• Non ci sono risultati.

Scopo sociale e oggetto sociale, due concetti ontologicamente differenti per due ambiti anch’essi divers

Il Codice Civile, lo si è visto finora, non ha mai dato una definizione di cosa debba intendersi per oggetto sociale. Dottrina e giurisprudenza si sono perciò spesso interrogate su tale concetto provando a utilizzare categorie e terminologie differenti nel corso degli anni. L’istituto in oggetto, almeno da un punto di vista terminologico, si presta poi a possibili confusioni con concetti ad esso prima facie affini, ma profondamente diversi sul piano sostanziale. Un primo confronto che sembra necessario è quello tra oggetto sociale e scopo sociale.

Per le società lo scopo si può definire anche come lo scopo-fine del contratto di società. Ad una prima occhiata, e basandosi su quanto fin qui rilevato, lo scopo di lucro è forse il più importante scopo-fine del contratto di società: in particolare, esso rappresenta la finalità di tutte quelle società che si propongono di destinare ai soci i proventi dell´attività economica esercitata. Si parla in tal caso di divisione degli utili.

Esistono tuttavia altri possibili scopi del contratto di società, come quello mutualistico, quello consortile e quello sociale. Il primo in particolare è presente nelle cooperative e nelle mutue assicuratrici, ma non trova una definizione espressa direttamente nel Codice Civile. A dare un inquadramento definitorio a tale concetto, ci pensa in primis la relazione al Codice stesso, la quale chiarisce che la mutualità è la capacità di fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni di lavoro più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato86. Si tratta, detto altrimenti, di un vantaggio economico

diretto per il socio che potrà ottenere un risparmio di spesa oppure una remunerazione più elevata per il proprio lavoro.

86 Relazione ministeriale al Codice Civile (n. 1025), dove si specifica che essa consiste nel “fornire

ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato”.

43

Lo scopo consortile è invece tipico dei consorzi istituiti in forma di società87 e consiste

nel supportare i consorziati nella disciplina o nello svolgimento in comune delle rispettive attività economiche in vista di un vantaggio patrimoniale diretto, sotto forma di maggiori ricavi o minori spese, dai rapporti di scambio tra i consorziati. Potrebbe allora venire qualche dubbio su scopo consortile e scopo lucrativo per i consorzi: a tale proposito, la giurisprudenza ha precisato che la società consortile può costituirsi anche in assenza del perseguimento dello scopo di lucro e in questo caso la causa giuridica del contratto è proprio quella del consorzio88.

Quanto infine allo scopo sociale, si rileva l’esistenza di società senza scopo di lucro per le quali è fatto divieto di distribuire gli utili tra i soci: si tratta delle cosiddette imprese sociali. Con l´introduzione della figura giuridica dell´impresa sociale si assiste all’introduzione nell’ordinamento italiano di una società con scopo sociale, con la creazione per la prima volta di una distinzione tra il concetto di imprenditore e quello di finalità lucrativa89.

Tralasciando però lo scopo sociale, poco pertinente ai nostri fini, si nota che il tratto in comune tra scopo lucrativo, scopo consortile e scopo mutualistico è quello della realizzazione di un risultato economico a vantaggio esclusivo dei soci. Il primo interrogativo in materia di scopo e oggetto sociale nasce perché è lo stesso legislatore ad apportare confusione in tale materia quando parla di avvenuto o impossibile conseguimento dell’oggetto sociale. Parlando del conseguimento, infatti, il codice civile sembra più riferirsi ad uno scopo, un risultato, che può essere stato conseguito o che non si presta più ad esserlo, piuttosto che a un oggetto.

Questa confusione lessicale può provocare anche una confusione sostanziale tra il concetto di oggetto sociale e quello di scopo sociale che, secondo la disciplina

87 Ai sensi dell’art. 2615-ter c.c.

88 App. Ancona 10 novembre 1980, in Giur. comm., 1981, II, 823, con nota di G. Marasà,

Osservazioni in tema di società consortile e scopo di lucro. Si veda anche App. Milano 25 giugno

1982, in Banca, borsa, tit. cred., 1983, II, 507.

89 Per una bibliografia essenziale sull’impresa sociale, si vedano F. Cesarini - R. Locatelli (a cura

di), Le imprese sociali. Modelli di governance e problemi gestionali, Milano, 2007; A. Fici - D. Galletti, Commentario al Decreto sull’impresa sociale (D. lgs. 24 marzo 2006, n. 155), Torino, 2007; B. Sorrentino, Impresa sociale. Regolamentazione giuridica e sistemi operativi, Milano, 2006.

44

codicistica precedentemente riportata, potrebbero ridursi a due concetti quasi sinonimi. Si assisterebbe cioè a una sovrapposizione tra i due istituti, delineando l’oggetto sociale con lo scopo di lucro.

Ciononostante, è lo stesso legislatore che chiarisce la differenza fondamentale esistente tra i due concetti. Mentre infatti lo scopo sociale rappresenta l’obiettivo cui la società tende, l’oggetto sociale si sostanzia nel compimento di una o più attività preordinate al raggiungimento di tale scopo. Gli articoli 2328 e 2563 c.c. sono emblematici a tale riguardo, visto che - a seguito della riforma - esplicitano chiaramente che l’oggetto sociale si costituisce di attività che la società compie: attività programmata che attende di ricevere attuazione da parte dell’organo amministrativo. Il riferimento all’oggetto sociale come attività viene confermato anche quando il Codice si riferisce alla modifica della clausola dell’oggetto sociale che consente un cambiamento significativo dell’attività della società90. Infine, il codice stesso chiarisce che oggetto sociale e scopo

sociale sono due concetti espressamente differenti quando, in tema di diritto di recesso riconosciuto al socio di una società controllata, afferma che tale diritto sussiste sia nel caso di mutamento dello scopo sociale che nel caso di modifica dell’oggetto sociale91.

Sempre nella medesima disposizione il Codice chiarisce ancora una volta - semmai ce ne fosse bisogno - che l’oggetto sociale consiste nel compimento di attività.

Alla luce delle suddette considerazioni, risulta del tutto evidente come una cosa è lo scopo sociale - ovvero lo scopo che la società intende perseguire - e un’altra è l’oggetto sociale, che invece non può che consistere nel compimento di una (o più) attività che la stessa potrà effettuare, sempre nell’ottica del pieno raggiungimento del proprio scopo sociale.

Outline

Documenti correlati