• Non ci sono risultati.

Il Fondo può contribuire al versamento dei premi ai pescatori e agli armatori che

praticano la piccola pesca costiera al fine di:

– migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;

– migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;

– promuovere l’organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca;

– promuovere l’organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca;

– promuovere iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;

– incoraggiare iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;

– utilizzare le innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre le prescrizioni della normativa vigente) che non aumentano lo sforzo di pesca.

– favorire l'impiego delle innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre le prescrizioni della

normativa applicabile) che non aumentano lo sforzo di pesca.

– assicurare il rinnovo della flotta della piccola pesca costiera, dimostrando che le entrate e le uscite dalla flotta sono gestite in modo tale che la capacità non superi gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n.

2371/2002.

Si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 della tabella dell’allegato II del presente regolamento.

Si applicano i tassi indicati nel gruppo 3 della tabella dell’allegato II del presente regolamento.

Or. fr Motivazione

Proposta volta a conservare gli aiuti alla costruzione per la piccola flotta costiera.

AM\570521IT.doc 67/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 183

Articolo 26 ter (nuovo)

Articolo 26 ter

Aiuti pubblici al rinnovo e alla modernizzazione della flotta nelle regioni

ultraperiferiche

Nelle regioni ultraperiferiche possono essere concessi aiuti pubblici al rinnovo e alla modernizzazione della flotta.

Lo Stato membro sottopone alla

Commissione per approvazione un regime permanente di controllo e di

modernizzazione della sua flotta,

dimostrando che le entrate e le uscite dalla flotta sono gestite in modo tale che la capacità non superi gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 639/2004.

Si applicano i tassi indicati nel gruppo 3 della tabella dell’allegato II del presente regolamento.

Or. fr Motivazione

Impegno a favore della regioni ultraperiferiche

Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 184

Articolo 27 bis, paragrafo 1 1. Ai fini del presente articolo, per “piccola

pesca costiera” si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria .

1. Ai fini del presente articolo, per “piccola pesca costiera” si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da traino elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria .

PE 357.979v04-00 68/165 AM\570521IT.doc

IT

Or. pt

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos Emendamento 185

Articolo 27 bis, paragrafo 1 1. Ai fini del presente articolo, per “piccola

pesca costiera” si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.

Ai fini del presente articolo, per “piccola pesca costiera” si intende la pesca definita nel rispettivo Piano strategico nazionale..

Or. es Motivazione

La definizione di pesca costiera deve essere adeguata alla situazione specifica di ogni Stato membro.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 186

Articolo 27 bis, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Nonostante quanto indicato al paragrafo 1, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente

regolamento, gli Stati membri potranno trasmettere alla Commissione un elenco delle navi di lunghezza superiore a 12 metri che possono costituire un'eccezione a quanto indicato al paragrafo 1.

Gli Stati membri giustificheranno in modo dettagliato le condizioni che permettono a tali navi di essere comprese nella

definizione di "piccola pesca costiera" ai fini del presente articolo, terranno conto che detto elenco sarà integrato da un numero limitato di navi che, in nessun

AM\570521IT.doc 69/165 PE 357.979v04-00

IT

caso, potranno effettuare campagne di pesca superiori a 24 ore.

La Commissione esaminerà, caso per caso, tali proposte. Entro un termine non

superiore a 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione comunica la sua decisione agli Stati membri richiedenti, al resto degli Stati membri, al Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, nonché ai Consigli consultivi regionali interessati.

La comunicazione della Commissione comprenderà le indicazioni che sono state accettate per l'eccezione di tali navi da quanto indicato al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. es Motivazione

In considerazione dei diversi tipi di pesca e delle varianti geografiche che concorrono alla pesca comunitaria, molti Stati membri hanno lamentato le rigidità che presuppone una definizione della piccola pesca costiera esclusivamente legata alla lunghezza. Qualsiasi deroga alla normativa comunitaria deve, nonostante tutto, essere soggetta a criteri più vincolanti.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 187

Articolo 27 bis, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Si concedono aiuti pubblici al rinnovamento della flotta, segnatamente per l'utilizzazione di tecniche più selettive e di sistemi di localizzazione dei pescherecci, nonché per migliorare la sicurezza bordo, le condizioni di lavoro e le condizioni sanitarie, a condizione che non venga aumentato lo sforzo di pesca.

Or. es

PE 357.979v04-00 70/165 AM\570521IT.doc

IT

Motivazione

Si ritiene che l'aiuto pubblico continui ad essere imprescindibile per permettere il necessario rinnovamento della piccola flotta costiera che, d'altro lato, è il segmento di flotta con minore capacità finanziaria.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 188

Articolo 27 bis, paragrafo 2 2. Qualora il Fondo disponga il

finanziamento delle misure di cui all’articolo 27 del presente regolamento a favore della piccola pesca costiera, il tasso della

partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell’allegato II viene ridotto del 20%.

2. Qualora il Fondo disponga il

finanziamento delle misure di cui all’articolo 27 e del paragrafo 1 ter dell'articolo 27 del presente regolamento a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell’allegato II viene ridotto del 20%.

Or. es (Corrispondenza con l'emendamento 20)

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema

Emendamento 189

Articolo 27 bis, paragrafo 4, alinea, trattino 3 – promuovere iniziative facoltative di

riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;

– promuovere iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca come il pescaturismo e le attività connesse per la conservazione delle risorse;

Or. it Motivazione

Le attività alternative connesse alla pesca favoriscono la diminuzione dello sforzo di pesca in quanto attività economiche redditizie.

AM\570521IT.doc 71/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos Emendamento 190

Articolo 27 bis, paragrafo 4, trattino 4 bis (nuovo)

- migliorare gli equipaggi di sicurezza a bordo e migliorare le condizioni sanitarie e di lavoro;

Or. es Emendamento presentato da Heinz Kindermann

Emendamento 191

Articolo 27 bis, paragrafo 4, trattino 4 bis (nuovo)

– promuovere la cattura di specie chiaramente sottoutilizzate.

Or. de Motivazione

Per migliorare la definizione e l'applicazione dell'articolo e per la necessità di incoraggiare gli operatori a concentrarsi sulla cattura di specie sottoutilizzate anziché quelle

sovrautilizzate.

Emendamento presentato da Heinz Kindermann Emendamento 192

Articolo 27 bis, paragrafo 4, trattino 4 ter (nuovo)

– sostenere il rinnovamento dei pescherecci al fine di promuovere lo sviluppo integrato delle zone costiere,

Or. de Motivazione

Per migliorare la definizione e l'applicazione dell'articolo e per la necessità di incoraggiare gli operatori a concentrarsi sulla cattura di specie sottoutilizzate anziché quelle

sovrautilizzate.

PE 357.979v04-00 72/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Heinz Kindermann Emendamento 193

Articolo 27 bis, paragrafo 4, trattino 4 quater (nuovo)

– migliorare le attrezzature di sicurezza nonché le condizioni di salute e di lavoro a bordo,

Or. de Motivazione

Per migliorare la definizione e l'applicazione dell'articolo e per la necessità di incoraggiare gli operatori a concentrarsi sulla cattura di specie sottoutilizzate anziché quelle

sovrautilizzate.

Emendamento presentato da Heinz Kindermann Emendamento 194

Articolo 27 bis, paragrafo 4, trattino 4 quinquies (nuovo)

– introdurre attrezzi di pesca biodegradabili in zone marine soggette a tutela speciale.

Or. de Motivazione

Per migliorare la definizione e l'applicazione dell'articolo e per la necessità di incoraggiare gli operatori a concentrarsi sulla cattura di specie sottoutilizzate anziché quelle

sovrautilizzate.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis Emendamento 195

Articolo 27 bis, paragrafo 4, nuovo trattino

– migliorare l'equipaggiamento di sicurezza a bordo nonché le condizioni di igiene e di lavoro, sopra e sotto coperta, prevedendo un'eventuale assistenza mediante

telemedicina.

Or. el

AM\570521IT.doc 73/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis Emendamento 196

Articolo 27 bis, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. La sostituzione della nave e del motore per ragioni di sicurezza, di protezione ambientale e di risparmio di carburante deve essere ammissibile a condizione che non comporti un aumento della capacità.

Or. el Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 197

Articolo 27 bis, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Potrà essere concesso un premio globale ad un tasso forfettario per azioni collettive ai sensi del regolamento

2972/1999.

Or. es Motivazione

Si considera positivo poter mantenere tali aiuti che contribuiscono ad una migliore gestione della pesca.

Emendamento presentato da Albert Jan Maat Emendamento 198

Articolo 27 bis, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Il Fondo può parimenti contribuire al sostegno di giovani pescatori per l'acquisto del loro primo peschereccio. Ciò non può, tuttavia, in alcun caso, comportare un aumento della capacità di pesca.

Or. nl Motivazione

Il Fondo europeo per la pesca è finalizzato a garantire una pesca sostenibile e moderna.

PE 357.979v04-00 74/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 199

Articolo 27 ter (nuovo)

Articolo 27 ter

Aiuti pubblici al rinnovo e alla modernizzazione della flotta nelle regioni

ultraperiferiche

Nelle regioni ultraperiferiche possono essere concessi aiuti pubblici al rinnovo e alla modernizzazione della flotta.

Lo Stato membro sottopone alla

Commissione per approvazione un regime permanente di controllo e di

modernizzazione della sua flotta,

dimostrando che le entrate e le uscite dalla flotta sono gestite in modo tale che la capacità non superi gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 639/2004. Si

applicano i tassi indicati nel gruppo 3 della tabella dell’allegato II del presente

regolamento.

Or. fr Motivazione

In materia di modernizzazione e di rinnovo delle navi, dovrebbero essere ammissibili agli aiuti tutti gli investimenti che non condizionano la capacità di pesca, segnatamente per motivi connessi alla sicurezza delle navi e degli equipaggi, alle condizioni di vita a bordo e alla qualità dei prodotti; inoltre non va trascurata la circostanza che nella maggior parte delle regioni ultraperiferiche l'attività di pesca è recentissima e le risorse alieutiche ancora copiose.

Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 200

Articolo 28, titolo Compensazione socioeconomica per la

gestione della flotta

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

AM\570521IT.doc 75/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 201

Articolo 28, paragrafo 1, alinea 1. Il Fondo può contribuire al finanziamento