnasso - P. Montalenti (diretto da), Il nuovo diritto societario, cit., 2151 ss.; V. Barba, Il gruppo di società nella
giurisprudenza, in Contr. e impr., 1999, 969 ss.; A. Bassi, La disciplina dei gruppi, in V. Buonocore (a
cura di), La riforma del diritto societario, Torino, 2003, 199 ss.; V. Cariello, Direzione e
coordinamento di società e responsabilità: spunti interpretativi iniziali per una riflessione generale, in Riv. soc., 2003, 1229 ss.; Id., Primi appunti sulla c.d. responsabilità da attività di direzione e coordinamento di società, in Riv. dir. comm., II, 331 ss.; P. Dal Soglio, Direzione e coordinamento di società, in A. Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al
D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al D.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, cit., III, 2302 ss.; P. De Biasi, Sull’attività di direzione e coordinamento di società, in Società, 2003, 946 ss.; I. Fava, I gruppi di
società e la responsabilità da direzione unitaria, in Società, 2003, 1197 ss.; F. Galgano, I gruppi nella riforma delle società di capitali, in Contr. e impr., 2002, 1015; G. Guizzi, Eterodirezione dell’attività sociale e responsabilità per mala gestio nel nuovo diritto dei gruppi, in Riv. dir. comm., 2003, I, 439
ss.; A. Jorio, I gruppi, in S. Ambrosini (a cura di), La Riforma delle società. Profili della nuova disciplina, Torino, 2003, 201 ss.; P. Montalenti, Direzione e coordinamento nei gruppi societari:
principi e problemi, in Riv. soc., 52, 2007, 317 ss.; A. Niutta, La novella del codice civile in materia societaria: luci ed ombre della nuova disciplina sui gruppi di società, in Riv. dir. comm., I, 2003, 373 ss.;
Id., La nuova disciplina delle società controllate: aspetti normativi dell’organizzazione del gruppo di
società, in Riv. soc., 2003, 780 ss.; A. Pavone La Rosa, Nuovi profili della disciplina dei gruppi societari, in Riv. soc., 2003, 765 ss.; R. Rordorf, I gruppi nella recente riforma del diritto societario, in Società, 2004, 538 ss.; R. Sacchi, Sulla presunzione di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2947-sexies e 2947-septies c.c.: brevi considerazioni di sistema, in Giur. comm., 2004, I,
983 ss.; R. Santagata, Oggetto sociale ed articolazioni dell’attività imprenditoriale, in Riv. soc., 2007, 1255; G. Scognamiglio, Poteri e doveri degli amministratori nei gruppi di società dopo la riforma del
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se vi siano situazioni in cui l’oggetto sociale di una società del gruppo (tendenzialmente una controllata) possa essere sacrificato in un’ottica di gruppo e quindi cedere il passo a un “oggetto” o a un “interesse” superiore, venendo svuotato di fatto di significato.
Il fenomeno dei gruppi di imprese - perlomeno fino alla recente riforma del 2003 - non era mai stato interessato da interventi sistematici del legislatore, pur rivestendo sul piano pratico una importanza enorme. Il legislatore aveva però già emanato alcune disposizioni che facevano capire come il fenomeno fosse ben noto. Ad esempio, nel Testo Unico Bancario si precisa già da tempo che la capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, può emanare disposizioni alle componenti del gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo243. Anche il Testo Unico della Finanza si esprime da anni sul
tema, statuendo, in presenza di fenomeni di controllo, una vigilanza estesa a tutte le componenti del gruppo societario, da parte delle Autorità di settore, con conseguente obbligo, per le società di vertice, di emanare, nei confronti delle entità aggregate, le disposizioni necessarie all’attuazione delle istruzioni impartite dalle medesime Autorità di vigilanza244. Ulteriore esempio “datato” si può rinvenire nel decreto
legislativo di attuazione delle direttive in materia societaria relative ai conti annuali e consolidati, dove è stato introdotto l’obbligo di redazione del bilancio consolidato per le società di capitali che controllano altre imprese e per le cooperative che controllano società di capitali245.
Il Codice Civile, prima della riforma, si occupava dell’aspetto strumentale del fenomeno dei gruppi, dettando la disciplina dei poteri di controllo, tanto sotto il profilo del controllo azionario, nel quale una società dispone della maggioranza dei voti o di quelli, comunque, sufficienti per influenzare in modo dominante l’assemblea ordinaria di un’altra società, quanto sotto quello del controllo contrattuale, nel quale tale
2003, in Id. (a cura di), Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società,
Milano, 2003, 189 ss.; U. Tombari, Riforma del diritto societario e gruppo di imprese, in Giur. comm., 2004, I, 61 ss..
243 Art. 61, comma 4, del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 244 Art. 12, comma 2, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 245 Artt. 25-43 del Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
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influenza viene invece esercitata attraverso vincoli di natura negoziale, e dunque dall’esterno246.
Era pertanto da tempo avvertita e segnalata l’esigenza di un intervento regolatorio di carattere generale, diretto a comporre i diversi interessi che si fronteggiano e che sono variamente coinvolti dalla formazione e dal funzionamento di un gruppo di società; al tempo stesso era segnalata la circostanza che i suddetti interventi normativi episodici facevano per lo più riferimento alla fattispecie del controllo di società, mentre non prendevano in considerazione se non in casi sporadici o in discipline di carattere settoriale l’elemento della direzione unitaria, sicuramente punto essenziale della fattispecie.
La riforma del 2003 ha predisposto un sistema di regole dirette a conferire giuridica rilevanza all’attività di direzione e coordinamento esercitata da una società o ente sulle società dirette e coordinate. È stato in merito previsto un sistema di pubblicità volto a rendere trasparenti i rapporti tra le società del gruppo, anche attraverso l’istituzione di un’apposita sezione del registro delle imprese. L’attività di direzione e coordinamento si presume esercitata dalla società o dall’ente che controlla le altre o che redige il bilancio consolidato.
2. La tematica dell’oggetto sociale e le principali questioni emerse anteriormente alla