praticano la piccola pesca costiera al fine di:
– migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;
– migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;
– promuovere l’organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca;
– promuovere l’organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca;
– promuovere iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;
– incoraggiare iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;
– utilizzare le innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre le prescrizioni della normativa vigente) che non aumentano lo sforzo di pesca.
– favorire l'impiego delle innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre le prescrizioni della
normativa applicabile) che non aumentano lo sforzo di pesca.
– assicurare il rinnovo della flotta della piccola pesca costiera, dimostrando che le entrate e le uscite dalla flotta sono gestite in modo tale che la capacità non superi gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n.
2371/2002.
Si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 della tabella dell’allegato II del presente regolamento.
Si applicano i tassi indicati nel gruppo 3 della tabella dell’allegato II del presente regolamento.
Or. fr Motivazione
Proposta volta a conservare gli aiuti alla costruzione per la piccola flotta costiera.
AM\570521IT.doc 67/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 183
Articolo 26 ter (nuovo)
Articolo 26 ter
Aiuti pubblici al rinnovo e alla modernizzazione della flotta nelle regioni
ultraperiferiche
Nelle regioni ultraperiferiche possono essere concessi aiuti pubblici al rinnovo e alla modernizzazione della flotta.
Lo Stato membro sottopone alla
Commissione per approvazione un regime permanente di controllo e di
modernizzazione della sua flotta,
dimostrando che le entrate e le uscite dalla flotta sono gestite in modo tale che la capacità non superi gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 639/2004.
Si applicano i tassi indicati nel gruppo 3 della tabella dell’allegato II del presente regolamento.
Or. fr Motivazione
Impegno a favore della regioni ultraperiferiche
Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 184
Articolo 27 bis, paragrafo 1 1. Ai fini del presente articolo, per “piccola
pesca costiera” si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria .
1. Ai fini del presente articolo, per “piccola pesca costiera” si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da traino elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria .
PE 357.979v04-00 68/165 AM\570521IT.doc
IT
Or. pt
Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos Emendamento 185
Articolo 27 bis, paragrafo 1 1. Ai fini del presente articolo, per “piccola
pesca costiera” si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.
Ai fini del presente articolo, per “piccola pesca costiera” si intende la pesca definita nel rispettivo Piano strategico nazionale..
Or. es Motivazione
La definizione di pesca costiera deve essere adeguata alla situazione specifica di ogni Stato membro.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 186
Articolo 27 bis, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Nonostante quanto indicato al paragrafo 1, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, gli Stati membri potranno trasmettere alla Commissione un elenco delle navi di lunghezza superiore a 12 metri che possono costituire un'eccezione a quanto indicato al paragrafo 1.
Gli Stati membri giustificheranno in modo dettagliato le condizioni che permettono a tali navi di essere comprese nella
definizione di "piccola pesca costiera" ai fini del presente articolo, terranno conto che detto elenco sarà integrato da un numero limitato di navi che, in nessun
AM\570521IT.doc 69/165 PE 357.979v04-00
IT
caso, potranno effettuare campagne di pesca superiori a 24 ore.
La Commissione esaminerà, caso per caso, tali proposte. Entro un termine non
superiore a 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione comunica la sua decisione agli Stati membri richiedenti, al resto degli Stati membri, al Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, nonché ai Consigli consultivi regionali interessati.
La comunicazione della Commissione comprenderà le indicazioni che sono state accettate per l'eccezione di tali navi da quanto indicato al paragrafo 1 del presente articolo.
Or. es Motivazione
In considerazione dei diversi tipi di pesca e delle varianti geografiche che concorrono alla pesca comunitaria, molti Stati membri hanno lamentato le rigidità che presuppone una definizione della piccola pesca costiera esclusivamente legata alla lunghezza. Qualsiasi deroga alla normativa comunitaria deve, nonostante tutto, essere soggetta a criteri più vincolanti.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 187
Articolo 27 bis, paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Si concedono aiuti pubblici al rinnovamento della flotta, segnatamente per l'utilizzazione di tecniche più selettive e di sistemi di localizzazione dei pescherecci, nonché per migliorare la sicurezza bordo, le condizioni di lavoro e le condizioni sanitarie, a condizione che non venga aumentato lo sforzo di pesca.
Or. es
PE 357.979v04-00 70/165 AM\570521IT.doc
IT
Motivazione
Si ritiene che l'aiuto pubblico continui ad essere imprescindibile per permettere il necessario rinnovamento della piccola flotta costiera che, d'altro lato, è il segmento di flotta con minore capacità finanziaria.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 188
Articolo 27 bis, paragrafo 2 2. Qualora il Fondo disponga il
finanziamento delle misure di cui all’articolo 27 del presente regolamento a favore della piccola pesca costiera, il tasso della
partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell’allegato II viene ridotto del 20%.
2. Qualora il Fondo disponga il
finanziamento delle misure di cui all’articolo 27 e del paragrafo 1 ter dell'articolo 27 del presente regolamento a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell’allegato II viene ridotto del 20%.
Or. es (Corrispondenza con l'emendamento 20)
Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema
Emendamento 189
Articolo 27 bis, paragrafo 4, alinea, trattino 3 – promuovere iniziative facoltative di
riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;
– promuovere iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca come il pescaturismo e le attività connesse per la conservazione delle risorse;
Or. it Motivazione
Le attività alternative connesse alla pesca favoriscono la diminuzione dello sforzo di pesca in quanto attività economiche redditizie.
AM\570521IT.doc 71/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos Emendamento 190
Articolo 27 bis, paragrafo 4, trattino 4 bis (nuovo)
- migliorare gli equipaggi di sicurezza a bordo e migliorare le condizioni sanitarie e di lavoro;
Or. es Emendamento presentato da Heinz Kindermann
Emendamento 191
Articolo 27 bis, paragrafo 4, trattino 4 bis (nuovo)
– promuovere la cattura di specie chiaramente sottoutilizzate.
Or. de Motivazione
Per migliorare la definizione e l'applicazione dell'articolo e per la necessità di incoraggiare gli operatori a concentrarsi sulla cattura di specie sottoutilizzate anziché quelle
sovrautilizzate.
Emendamento presentato da Heinz Kindermann Emendamento 192
Articolo 27 bis, paragrafo 4, trattino 4 ter (nuovo)
– sostenere il rinnovamento dei pescherecci al fine di promuovere lo sviluppo integrato delle zone costiere,
Or. de Motivazione
Per migliorare la definizione e l'applicazione dell'articolo e per la necessità di incoraggiare gli operatori a concentrarsi sulla cattura di specie sottoutilizzate anziché quelle
sovrautilizzate.
PE 357.979v04-00 72/165 AM\570521IT.doc
IT
Emendamento presentato da Heinz Kindermann Emendamento 193
Articolo 27 bis, paragrafo 4, trattino 4 quater (nuovo)
– migliorare le attrezzature di sicurezza nonché le condizioni di salute e di lavoro a bordo,
Or. de Motivazione
Per migliorare la definizione e l'applicazione dell'articolo e per la necessità di incoraggiare gli operatori a concentrarsi sulla cattura di specie sottoutilizzate anziché quelle
sovrautilizzate.
Emendamento presentato da Heinz Kindermann Emendamento 194
Articolo 27 bis, paragrafo 4, trattino 4 quinquies (nuovo)
– introdurre attrezzi di pesca biodegradabili in zone marine soggette a tutela speciale.
Or. de Motivazione
Per migliorare la definizione e l'applicazione dell'articolo e per la necessità di incoraggiare gli operatori a concentrarsi sulla cattura di specie sottoutilizzate anziché quelle
sovrautilizzate.
Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis Emendamento 195
Articolo 27 bis, paragrafo 4, nuovo trattino
– migliorare l'equipaggiamento di sicurezza a bordo nonché le condizioni di igiene e di lavoro, sopra e sotto coperta, prevedendo un'eventuale assistenza mediante
telemedicina.
Or. el
AM\570521IT.doc 73/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis Emendamento 196
Articolo 27 bis, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. La sostituzione della nave e del motore per ragioni di sicurezza, di protezione ambientale e di risparmio di carburante deve essere ammissibile a condizione che non comporti un aumento della capacità.
Or. el Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez
Emendamento 197
Articolo 27 bis, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Potrà essere concesso un premio globale ad un tasso forfettario per azioni collettive ai sensi del regolamento
2972/1999.
Or. es Motivazione
Si considera positivo poter mantenere tali aiuti che contribuiscono ad una migliore gestione della pesca.
Emendamento presentato da Albert Jan Maat Emendamento 198
Articolo 27 bis, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Il Fondo può parimenti contribuire al sostegno di giovani pescatori per l'acquisto del loro primo peschereccio. Ciò non può, tuttavia, in alcun caso, comportare un aumento della capacità di pesca.
Or. nl Motivazione
Il Fondo europeo per la pesca è finalizzato a garantire una pesca sostenibile e moderna.
PE 357.979v04-00 74/165 AM\570521IT.doc
IT
Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 199
Articolo 27 ter (nuovo)
Articolo 27 ter
Aiuti pubblici al rinnovo e alla modernizzazione della flotta nelle regioni
ultraperiferiche
Nelle regioni ultraperiferiche possono essere concessi aiuti pubblici al rinnovo e alla modernizzazione della flotta.
Lo Stato membro sottopone alla
Commissione per approvazione un regime permanente di controllo e di
modernizzazione della sua flotta,
dimostrando che le entrate e le uscite dalla flotta sono gestite in modo tale che la capacità non superi gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 639/2004. Si
applicano i tassi indicati nel gruppo 3 della tabella dell’allegato II del presente
regolamento.
Or. fr Motivazione
In materia di modernizzazione e di rinnovo delle navi, dovrebbero essere ammissibili agli aiuti tutti gli investimenti che non condizionano la capacità di pesca, segnatamente per motivi connessi alla sicurezza delle navi e degli equipaggi, alle condizioni di vita a bordo e alla qualità dei prodotti; inoltre non va trascurata la circostanza che nella maggior parte delle regioni ultraperiferiche l'attività di pesca è recentissima e le risorse alieutiche ancora copiose.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 200
Articolo 28, titolo Compensazione socioeconomica per la
gestione della flotta
(Non concerne la versione italiana)
Or. fr
AM\570521IT.doc 75/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 201
Articolo 28, paragrafo 1, alinea 1. Il Fondo può contribuire al finanziamento