L’ordinamento che però presenta più profili interessanti da analizzare è un sistema di common law145, ovvero quello inglese, soprattutto a seguito della promulgazione e
dell’entrata in vigore del Companies Act 2006. Il Companies Act 2006 è una completa codificazione della disciplina societaria in Inghilterra e Galles; la sua completa entrata in vigore è avvenuta il 1° ottobre 2009. Il Companies Act 2006 ha sostituito tutte le leggi precedenti in materia societaria in vigore, ovvero il Companies Act 1985 e il Companies Act 1989 e anche, ove applicabile, la precedente common law. Il Companies Act 2006, con i suoi 1300 articoli e 16 allegati, costituisce anche la legge più lunga e complessa d'Inghilterra. Il Companies Act 2006 ha ricevuto l'assenso reale in data 8 novembre 2006, ma l'entrata in vigore è stata scaglionata nel tempo146.
145 Il common law è all’origine dell’ultra vires doctrine, fondata sulla lack of capacity delle società di
capitali, che compissero, tramite i loro directors, un atto non contemplato dall’object clause. Con l’entrata in vigore nel 2006 del nuovo diritto societario (Companies Act 2006), la ultra vires
doctrine è stata definitivamente superata, poiché ne è stata eliminata la premessa fondamentale:
l’essere l’oggetto sociale requisito impreteribile per l’acquisizione della personalità giuridica da parte della company.
146 Molti sono i punti salienti del Companies Act 2006. In particolare, per la prima volta vengono
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Senza dilungarci troppo sul Companies Act 2006 in generale, che poco avrebbe a che fare con la nostra analisi, è bene concentrarci sulle diposizioni che ci interessano, facendo un piccolo excursus sulla passata legislazione inglese precedentemente citata al fine di poterne comprendere meglio le novità introdotte di recente.
Ad un’analisi approfondita, infatti, si rileva che la Sec. 110.1 del Companies Act 1989, emendando il testo adottato solo alcuni anni prima, modifica il Companies Act 1985, interpolandovi la Sec. 3A, regolante le general commercial companies. Con tale locuzione, la norma in questione identifica le società il cui atto costitutivo stabilisce espressamente che l’oggetto sociale è quello di effettuare qualsiasi tipo di business in qualità di - appunto - general commercial company147. Successivamente, la medesima sezione precisa
che in tal caso l'oggetto sociale consiste nel condurre qualsiasi attività commerciale148,
cosicché la società ha il potere di fare tutte quelle attività incidentali o annesse per l’effettuazione di ogni attività commerciale149. Come risulta evidente, il tratto che rende
peculiari queste società va individuato nel fatto che l'oggetto sociale, dichiaratamente generale per effetto della volontà espressa dai soci all'atto della stipula dell'atto costitutivo, consente ad esse di esercitare qualsiasi tipo di affare o commercio; conseguentemente, sul piano della capacità negoziale, la società ha il potere di compiere ogni operazione comunque riconducibile all'esercizio di commerci o affari. Si tratta pertanto, nel caso della general commercial company, di un tipo societario ben delineato e differente dagli altri, cui già da qualche decennio era consentito condurre
precedentemente regolati dalla Common Law, con l’introduzione dell’obbligo di agire nei limiti dei poteri conferiti ("Duty to act within powers"), del dovere di promuovere il successo della società ("Duty to promote the success of the company"), dell’obbligo di esercitare un proprio giudizio indipendente nell’amministrazione ("Duty to exercise independent judgment"), del dovere di agire con ragionevole cura, professionalità e diligenza nell’amministrare la società ("Duty to
exercise reasonable care, skill and diligence"), del dovere di evitare conflitti d’interesse con la
società, di accettare benefici da terzi e di dichiarare interessi personali. Vengono poi semplificate le assemblee dei soci, aboliti l’assemblea annuale e il "Company Secretary” (organo amministrativo interno della società i cui compiti sono passati agli amministratori) e consentita la delega a terzi di tutti o parte dei diritti e facoltà spettanti agli azionisti delle società per azioni.
147 Il dato normativo è il seguente: “the object of the company is to carry on business as a general
commercial company”.
148 Ovvero “any trade or business whatsoever” nel testo di legge..
149 In lingua originale, la società “has the power to do all such things as are incidental or conductive to
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ogni attività di tipo commerciale, proprio in virtù del suo oggetto sociale del tutto generico.
Lo scenario muta sensibilmente con l'avvento del Companies Act 2006 che, visto il successo nella prassi avuto dalla Sec. 110.1, decide di far pendere piuttosto corposamente l’ago della bilancia nella direzione della diffusione delle società abilitate all'esercizio di qualsivoglia attività d'impresa150. Tale obiettivo viene perseguito
attraverso la Sec. 31.1, che non considera più eccezionale la costituzione di società come quella sopra indicata (la general commercial company), ma assegna la medesima caratteristica a tutte le società semplicemente prive di un oggetto sociale o aventi un oggetto sociale del tutto indeterminato, prevedendo semplicemente che, a meno che l’atto costitutivo di una società non restringa specificamente il suo oggetto sociale, questo è da considerarsi unrestricted151.
In tal modo, la novità introdotta dalla Sec. 31.1 del Companies Act 2006 si distingue dalla precedente disciplina perché innanzitutto è volta a colmare ogni corrispondente lacuna dello statuto attraverso una regola suppletiva, qual è quella che in tal caso considera per l'appunto unrestricted l'oggetto sociale152. Inoltre, l'eventuale mancanza di
qualsivoglia indicazione o l’eccessiva imprecisione dell’oggetto sociale non produce altro effetto se non quello di comportare l'integrazione del contratto di società per mezzo della regola di fonte normativa.
E’ importante però richiamare l'attenzione sul fatto che la norma prevede che, se non specificamente ristretto, l'oggetto sociale deve reputarsi unrestricted, ovverosia illimitato, e non indeterminato. L'attenzione opportunamente prestata nella redazione della norma, ben apprezzabile sul piano della meticolosa scelta lessicale, è foriera di diverse utili indicazioni. In primo luogo, è evidente come la Sec. 31.1 sia redatta in maniera tale da far sì che la previsione statutaria di un determinato oggetto sociale
150 Per un’attenta lettura delle novità normative introdotte in Inghilterra, si veda S. Sheikh, A
guide to the Companies Act 2006, Oxon, 2008.
151 Per usare direttamente i termini del Companies Act 2006: “unless a company's article specifically
restricts the objects of the company, its objects are unrestricted”.
152 In merito, si può fare riferimento all’interessante testo C. Nyombi, The gradual erosion of the
ultra vires doctrine in English company law, in International Journal of Law and Management, 56.5
(2014): 362-347, così come a L. Talbot, Critical corporate governance and the demise of the ultra vires
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costituisca l'eccezione e non la regola che, come tale, dovrebbe quindi trovare applicazione anche alle società già esistenti; non a caso, infatti, la Sec. 28 del medesimo Companies Act 2006 stabilisce che anche queste, operando una semplice deliberazione assembleare, possano abrogare la clausola dello statuto già descrivente l'oggetto sociale, così rendendolo, per appunto, unrestricted. In secondo luogo, il termine utilizzato - unrestricted - fa emergere, meglio di altri, il sottostante obiettivo di sancire, in tal modo, anche la corrispondente capacità illimitata delle società di capitali. In terzo luogo, è tangibile come la soluzione adottata dal Companies Act 2006 sia conforme alla tradizione anglosassone e comunque non estranea rispetto al diritto comunitario. Infatti, almeno a giudizio della dottrina inglese, la norma, anche dal punto di vista lessicale, non si porrebbe in contrasto con la seconda direttiva in materia societaria precedentemente citata, la quale, si dice, stabilisce che l'oggetto sociale, se limitato, sia reso conoscibile, ma non vieta di prevedere che questo sia, così come consente la predetta Sec. 31.1, illimitato153.
Sulla base delle suddette disposizioni, il Companies Act 2006, se mai ce ne fosse bisogno, specifica che la validità di un atto compiuto da una società non potrà essere contestata in alcun modo in relazione alla mancanza di capacità in relazione ai documenti costitutivi della società stessa154. Alla luce di ciò, se ne è dedotto che l’estraneità di un
atto all’oggetto sociale non sarà mai opponibile ai terzi, neppure ne caso in cui l’atto in questione esuli in maniera evidente dall’oggetto sociale (se previsto), con la conseguenza che la tutela per i terzi sarà massima, laddove invece i soci saranno esposti alle conseguenze degli atti compiuti dagli amministratori anche oltre l’oggetto sociale: questi ultimi avranno solamente il potere di agire contro gli amministratori che abbiano effettuato atti non inclusi nell’oggetto sociale sula base del dovere degli amministratori stessi si agire entro i poteri conferiti155.
153 Si fa in proposito rimando a P. L. Davies - J. Rickford, An introduction to the New UK
Companies Act, in European Company Financial Law Review, 2008, 46.
154 Companies Act 2006, Section 39, dove si prevede testualmente - e piuttosto chiaramente - che
“the validity of an act done by a company shall not be called into question on the ground of lack of
capacity by reason of anything in the company’s constitution”.
155 Come notato anche da G. Conte, Sulla riforma del diritto societario del Regno Unito e sul rapporto
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Soluzioni che si pongono su un piano non molto dissimile sono rinvenibili anche nel diritto irlandese, in particolare a seguito dell’introduzione del New Companies Act 2014, entrato in vigore l’1 Giugno 2015. Ai sensi della nuova normativa irlandese, la Private Limited Company156 (ovvero società a responsabilità limitata dove la responsabilità è
limitata al capitale versato), la quale è da considerarsi un’entità giuridica separata dagli individui coinvolti nell’attività, non deve specificare alcun oggetto sociale, perciò può esercitare qualsivoglia attività (ovviamente nella legalità)157.
Non si tratta di un’affermazione generale come quella contenuta nel Companies Act 2006 inglese, ma è una chiara presa di posizione dell’ordinamento irlandese sul fatto che l’oggetto sociale non sia un elemento imprescindibile di ogni tipo societario: la Private Limited Company, come detto, non deve specificare il proprio oggetto sociale. Anche l’ordinamento irlandese prevede allora ed ammette espressamente la possibilità di società che non indichino uno specifico oggetto sociale.