da pesca.
3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo delle navi da pesca.
Or. it Motivazione
Si deve consentire il finanziamento perlomeno degli ammodernamenti.
Emendamento presentato da Albert Jan Maat Emendamento 373
Articolo 43, paragrafo 3 3. I finanziamenti concessi ai sensi del
paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo e all’ammodernamento delle navi da pesca.
3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 possono essere destinati al rinnovo e all’ammodernamento delle navi da pesca, senza un incremento delle capacità.
Or. nl Motivazione
I finanziamenti previsti nono debbono limitarsi ai pescherecci utilizzati per la pesca artigianale.
Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci
Emendamento 374 Articolo 43, paragrafo 3 3. I finanziamenti concessi ai sensi del
paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo e all’ammodernamento delle navi da pesca.
3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 possono essere destinati anche al rinnovo e all’ammodernamento delle navi per la pesca artigianale senza un
incremento delle capacità.
Or. it
AM\570521IT.doc 145/165 PE 357.979v04-00
IT
Motivazione
Il rinnovo e l'ammodernamento hanno la finalità della sicurezza a bordo, gli orari e le condizioni di lavoro, e di igiene del pescato.
Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci
Emendamento 375 Articolo 43, paragrafo 3 3. I finanziamenti concessi ai sensi del
paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo e all’ammodernamento delle navi da pesca.
3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo delle navi da pesca.
Or. it Motivazione
Si deve consentire il finanziamento perlomeno degli ammodernamenti.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 376
Articolo 43, paragrafo 4 4. I beneficiari degli interventi di cui al
paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 devono essere persone operanti nel settore della pesca o con una professione che dipende da tale settore.
4. I beneficiari degli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 devono essere persone operanti nel settore della pesca o acquicolo o con una
professione che dipende da tali settori.
Or. es Motivazione
Inclusione dell'acquacoltura.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 377
Articolo 43, paragrafo 5 5. Qualora una delle misure indicate al
presente articolo sia ammissibile anche al sostegno di altri strumenti di finanziamento
5. Qualora una delle misure indicate al presente articolo sia ammissibile anche al sostegno di altri strumenti di finanziamento
PE 357.979v04-00 146/165 AM\570521IT.doc
IT
comunitari, gli Stati membri specificano nei loro programmi se tale misura è sostenuta dal Fondo o da un altro strumento
comunitario.
comunitari, gli Stati membri specificano nei loro programmi se tale misura è sostenuta dal Fondo o da un altro strumento
comunitario e tengono conto della sinergia necessaria con altri fondi, quali il FESR, al fine di conseguire gli obiettivi che saranno fissati nel libro verde sulla strategia
marittima.
Or. en
Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci Emendamento 378
Articolo 43, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Il sostegno deve applicarsi anche agli investimenti realizzati a bordo di
pescherecci allo scopo di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, nonché agli
investimenti volti a potenziare la selettività della pesca.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 379
Articolo 44, titolo Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle
zone di pesca costiere
Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere e acquicole
Or. es Motivazione
Inclusione dell'acquacoltura.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 380
Articolo 44, titolo
Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle (Non concerne la versione italiana)
AM\570521IT.doc 147/165 PE 357.979v04-00
IT
zone di pesca costiere
Or. fr Motivazione
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 381
Articolo 44, paragrafo 1 1. Le azioni a sostegno dello sviluppo
sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato ‘gruppo di azione costiera’ (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.
1. Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquicole sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato
‘gruppo di azione costiera’ (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.
Or. es Motivazione
Inclusione dell'acquacoltura.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 382
Articolo 44, paragrafo 1 1. Le azioni a sostegno dello sviluppo
sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato ‘gruppo di azione costiera’ (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.
1. Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner pubblici o privati locali.
Or. fr
PE 357.979v04-00 148/165 AM\570521IT.doc
IT
Motivazione Rispetto delle norme di sussidiarietà.
Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 383
Articolo 44, paragrafo 1 1. Le azioni a sostegno dello sviluppo
sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato ‘gruppo di azione costiera’ (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.
1. Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da organismi locali pubblici o parapubblici o da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato
‘gruppo di azione costiera’ (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.
Or. pt
Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 384
Articolo 44, paragrafo 1 1. Le azioni a sostegno dello sviluppo
sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato ‘gruppo di azione costiera’ (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.
1. Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner locali, pubblici o privati.
Or. fr Motivazione
Occorre introdurre maggiore sussidiarietà nella definizione dei GAC.
AM\570521IT.doc 149/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Elspeth Attwooll Emendamento 385
Articolo 44, paragrafo 2 2. Le operazioni effettuate su iniziativa dei
GAC devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.
soppresso
Or. en Motivazione
Il motivo della restrizione contemplata nel testo della Commissione non è chiaro.
Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 386
Articolo 44, paragrafo 2 2. Le operazioni effettuate su iniziativa dei
GAC devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.
soppresso
Or. pt Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez
Emendamento 387 Articolo 44, paragrafo 2 2. Le operazioni effettuate su iniziativa dei
GAC devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.
2. Le operazioni effettuate su iniziativa dei GAC devono essere sostenute, per almeno un numero significativo di progetti, dal settore privato.
Or. es Motivazione
Sussistono ancora numerosi dubbi quanto al modo di funzionamento dei GAC. Pertanto, almeno al principio, è preferibile non associarli a una quantità prefissata di progetti.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 388
Articolo 44, paragrafo 2
2. Le operazioni effettuate su iniziativa dei 2. Le operazioni effettuate su iniziativa dei
PE 357.979v04-00 150/165 AM\570521IT.doc
IT
GAC devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.
GAC devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.
Or. fr Motivazione
Rispetto delle regole di sussidiarietà.
Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 389
Articolo 44, paragrafo 2 2. Le operazioni effettuate su iniziativa dei
GAC devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.
2. Le operazioni effettuate devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.
Or. fr Motivazione
Occorre introdurre maggiore sussidiarietà nella definizione dei GAC.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 390
Articolo 44, paragrafo 3 3. I GAC possono beneficiare del sostegno
del Fondo purché realizzino azioni integrate di sviluppo locale basate su un processo di tipo “bottom-up” e relative a un dato territorio o a una specifica categoria di persone o tipo di progetti. Gli Stati membri garantiscono che i GAC
dispongano di capacità amministrative e finanziarie sufficienti per gestire le diverse forme di intervento e portare a termine le operazioni programmate.
soppresso
Or. fr Motivazione
Rispetto delle norme di sussidiarietà.
AM\570521IT.doc 151/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 391
Articolo 44, paragrafo 3 3. I GAC possono beneficiare del sostegno
del Fondo purché realizzino azioni integrate di sviluppo locale basate su un processo di tipo “bottom-up” e relative a un dato territorio o a una specifica categoria di persone o tipo di progetti. Gli Stati membri garantiscono che i GAC
dispongano di capacità amministrative e finanziarie sufficienti per gestire le diverse forme di intervento e portare a termine le operazioni programmate.
soppresso
Or. fr Motivazione
Occorre introdurre maggiore sussidiarietà nella definizione dei GAC.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 392
Articolo 44, paragrafo 4 4. Il territorio interessato dai GAC deve
essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo
duratura.
soppresso
Or. fr Motivazione
Rispetto delle norme di sussidiarietà.
Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 393
Articolo 44, paragrafo 4 4. Il territorio interessato dai GAC deve
essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed
soppresso
PE 357.979v04-00 152/165 AM\570521IT.doc
IT
economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo
duratura.
Or. fr Motivazione
Occorre introdurre maggiore sussidiarietà nella definizione dei GAC.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 394
Articolo 44, paragrafo 5 5. In un dato Stato membro o in una data
regione, a seconda della natura specifica della struttura istituzionale, i GAC si costituiscono in struttura comune dotata di uno statuto che ne garantisca il corretto funzionamento.
soppresso
Or. fr Motivazione
Rispetto delle norme di sussidiarietà.
AM\570521IT.doc 153/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 395
Articolo 44, paragrafo 5 5. In un dato Stato membro o in una data
regione, a seconda della natura specifica della struttura istituzionale, i GAC si costituiscono in struttura comune dotata di uno statuto che ne garantisca il corretto funzionamento.
soppresso
Or. fr Motivazione
Occorre introdurre maggiore sussidiarietà nella definizione dei GAC.
Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 396
Articolo 46, paragrafo 6 6. Le valutazioni vengono effettuate da
valutatori indipendenti. I risultati vengono pubblicati, salvo opposizione esplicita dell’autorità responsabile della valutazione, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Le valutazioni vengono effettuate da valutatori indipendenti. I risultati vengono pubblicati, salvo opposizione esplicita dell’autorità responsabile della valutazione, nel qual caso la Commissione effettua una valutazione basata sull'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Or. en
Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 397
Articolo 47, paragrafo 1 1. La valutazione ex ante è volta garantire la
coerenza tra gli obiettivi strategici comunitari, i piani strategici nazionali e i programmi operativi, a ottimizzare l’attribuzione delle risorse di bilancio nell’ambito dei programmi operativi e a
1. La valutazione ex ante è volta garantire la coerenza tra gli obiettivi strategici
comunitari, i piani strategici nazionali e i programmi operativi, a ottimizzare l’attribuzione delle risorse di bilancio nell’ambito dei programmi operativi e a
PE 357.979v04-00 154/165 AM\570521IT.doc
IT
migliorare la qualità della programmazione. migliorare la qualità della programmazione.
Essa include una valutazione di come le misure combinate proposte nel quadro del programma operativo contribuiranno al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, incluso il loro impatto sulle risorse alieutiche.
Or. en Motivazione
È importante valutare l'impatto combinato dell'insieme delle misure finanziate dal FEP e non semplicemente di ciascun progetto separato.
Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 398
Articolo 49, paragrafo 1 1. La valutazione ex post analizza il grado di
utilizzazione delle risorse, l’efficacia e l’efficienza del programma operativo e il suo impatto in relazione agli obiettivi generali di cui all’articolo 4 e agli orientamenti
strategici comunitari. Essa identifica i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento nell’attuazione dei programmi operativi, anche in termini di sostenibilità e di buone pratiche.
1. La valutazione ex post analizza il grado di utilizzazione delle risorse, l’efficacia e l’efficienza del programma operativo e il suo impatto in relazione agli obiettivi generali di cui all’articolo 4 e agli orientamenti
strategici comunitari. Essa identifica i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento nell’attuazione dei programmi operativi, anche in termini di sostenibilità e di impatto dei programmi sugli stock ittici nonché di buone pratiche.
Or. en Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos
Emendamento 399
Articolo 54, paragrafo 4, lettera a)
a) IVA; a) IVA rimborsabile in qualunque modo;
Or. es Motivazione
Si ritiene necessario che l'IVA non rimborsabile possa essere ammissibile a un finanziamento nel quadro delle azioni che beneficiano del sostegno del Fondo.
AM\570521IT.doc 155/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos Emendamento 400
Articolo 55, paragrafo 1, alinea 1. Lo Stato membro o l’autorità di gestione
accertano che la partecipazione del Fondo resti attribuita a un’operazione
esclusivamente se quest’ultima, entro sette anni dalla data della decisione di
finanziamento delle competenti autorità nazionali o dell’autorità di gestione, non subisce modifiche sostanziali:
1. Lo Stato membro o l’autorità di gestione accertano che la partecipazione del Fondo resti attribuita a un’operazione
esclusivamente se quest’ultima, entro cinque anni dalla data della decisione di
finanziamento delle competenti autorità nazionali o dell’autorità di gestione, non subisce modifiche sostanziali:
Or. es Motivazione
Un periodo di cinque anni è sufficiente per il funzionamento delle azioni finanziate dal Fondo.
Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 401
Articolo 65, paragrafo 2, lettera b) b) qualsiasi cambiamento della situazione
generale che abbia un impatto diretto
sull'esecuzione dell'intervento, segnatamente sviluppi significativi sul piano
socioeconomico, riforme delle politiche nazionali, regionali o settoriali, nonché le loro eventuali ripercussioni sulla coerenza tra gli interventi del Fondo e gli interventi di altri strumenti finanziari;
b) qualsiasi cambiamento della situazione generale che abbia un impatto diretto
sull'esecuzione dell'intervento, segnatamente modifiche significative dello stato degli stock ittici, sviluppi sul piano
socioeconomico, riforme delle politiche nazionali, regionali o settoriali, nonché le loro eventuali ripercussioni sulla coerenza tra gli interventi del Fondo e gli interventi di altri strumenti finanziari;
Or. en Motivazione
Un cambiamento improvviso dello stato degli stock ittici rappresenterebbe uno sviluppo importante che va tenuto in considerazione.
Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 402
Articolo 65, paragrafo 4 bis (nuovo)
PE 357.979v04-00 156/165 AM\570521IT.doc
IT
4 bis. Le relazioni annuali e la relazione finale sono rese pubbliche.
Or. en Motivazione
La trasparenza è il modo migliore di garantire che il fondo sia utilizzato in modo adeguato ed efficace.
Emendamento presentato da Elspeth Attwooll Emendamento 403
Articolo 66, paragrafo 3, lettera b) b) una valutazione del coordinamento del
Fondo con i Fondi strutturali e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
b) una valutazione del coordinamento del Fondo con il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Or. en Motivazione
L'emendamento precisa a quali fondi si fa riferimento.
Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos Emendamento 404
Articolo 74 I pagamenti intermedi e il pagamento del
saldo si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna priorità alla spesa pubblica certificata a titolo di quella priorità, sulla base di una dichiarazione di spesa certificata dall’autorità responsabile della certificazione.
I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna priorità alla spesa pubblica certificata a titolo di quella misura, sulla base di una dichiarazione di spesa certificata dall’autorità responsabile della certificazione, oppure sono rimborsati in funzione delle spese effettivamente pagate e certificate dall'autorità di certificazione.
Or. es Motivazione
Gli anticipi devono coprire le spese effettivamente pagate.
AM\570521IT.doc 157/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 405
Allegato II, paragrafo 3
Gruppo 2: (investimenti produttivi) Gruppo 2: (investimenti produttivi) Misure per lo sviluppo sostenibile delle zone
di pesca costiere (articolo 43); investimenti a bordo dei pescherecci (articolo 27);
investimenti a favore dell’acquacoltura (articolo 30); investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca (articolo 34);
promozione e sviluppo di nuovi mercati (articolo 39).
Misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere (articolo 43); investimenti a bordo dei pescherecci (articolo 27);
investimenti a favore dell’acquacoltura (articolo 30); investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca (articolo 34);
promozione e sviluppo di nuovi mercati (articolo 39), azioni collettive (art. 36);
costruzione, trasformazione e riassegnazione delle navi (art. 41)..
Or. es Motivazione
Coerenza con gli emendamenti a detti articoli.
Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos Emendamento 406
Allegato II, paragrafo 3
Gruppo 2: (investimenti produttivi) Gruppo 2: (investimenti produttivi) Misure per lo sviluppo sostenibile delle zone
di pesca costiere (articolo 43); investimenti a bordo dei pescherecci (articolo 27);
investimenti a favore dell’acquacoltura (articolo 30); investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca (articolo 34);
promozione e sviluppo di nuovi mercati (articolo 39).
Misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere (articolo 43); investimenti a bordo dei pescherecci (articolo 27);
investimenti a favore dell’acquacoltura (articolo 30); investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca (articolo 34);
promozione e sviluppo di nuovi mercati (articolo 39), azioni collettive (articolo 36), impianti in porti di pesca (articolo 38);
trasformazione e riassegnazione di navi (articolo 41).
Or. es
PE 357.979v04-00 158/165 AM\570521IT.doc
IT
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 407
Allegato II, paragrafo 4, parte introduttiva
Gruppo 3 Gruppo 3
• Nell’embito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca ai sensi dell’articolo 23, lettera a), primo trattino:
• Nell’ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca ai sensi dell’articolo 23, lettera a) :
Or. es Motivazione
Coerenza con gli emendamenti a detti articoli.
Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos Emendamento 408
Allegato II, paragrafo 4, trattino 3 bis (nuovo)
Gruppo 3 Gruppo 3
– articolo 41 bis nuovo.
Or. es Motivazione
Introduce nell'allegato il nuovo articolo 41 bis sulle misure di accompagnamento relative alle pari opportunità.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 409
Allegato II, paragrafo 4, ultima parte
• Misure a favore della piccola pesca costiera ai sensi dell’articolo 27 bis, paragrafi 3 e 4.
• Misure a favore della piccola pesca costiera ai sensi dell’articolo 27 bis.
Or. es Motivazione
Coerenza con gli emendamenti a detti articoli.
AM\570521IT.doc 159/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward Emendamento 410
Allegato II, tabella, voce 2, colonna 3 Regioni non interessate dall’obiettivo di
convergenza
Regioni non interessate dall’obiettivo di convergenza
Gruppo 2: Gruppo 2:
A≤15% A≤20%
B≥15% B≥20%
C≥70% C≥70%
Or. en Motivazione
Vi sono zone di importanza socioeconomica primaria per alcune comunità costiere. Perdendo lo status di zone dell'Obiettivo 1, esse diverranno diverranno particolarmente vulnerabili nel periodo successivo al 2006. È particolarmente importante che vengano previsti aiuti
sufficienti a favore del settore dell'acquacoltura in alcuni Stati membri, il quale si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo.
PE 357.979v04-00 160/165 AM\570521IT.doc
IT
Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 411
Allegato II, tabella, colonna 3 Regioni ultraperiferiche e isole periferiche
greche svantaggiate a causa della distanza
Regioni ultraperiferiche e isole periferiche greche svantaggiate a causa della distanza
Gruppo 2 Gruppo 2
A≤42,5% A≤50%
B≥7,5% B≥25%
C≥50%(*) C≥25%
(*) L’aliquota del settore privato per le misure ai sensi dell’articolo 27 bis, paragrafo 2, è ridotta del 20%.
Or. fr Motivazione
Gli aiuti pubblici alla trasformazione (A + B) vanno mantenuti quanto meno al loro attuale livello ossia 75%. La percentuale del 50% della presente proposta non si basa su alcuna realtà economica ed è manifestamente insufficiente per consentire effettivi investimenti nel settore della trasformazione nelle regioni ultraperiferiche.