Se volessimo però individuare una definizione teorico-pratica dell’oggetto sociale, dovremmo in primo luogo evidenziare che esso rappresenta un elemento dell'atto costitutivo delle società. Tale affermazione è valida tanto per le società di persone che per quelle di capitali, e può desumersi sia da norme dirette che attestano l’imprescindibilità dell’oggetto sociale nei documenti costitutivi della società (come avviene per la società in nome collettivo, per quella a responsabilità limitata, per la società per azioni) sia da disposizioni indirette da cui può chiaramente desumersi la necessità dell’oggetto sociale per la vita societaria (si pensi alla società semplice dove, pur non essendo indicato un riferimento diretto ed espresso alla necessità dell’istituto de quo, si può trarre la convinzione che comunque esso sia imprescindibile dal fatto che il Codice prevede come ipotesi tipica di scioglimento di detta società quella del conseguimento dell’oggetto sociale o della sopravvenuta impossibilità di conseguirlo). Si tratta quindi in primo luogo di un elemento costitutivo di ogni società.
Per comprendere quale sia il valore e la funzione di tale elemento nel campo societario nelle intenzioni del legislatore, bisogna precisare che esso rappresenta l’oggetto che i soci hanno determinato di conseguire con la creazione della società e in virtù del quale gli stessi soci hanno deciso di conferire apposito mandato agli amministratori affinché compiano gli atti necessari al suo raggiungimento. In quest’ottica, l’oggetto sociale rappresenta il perimetro di azione in cui possono muoversi gli amministratori, determinandone allo stesso tempo il limite di operatività dei medesimi. In altre parole,
48
esso serve a circoscrivere specificamente l’ambito di movimento degli amministratori della società99.
La giurisprudenza in proposito ha precisato che la definizione dell’oggetto sociale si traduce in particolare in un limite al potere rappresentativo degli amministratori, i quali non possono perseguire l’interesse della società operando indifferentemente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta fatta nell’atto costitutivo dai soci, che hanno indicato una specifica attività (o più specifiche attività), nella quale soltanto hanno inteso rischiare il capitale investito100. Qualora quindi gli
amministratori eccedessero il perimetro loro assegnato dalla definizione dell’oggetto sociale operata dai soci (e non può poi tralasciarsi in merito infine che la competenza alla determinazione dell’oggetto sociale è attribuita inderogabilmente all’assemblea dei soci, non essendo delegabile - né esplicitamente, né implicitamente - all’organo amministrativo), sarebbe di tutta evidenza la possibilità per i soci di esperire un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Se i soci invece volessero autorizzare il compimento di un’operazione siffatta da parte dell’amministratore, potrebbero agire con l’adozione da parte dell’assemblea totalitaria di un’autorizzazione preventiva con cui, alla luce del riscontrato interesse a porla in essere, anche fuori dal programma economico, autorizzare l’amministratore a compiere quello specifico atto oppure attraverso una successiva ratifica da parte della società con cui assumerne gli effetti in modo retroattivo101.
99 La configurazione dell'oggetto sociale quale limite al potere degli amministratori è stata
costruita nel nostro ordinamento a partire dall'originaria formulazione dell'art. 2384 c.c. (in merito si può fare riferimento ad esempio a P. Greco, Atti invalidi degli amministratori e
legittimazione ad agire nei rapporti interni, in Riv. soc., 1963, 793 ss.; G. Caselli, Oggetto sociale ed
atti ultra vires, Padova, 1970, 61 ss.; E. Gliozzi, Gli atti estranei all'oggetto sociale nella società per azioni, Milano, 1970, 100 ss.
100 Cass. 21 novembre 2002, n. 16416, cit.
101 Cass. 15 aprile 2008, n. 9905, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, I, 269 ss., con nota di M. Miola,
Atti estranei all’oggetto sociale ed autorizzazioni e ratifiche assembleari dal vecchio al nuovo diritto societario. Sulla questione della validità di una delibera assembleare che ratifichi o autorizzi
preventivamente il compimento di atti estranei all’oggetto sociale in relazione alla disciplina precedentemente in vigore, nel senso della validità, si veda A. Graziani, Se una società per azioni
possa prestare garanzie per altra società qualora tale prestazione non sia prevista nell’oggetto sociale, in Riv. dir. civ., 1956, 42; F. Greco, Atti invalidi degli amministratori e legittimazione ad agire nei rapporti sociali interni, cit., 827; F. Bonelli, Gli amministratori di società per azioni, in P. Rescigno (diretto
49
Un altro punto importante per capire il ruolo dell’oggetto sociale può trarsi dall’analisi di alcune norme codicistiche dettate in materia di società per azioni ai sensi delle quali la legge la legge riconosce il potere di recesso in capo al socio assente o dissenziente rispetto alla deliberazione che approvi il cambiamento dell’oggetto sociale. Se cioè i soci si erano accordati ab origine su uno specifico oggetto sociale che indirizzasse l’attività societaria in generale e quella degli amministratori nello specifico, pare naturale attribuire un potere di uscire dalla società ad un socio qualora sia stato deciso un mutamento di tale oggetto sociale in assenza del medesimo o se lo stesso non condivida tale mutamento. Ecco quindi che viene ancora fuori un’ulteriore aspetto funzionale dell’oggetto sociale, ovvero quella di strumento di tutela per il singolo socio.
Sempre in quest’ottica deve leggersi il divieto di assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se essa fosse un’attività genericamente prevista nello statuto di una società per azioni, qualora per la misura e l’oggetto della partecipazione ne risultasse modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto102. In tale prospettiva, l’oggetto
sociale rappresenta quindi una tutela riconosciuta dalla legge ai soci, specie se di minoranza, e alla loro volontà espressa in sede di costituzione societaria e di individuazione dell’oggetto sociale originario.
Per riassumere, la funzione primaria dell’oggetto sociale viene rintracciata nella necessità di individuare il programma economico della società, circoscrivendo l’area di
della delibera) si vedano L. Mengoni, In tema di fideiussioni prestate da società senza connessione con
l’oggetto sociale, in Riv. dir. comm., 1959, II, 150; P. G. Jaeger, L’interesse sociale, cit., 199 ss.; G.
Tantini, Le modificazioni dell’atto costitutivo nella società per azioni, Padova, 1973, 171 ss.; G. La Villa, L’oggetto sociale, Milano, 1974, 379 ss.; G. Laurini, Statuti di società e certezza dei poteri
rappresentativi, in Riv. soc., 1981, 942; F. Galgano, La società per azioni, in Id. (diretto da),
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, VII, Padova, 1988, 80 ss.; G. Marasà, Modifiche del contratto sociale e modifiche dell’atto costitutivo, in G. E. Colombo - G. B. Portale (diretto da), Trattato delle società per azioni, cit., 44 ss. In giurisprudenza, sulla questione del potere della società di ratificare ovvero autorizzare con delibera dell’assemblea il compimento di atti estranei all’oggetto sociale da parte degli amministratori si vedano, in senso favorevole, App. Milano 5 dicembre 1967, in Banca, borsa, tit. cred., 1968, II, 251; Cass. 9 dicembre 1983, n. 7296, in Giur. comm., 1984, II, 343; Trib. Milano 3 gennaio 2000, in Banca, borsa, tit. cred., 2001, II, 776. In senso contrario, si vedano le seguenti pronunce: App. Milano 23 luglio 1988, in
Società, 1988, 1284; Trib. Vicenza 27 ottobre 1989, in Vita not., 1990, 207; Trib. Napoli 16 aprile
1999, in Foro nap., 1999, 257; Trib. Roma 10 gennaio 2001, in Giur. it., 2001, 1432.
50
rischio per i soci, e limitando così la discrezionalità dell’organo amministrativo. La competenza dell’assemblea straordinaria ad assumere la relativa deliberazione è inderogabile, ed è altresì previsto, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, un quorum rafforzato103. In tema di società per azioni, la dottrina
evidenziava in merito - in passato - come l’indicazione dell’oggetto sociale avesse la funzione di evitare la trasformazione delle società per azioni in strumenti per raccogliere il risparmio e destinarlo ad investimenti discrezionalmente scelti dai gruppi di controllo e dagli amministratori104. Tuttavia alcuni indici successivi alla riforma
societaria del 2003 sembrano aver incrinato queste considerazioni.
Qualche utile valutazione può essere fatta anche in merito al tema di quale sia la funzione e il ruolo dell’oggetto sociale nei confronti dei terzi e in particolar modo dei creditori della società. Il nostro ordinamento non riconosce in maniera diretta un interesse dei creditori alla configurazione dell’oggetto sociale, come testimoniato dalla disciplina della delibera di modificazione dello stesso, dalla quale deriva il diritto di recesso del socio: tale deliberazione è infatti immediatamente eseguibile e i creditori non hanno facoltà di presentare opposizione. I creditori possono infatti fare riferimento ad altri indici: la conoscenza dell’articolazione concreta dell’attività societaria può ad esempio trarsi dalla consultazione del bilancio, e in particolare dalla relazione sulla gestione105, nella quale deve farsi espresso riferimento ai vari settori in cui la società ha
operato.