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L’oggetto sociale e le riforme successive del diritto societario fino alla disciplina attualmente in vigore

Alcune riforme che si sono succedute nel campo della nostra indagine hanno apportato varie modifiche - o introdotto nuove disposizioni - alla previgente disciplina prevista nel Codice Civile del 1942. In primo luogo, è da rilevare il sempre crescente intervento del legislatore comunitario, non solo in subiecta materia, ma nell’ambito del diritto societario in generale. Basti pensare alle prima direttiva sul diritto societario del 196863

il quale ha poi determinato la prima riforma del diritto societario avutasi in Italia nel 196964. Altri esempi di legislazione comunitaria possono comunque trarsi dalla seconda

direttiva sul diritto societario65, da quella sulle fusioni delle società per azioni66, e così

via. Infine, è certamente da ricordare la riforma - questa volta tutta italiana - avutasi nel 2003, che ha mutato radicalmente il panorama non solo delle tematiche oggetto del presente lavoro, ma di tutto il diritto societario nel nostro Paese.

Il quadro che ne risulta da tutte queste novelle è profondamente diverso da quello originario e appare ora necessario analizzare le più importanti modifiche introdotte in riferimento al tema specifico di nostro interesse. Intanto, l’indicazione del semplice oggetto sociale quale elemento necessario dell’atto costitutivo di una società per azioni67 o di una società a responsabilità limitata68 è stato modificato in una locuzione

apparentemente più complessa, ovvero “attività che costituisce l’oggetto sociale”. Ad una preliminare analisi, questa può sembrare una modifica meramente terminologica,

63 Prima direttiva del Consiglio del 9 marzo 1968 (68/151/CEE) intesa a coordinare, per

renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.

64 Tramite il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127.

65 Seconda Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1976 (77/91/CEE) intesa a coordinare, per

renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

66 Terza Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1978 (78/855/CEE) basata sull' art. 54, paragrafo 3,

lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni.

67 Art. 2328 c.c. 68 Art. 2463 c.c.

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però chiara nell’indicare che l’oggetto sociale debba riguardare per forza di cose un’attività69. Pertanto, anche quando per le società cooperative si indica che l’atto

costitutivo debba contenere l’indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci70 senza precisare qui se si tratti di un’attività o meno,

si potrà dedurre logicamente che pure per tale tipo di società l’oggetto sociale debba necessariamente consistere in attività.

A seguito della riforma del 1969, poi, si è esplicitato in tema di società per azioni che, avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto - inter alia - per illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell’oggetto sociale71. Tale specificazione normativa è stata successivamente oggetto di

ulteriore chiarimento con la riforma del diritto societario avvenuta nel 2003, la quale ha previsto che, dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata per illiceità dell'oggetto sociale e per la mancanza nell'atto costitutivo dell'oggetto sociale. E’ scomparso quindi il riferimento alla contrarietà all’ordine pubblico come possibile causa di nullità della società. La modifica non è priva di riflessi dato che permette di superare una volta per tutte le incertezze del previgente testo che si riferiva tanto all’illiceità quanto alla contrarietà all’ordine pubblico dell’oggetto sociale, senza chiarire se la contrarietà al buon costume rientrasse nella previsione normativa. Indicando semplicemente il concetto di illiceità dell’oggetto sociale come causa di nullità di una società per azioni, è evidente che il termine “illiceità” comprende tanto la contrarietà a norme imperative quanto quella all’ordine pubblico e al buon costume.

In riferimento allo scioglimento di tutte le società di capitali, la disciplina codicistica attualmente vigente, così come modificata rispetto alla formulazione originaria, prevede come ipotesi tipiche quella del conseguimento dell'oggetto sociale o della sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata

69 In realtà alle conclusioni ufficializzate dal legislatore con la riforma del 2003, era già giunta la

dottrina da tempo: ad esempio, evidenziavano R. Nobili - M. S. Spolidoro, La riduzione del

capitale esuberante, in G. E. Colombo - G. B. Portale (diretto da), Trattato delle società per azioni,

6ª ed., Torino, 1993, 1192, che l’oggetto sociale rappresenta l’attività di fatto svolta dalla società, tenendo conto dei suoi possibili sviluppi.

70 Art. 2521 c.c.

71 Il riferimento è al già citato (si veda nt. 60) Decreto del Presidente della Repubblica 29

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senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie72. Si tratta di una

modifica non di poco conto rispetto alla formulazione originaria, che non aveva individuato una possibilità per la società di continuare comunque la propria attività una volta conseguito - o resa palese l’impossibilità di conseguire - l’oggetto sociale. Si è cioè salvaguardata la possibilità del funzionamento della società anche nelle due ipotesi sopra indicate, ovviamente con apposite delibere assembleari che rendano chiara la volontà dei soci di proseguire l’attività dell’ente modificandone l’oggetto sociale, nell’ottica della prosecuzione dell’attività di impresa.

E’ poi oggi previsto - solamente per le società per azioni - che sia riservata in ogni caso alla competenza dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo73. E’

invece comune tanto alla disciplina della società per azioni quanto a quella della società a responsabilità limitata la disciplina relativa alla facoltà di impugnare senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili (e tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice)74.

Altra novità importante occorsa nel panorama del diritto societario italiano è quella relativa all’introduzione di una disciplina peculiare per i gruppi di società, avutasi con la riforma del 2003. Senza voler per ora scendere troppo nei particolari della normativa in materia di gruppi societari, ma rimanendo solamente sul piano delle norme sull’oggetto sociale attualmente rinvenibili nel Codice Civile oggi in vigore, una disposizione utile ai nostri fini è quella del diritto riconosciuto al socio di una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di recedere da questa quando la società controllante abbia deliberato una trasformazione che implichi il mutamento del suo scopo sociale o abbia deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e

72 Art. 2484 c.c.

73 Art. 2479 c.c.

74 Art. 2379 c.c. e art. 2479-ter c.c. Commenta R. Sacchi, La tutela delle minoranze tra tutela

indennitaria e rimedi demolitori, in Riv. dir. comm., 2016, I, 242, che fra le varie forme di invalidità

delle delibere assembleari, quella attinente alla modifica del’oggetto sociale con previsione di attività illecite o impossibili presenta una specificità particolarmente accentuata, che la isola dalle altre forme di invalidità.

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patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento75. E’

evidente come il legislatore in questo caso abbia voluto salvaguardare il socio di una società controllata da particolari modifiche dell’oggetto sociale effettuate dalla controllante che alterino le condizioni economico / patrimoniali della controllata, limitando però questo diritto solo a modifiche particolari dell’oggetto sociale e di una certa entità.

Proprio rimanendo in tema di diritto di recesso dei soci e oggetto sociale, ma tornando sul piano generale (fuoriuscendo quindi dal panorama dei gruppi societari), vi è una disciplina differente a seconda che si tratti di società per azioni o società a responsabilità limitata. Nel primo caso, tale diritto è riconosciuto ai soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando si consente un cambiamento significativo dell'attività della società76.

Nel secondo caso, il diritto in oggetto viene riconosciuto ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto della società e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo77. Si avrà modo di approfondire in seguito anche tale tematica.

Un ulteriore accenno lo merita il rapporto tra amministrazione delle società di capitali e oggetto sociale, specie alla luce delle modifiche normative introdotte dal legislatore del 2003 che hanno delineato un sistema diverso per le società per azioni e per quelle a responsabilità limitata. Per le prime, la regola generale è che la gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale78. Alle relative disposizioni generali non fanno

eccezione quelle relative alle società che adottino il sistema dualistico, laddove viene indicato che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale79. La

precisazione relativa al compimento di operazioni necessarie all’attuazione

75 Art. 2497-quater c.c. 76 Art. 2437 c.c. 77 Art. 2473 c.c.

78 Art. 2380-bis c.c. L’oggetto del dovere degli amministratori sarebbe quindi la gestione

dell’impresa e così l’attuazione dell’oggetto sociale in cui la stessa consiste: così C. Angelici,

Note minime sull’“interesse sociale”, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, I, 261.

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dell’oggetto sociale è invece assente nelle società che adottano il sistema monistico, in cui si indica che la gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione tout court80.

Per le società a responsabilità limitata, invece, l’amministrazione della società può essere, integralmente o per lo meno parzialmente, sottratta sia all’organo amministrativo che ai soci nel loro complesso e attribuita solamente ad alcuni di essi. Non è, dunque, un caso che la normativa in tema di tale tipo societario non riproponga l’espressione che il legislatore della riforma ha invece dedicato alla società per azioni, secondo cui la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori. Resta comunque sottinteso che, anche in tema di società a responsabilità limitata, chiunque si veda attribuito il potere di amministrare l’ente sarà anche l’unico ad avere la facoltà di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, come nelle società per azioni. Nella sostanza, quindi, almeno ai fini della nostra analisi, la disciplina tra i due tipi societari in tema di oggetto sociale e poteri di amministrazione non dovrebbe essere poi molto differente.

Esistono infine numerose altre norme che fanno riferimento al concetto di oggetto sociale. Ad esempio, in materia di società per azioni, si prevede che nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale81. Parlando di

convocazione dell’assemblea ordinaria, poi, si prevede che essa debba essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative all'oggetto della società82. Pur cambiata nella

formulazione e/o nella numerazione rispetto alla originaria situazione codicistica del 1942, esiste infine una disposizione che prevede che, per l’emissione di titoli obbligazionari della società, sia indicato l’oggetto della società83.

80 Art. 2409-septiesdecies c.c. 81 Art. 2369 c.c.

82 Art. 2364 c.c. 83 Art. 2414 c.c.

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5. L’oggetto sociale come (forse solo apparente?) elemento al centro della disciplina

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