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I requisiti dell'oggetto sociale: possibilità, liceità e determinatezza / determinabilità in ambito societario

Come abbiamo rilevato in precedenza a proposito di oggetto del contratto in generale, i requisiti che lo stesso deve avere risiedono nella possibilità, nella liceità e nella determinatezza (o determinabilità). Essendo anche la società un contratto a tutti gli effetti, un primo corollario che deriva da tale conclusione dovrebbe essere quello di ammettere che anche l’oggetto sociale debba possedere i tre requisiti appena ribaditi. Tradizionalmente infatti si è equiparato l’oggetto sociale all’oggetto del contratto e si è per ciò stesso reso direttamente applicabile al primo il precetto dell'art. 1346 c.c. per concludere che l'oggetto sociale deve essere possibile, lecito e determinato o quanto meno determinabile113.

112 Cass. 21 novembre 2002, n. 16416, cit.

113 Si parla di determinatezza, quando risulti essere chiara la volontà delle parti e facilmente

identificabile la prestazione dedotta in contratto, o perché la stessa sia espressamente indicata, o perché ad essa possa risalirsi con immediatezza: R. Nicolò - M. Stella Richter (diretta da), Rassegna di Giurisprudenza sul Codice Civile, Libro IV, Tomo II, Milano, 1971, 345 ss. Sul

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In realtà un riferimento del tutto astratto alle norme sui requisiti dell’oggetto del contratto in generale può far perdere di vista il fatto che il codice detta specifiche norme in ambito societario che possono far comprendere al meglio come i requisiti suddetti debbano essere presenti anche all’interno del concetto di oggetto sociale, non solo applicando estensivamente i concetti indicati all’art. 1346 c.c., ma proprio perché è il codice stesso a replicare - in alcuni casi chiarendone il significato - tali concetti nell’ambito societario. Sono quindi i precisi riferimenti normativi dettati dal codice in materia societaria a doversi preferire alle indicazioni sul’oggetto del contratto in generale, anche per il carattere di specialità che le norme societarie hanno rispetto a quelle contrattuali di carattere generale.

Il requisito della liceità dell’oggetto sociale, ad esempio, è chiaramente desumibile dalle norme in materia di nullità della società per azioni, ai sensi delle quali la nullità della società - una volta che sia avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese - può essere pronunciata nel caso di illiceità dell’oggetto sociale114. Ne deriva chiaramente

che l’oggetto sociale - per non poter essere tacciato di nullità - deve possedere il requisito della liceità.

Quanto alla determinatezza115, sono vari i riferimenti codicistici che chiariscono la

necessità della presenza di tale requisito. In tema di società a responsabilità limitata,

punto si vedano anche: F. Galgano, Il negozio giuridico, in A. Cicu - F. Messineo (diretto da), Trattato di diritto civile e commerciale, cit., 107 ss.; G. Mirabelli, Dei contratti in generale, Torino, 1980, 179 ss.; P. Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1980, 305 ss.. Per determinabilità dobbiamo intendere il caso in cui all'individuazione dell'oggetto del contratto possa pervenirsi mediante l'uso dei criteri che il contratto stesso o la pratica suggeriscono: per la giurisprudenza in merito si vedano Cass. 30 marzo 1968, n. 1000, in Giust. civ. rep., 1968, v.

Obbligazioni e contratti, n. 375; Cass. 30 marzo 1967, n. 683, in Giust. civ., 1967, I, 1861; Cass. 29

novembre 1963, n. 3065, in Giust. civ., 1964, I, 295; Cass. 11 agosto 1947, n. 1492, in Foro it. mass., 1947, 331.

114 Art. 2332 c.c., co. 1, n. 2.

115 Con particolare riferimento al requisito della determinatezza, secondo E. Bertacchini,

Oggetto sociale e interesse tutelato nelle società per azioni, Milano, 1995, 27, “la sua essenzialità

viene motivata con un approccio interpretativo sia letterale sia sistematico. Da un lato, si osserva che le numerose disposizioni che prescrivono che la società indichi l’oggetto sociale nell’atto costitutivo (artt. 2295, n. 5; 2328, comma 1, n. 3; 2332, comma 1, n. 5; 2333, comma 1; 2475, comma 1, n. 3; 2518, comma 2, n. 3), oltre a quelle che espressamente fanno riferimento all’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo (artt. 2361 e 2630, comma 2, n. 3), sembrano presupporre la necessità di una determinazione, - non potendosi indicare ciò che non è determinato (La Villa, L’oggetto sociale, Milano, 1974, 74) -; dall’altro si sottolinea che alla stessa conclusione condurrebbe l’interpretazione in termini sistematici di

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per citarne uno, il recesso del socio è consentito tra le altre cose al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto della società “determinato” nell’atto costitutivo116. Passando alle società per azioni, un rimando può

essere fatto alle norme sull’assunzione di partecipazioni in altre imprese che risulta vietato se per la misura e l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale “determinato” dallo statuto117. La determinatezza

dell’oggetto sociale viene quindi espressamente confermata dal codice in via espressa come uno dei requisiti del medesimo.

Infine, non può tacersi che anche sul requisito della possibilità il codice indica disposizioni da cui pare potersene evincere l’imprescindibilità. Se infatti osserviamo le norme sullo scioglimento delle società di capitali, una delle cause in presenza delle quali si ha scioglimento è quella della sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. Vi è qui un chiarimento esplicito sul fatto che la possibilità dell’oggetto sociale debba permanere durante tutta la vita societaria e che quindi la società debba sciogliersi se, in un dato momento successivo alla sua costituzione, l’oggetto sociale diventi impossibile.

Potrebbe però arguirsi che, pur essendoci un riferimento all’impossibilità sopravvenuta, manchi un rimando all’impossibilità originaria, e che quindi il codice sanzioni espressamente solo quella che si presenti in corso d’opera nella vita societaria. Tuttavia, un tale ragionamento non convince e il richiamo all’impossibilità sopravvenuta deve leggersi come necessità che l’oggetto sociale debba essere sin dall’inizio possibile: avrebbe poco senso infatti ammettere che la società debba sciogliersi se in itinere l’oggetto sociale diventi impossibile, ma che possa validamente costituirsi se questo oggetto impossibile sussista in fase di costituzione. Anche in questo caso, allora, deve concludersi che il requisito della possibilità è valido ed efficace nei confronti (non solo dell’oggetto del contratto in generale, ma anche) dell’oggetto sociale e che sia il codice stesso a chiarirne espressamente la portata.

numerose disposizioni di diritto societario, che risulterebbero di fatto inapplicabili se l’oggetto sociale non fosse determinato”.

116 Art. 2473 c.c. 117 Art. 2361 c.c.

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In definitiva, allora, anche l’oggetto sociale - così come l’oggetto del contratto in generale - deve possedere i tre requisiti della possibilità, della liceità e della determinatezza (o quanto meno determinabilità).

56 Capitolo IV

Gli ordinamenti stranieri e l’oggetto sociale: novità anglosassoni, tradizioni francesi e peculiarità spagnole

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