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Il ritorno dell’oggetto sociale nel riconoscimento del diritto di recesso al socio della società diretta: vera rilevanza?

In realtà, alle conclusioni appena raggiunte, potrebbe obiettarsi che la nuova disciplina dei gruppi societari attribuisce almeno in un passaggio una rilevanza all’oggetto sociale della società coordinata. Bisogna valutare se l’indice in questione possa essere considerato come un tentativo di rinvigorire l’istituto dell’oggetto sociale o se invece si tratti di un tassello meramente formale nel mosaico dei gruppi.

Il riferimento è all’art. 2497-quater c.c., ai sensi del quale il socio di una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ha facoltà di recedere quando l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e

268 La problematica appare di tutta evidenza anche per R. Santagata, Oggetto sociale ed

articolazioni dell’attività imprenditoriale, cit., 1277, il quale rileva che il fatto che occorra provare la

specifica prova della consapevolezza da parte del terzo sul danno che un atto esorbitante rivesta per la società del gruppo rappresenta un onere di difficile assolvimento. La conseguenza più evidente sarebbe quella che, anche nell’ambito del gruppo, la valutazione di estraneità di un atto al’oggetto sociale potrebbe rimanere un presidio di tutela solamente di carattere teorico.

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diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento269.

Secondo la Relazione illustrativa al decreto attuativo270, l’ipotesi di recesso sopra

riportata discende dal riconoscimento che l’attività della controllante può, in sé legittimamente, esercitare il controllo in modo da alterare il profilo di rischio dell’investimento del socio, quale accettato entrando in società. Nel riconoscimento della libertà della capogruppo di assumere decisioni organizzative che hanno una indubbia valenza strategica, con possibili ripercussioni sul gruppo, il recesso si pone quindi come uno strumento essenziale per fornire ai soci esterni una minima inderogabile tutela. Va anche sottolineato che il recesso mantiene nel sistema delle società per azioni un carattere di eccezionalità, a protezione delle ragioni patrimoniali legate alla natura capitalistica di tali società, carattere che viene mantenuto nella disciplina in materia di direzione e coordinamento.

Detto altrimenti, l’ipotesi de qua ha lo scopo particolare di tutelare il socio da quegli avvenimenti che incidono in modo significativo sull’investimento effettuato dal socio stesso nella società: nell’ambito dei gruppi, l’operatività del diritto di recesso del socio si pone non solo come limite al potere della maggioranza, ma a anche e soprattutto come strumento di tutela del socio a fronte di eventi estranei alla propria società ed interni ad altra società che sulla prima esercita attività di direzione e coordinamento. La casistica della modifica dell’oggetto sociale della holding che attribuisce il diritto di recesso al socio della controllata trova la sua ratio nella possibilità che un cambiamento dell’attività della capogruppo possa condurre a rilevanti alterazioni delle condizioni di rischio dell’investimento della società controllata, come già detto sopra. Questo

269 Per G. Schiano Di Pepe, Il diritto di recesso nei gruppi, in Società, 2003, 1207, non si può non

rilevare la cautela posta in essere dal legislatore per regolamentare il recesso in questo caso. Non basta infatti il mutamento di attività, ma questo deve avere conseguenze sensibili e dirette sull’economia della società controllata. Circostanze siffatte potranno verificarsi quando vi sia una stretta interdipendenza e una connessione fra l’attività della partecipata e della controllante, di talché il mutamento di attività del soggetto che attua la mutazione possa determinare una contrazione nell’economia della partecipata, soprattutto quando questa si trovi nella condizione di captive.

270 Relazione illustrativa del decreto legislativo recante “Riforma organica della disciplina delle

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apparente limite riconducibile a modifiche dell’oggetto sociale si pone però su un piano differente rispetto a quello sin qui analizzato.

Balza però subito all’occhio il fatto che il legislatore non fa riferimento all’oggetto sociale della società controllata. Quello che in altre parole risulta è che l’oggetto sociale della singola società appartenente al gruppo non dovrebbe essere intaccato dalle riflessioni sopra effettuate sulla quasi totale irrilevanza del medesimo. Il legislatore in questo caso infatti analizza solamente le modifiche dell’oggetto sociale della capogruppo: si dovrebbe ritenere di conseguenza che l’oggetto sociale delle controllate dovrebbe rimanere sacrificabile nell’ottica di gruppo e alle condizioni precedentemente analizzate. Nessuna nuova conclusione, pertanto, sulla rilevanza dell’oggetto sociale, anche all’interno del gruppo (in questo caso con espresso riferimento alle società dirette e/o coordinate).

Se poi si volesse comunque riflettere sulla norma dell’art. 2497-quater c.c. nell’ottica di dare ancora una qualche rilevanza all’oggetto sociale, in particolare a quello della capogruppo in rapporto alla tutela dei soci delle controllate, se ne dovrebbe comunque dedurre che una certa limitatezza risulterebbe esistente anche in tal caso. L’alterazione in oggetto - e che attribuisce al socio della controllata il diritto di recedere - è solo ed esclusivamente quella che è capace di incidere sulle condizioni economiche e patrimoniali della controllata: rimangono quindi escluse tutte le altre modifiche all’oggetto sociale della capogruppo. Inoltre, tale modifica effettuata a monte del gruppo è solo quella che abbia due caratteristiche precise, ovvero essere sensibile e diretta, quindi rilevante, incidente (da valutare nel caso concreto) e deve porsi in nesso consequenziale con le modifiche, le quali debbono rappresentare la vera causa dell’alterazione medesima.

In virtù di queste ultime riflessioni, non sembra allora che si possa modificare l’orientamento precedentemente espresso: nell’ambito dei gruppi societari, l’oggetto sociale delle singole società facenti parte del gruppo è un elemento facilmente sacrificabile che può cedere il passo all’interesse del gruppo in sé considerato e non dovrebbe rappresentare un istituto fondamentale nella disciplina di tale istituto giuridico.

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Uno dei pochissimi aspetti per cui il concetto di oggetto sociale potrebbe rientrare in un qualche indice di importanza è quello del diritto del socio di una società controllata di poter recedere qualora intervengano modifiche all’oggetto sociale della capogruppo. Anche in questo caso, tuttavia, è d’uopo osservare che si tratta intanto di un piano di analisi differente, ovvero quello dei rapporti di una controllata con la holding e dell’attività che la stessa intende far perseguire a tutto il gruppo, che poca rilevanza può avere per un’analisi specifica e diretta dell’istituto dell’oggetto sociale.

Inoltre, pure a voler attribuire una certa importanza a tali riflessioni, deve comunque ammettersi che ad attribuire il diritto di recesso al socio della controllata sono solo quelle modifiche dell’oggetto sociale della capogruppo che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della controllata: il che equivale a dire che i limiti all’operatività della norma in oggetto rimangono notevoli (e quindi le funzioni dell’oggetto sociale, in relazione alle società dirette e/o coordinate, rimangono più che ridotte).

136 Capitolo VIII

Una conclusione aperta: è possibile un nuovo concetto di oggetto sociale?

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