comune della pesca e fissare le priorità, gli obiettivi e i termini di attuazione, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
a) la riduzione dello sforzo e della capacità di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta
interessate;
b) lo sviluppo del settore dell’acquacoltura e dell’industria di trasformazione e
commercializzazione;
c) la strategia di attuazione necessaria per soddisfare i requisiti in materia di ispezione e controllo delle attività di pesca e di
raccolta di dati e informazioni sulla PCP;
d) la strategia di approvvigionamento di prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque
comunitarie;
e) la strategia di sviluppo delle zone
costiere e i criteri di definizione delle stesse.
Or. fr Motivazione
Lavoro di sintesi che consente la soppressione degli articoli da 14 a 17.
PE 357.979v04-00 24/165 AM\570521IT.doc
IT
Emendamento presentato da Ian Hudghton Emendamento 84
Articolo 15, paragrafo 1 1. Entro tre mesi dall’adozione degli
orientamenti strategici, e prima di presentare il programma operativo, ogni Stato membro adotta un piano strategico nazionale per il settore della pesca.
1. Entro tre mesi dall’adozione degli
orientamenti strategici, e prima di presentare il programma operativo, ogni Stato membro adotta un piano strategico nazionale per il settore della pesca. Il piano strategico nazionale tiene pienamente conto dell'ordinamento costituzionale, delle strutture amministrative e dei sistemi giuridici dello Stato membro interessato.
Or. en Motivazione
La competenza in materia di politica della pesca spetta esclusivamente al governo centrale in molti Stati membri, ma non in tutti. Inoltre, non tutti gli Stati membri dispongono di un unico sistema giuridico o di un unico sistema amministrativo/di controllo. Perché i piani strategici nazionali siano attuabili, occorre chiarire che devono tenere pienamente conto dei sistemi amministrativi e giuridici operanti all'interno delle nazioni e delle regioni dello Stato membro, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di quest'ultimo.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 85
Articolo 15, paragrafo 4, lettera a) a) la riduzione dello sforzo e della capacità
di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta
interessate;
a) l'adeguamento dello sforzo e della
capacità di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;
Or. es Motivazione
L'adeguamento della flotta alle risorse non significa che in tutti i casi si debba procedere a una riduzione, poiché esistono risorse in buono stato, né che l'adeguamento alle risorse debba sempre implicare la demolizione.
AM\570521IT.doc 25/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Ian Hudghton Emendamento 86
Articolo 15, paragrafo 4, lettera a) a) la riduzione dello sforzo e della capacità
di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta
interessate;
a) il mantenimento dello sforzo e della capacità di pesca a livelli sostenibili e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire i pertinenti obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;
Or. en Motivazione
La Commissione, stabilendo "la riduzione dello sforzo di pesca" come obiettivo primario – in un regolamento che copre il periodo fino al 2013 – si dimostra eccessivamente pessimista e in pratica ammette tacitamente che si attende che la crisi della PCP continuerà nei prossimi 7-8 anni.
Emendamento presentato da Elspeth Attwooll Emendamento 87
Articolo 15, paragrafo 4, lettera b) b) lo sviluppo del settore dell’acquacoltura e
dell’industria di trasformazione e commercializzazione;
b) lo sviluppo sostenibile del settore dell’acquacoltura e dell’industria di trasformazione e commercializzazione;
Or. en Motivazione
Lo sviluppo dei settori in questione deve essere affrontato in modo sostenibile.
Emendamento presentato da Ian Hudghton Emendamento 88
Articolo 15, paragrafo 4, lettera d) d) la strategia di approvvigionamento di
prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie;
d) la strategia di approvvigionamento di prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca sostenibili al di fuori delle acque comunitarie, sempre tenendo pienamente
PE 357.979v04-00 26/165 AM\570521IT.doc
IT
conto dell'impatto ambientale e sociale di un siffatto sviluppo delle attività;
Or. en
Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 89
Articolo 15, paragrafo 4, lettera d) d) la strategia di approvvigionamento di
prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie;
d) la strategia di approvvigionamento di prodotti della pesca e le attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie, rivolgendo la debita attenzione allo stato di
conservazione degli stock;
Or. en Motivazione
Numerosi stock al di fuori delle acque comunitarie sono attualmente depauperati e lo sforzo di pesca dell'Unione non deve contribuire a un loro ulteriore declino.
Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis Emendamento 90
Articolo 15, paragrafo 4, lettera e bis) (nuova)
e bis) la protezione dell'ambiente e delle risorse biologiche acquatiche.
Or. el
Emendamento presentato da Elspeth Attwooll Emendamento 91
Articolo 15, paragrafo 4, lettera f bis) (nuova)
f bis) l'attuazione progressiva di un approccio di gestione della pesca basato sull'ecosistema.
AM\570521IT.doc 27/165 PE 357.979v04-00
IT
Or. en Motivazione
Trattasi di un aspetto fondamentale della politica comune della pesca, che riveste particolare importanza per la realizzazione degli obiettivi della rete Natura 2000.
Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 92
Articolo 15, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Una volta approvati dalla
Commissione, i piani strategici nazionali sono resi pubblici.
Or. en Motivazione
La trasparenza rappresenta il modo migliore per assicurare che il Fondo sia utilizzato correttamente e con efficacia.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 93
Articolo 16
Contenuti del piano strategico nazionale soppresso Il piano strategico nazionale presenta una
descrizione succinta dei seguenti aspetti:
a) la situazione del settore della pesca nel suo insieme;
b) la valutazione di impatto ambientale;
c) la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie pubbliche disponibili per l’attuazione della PCP, indicando per ciascuna priorità nazionale di intervento la quota cofinanziata dal Fondo e quella finanziata dai fondi pubblici nazionali laddove necessario.
Or. fr
PE 357.979v04-00 28/165 AM\570521IT.doc
IT
Motivazione
Lavoro di sintesi che consente la soppressione degli articoli da 14 a 17.
Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 94
Articolo 16, lettera b)
b) la valutazione di impatto ambientale; b) la valutazione di impatto ambientale, compresa, se del caso, l'esigenza di consentire la ricostituzione degli stock;
Or. en Motivazione
Lo stato degli stock ittici e l'impatto del FEP rappresentano una componente importante della valutazione di impatto ambientale.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 95
Articolo 17 Relazione sui piani strategici della
Commissione e degli Stati membri
soppresso
1. Entro il 30 aprile 2011 gli Stati membri