Il Fondo può contribuire, nei limiti dei massimali di cui al titolo VI,
all'allestimento di strumenti di ingegneria finanziaria tesi ad adattare le capacità di pesca della filiera nelle regioni sfavorite dell'Unione.
Or. fr
AM\570521IT.doc 131/165 PE 357.979v04-00
IT
Motivazione
Nelle regioni sfavorite che lamentano limitate capacità di investimento degli operatori il Fondo deve consentire l'allestimento di strumenti di ingegneria finanziaria riguardanti segnatamente: i fondi di capitale di investimento, capitale d'avviamento, fondi di garanzia marittima relative a zone geografiche limitate e all'insieme dei settori di intervento del presente regolamento.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 341
Capitolo III, titolo ASSE PRIORITARIO 4 ─ SVILUPPO
SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA COSTIERE
ASSE PRIORITARIO 4 ─ SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA
E DI ACQUACOLTURA
Or. es Motivazione
Inclusione dell'acquacoltura.
PE 357.979v04-00 132/165 AM\570521IT.doc
IT
Emendamento presentato da Heinz Kindermann Emendamento 342
Articolo 42, paragrafo 1 1. In combinazione con altri strumenti
comunitari, il Fondo finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e
miglioramento della qualità di vita delle zone di pesca costiere ammissibili nel quadro di una strategia globale di attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.
1. In combinazione con altri strumenti comunitari, il Fondo finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e
miglioramento della qualità di vita delle zone di pesca costiere, soprattutto nelle zone costiere periferiche, ammissibili nel quadro di una strategia globale di attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.
Or. de Motivazione
Maggiore chiarificazione delle priorità.
Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 343
Articolo 42, paragrafo 2, lettera a) a) mantenere la prosperità socioeconomica
di tali zone e il valore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
a) mantenere o sviluppare, in sintonia con le risorse alieutiche disponibili, la
prosperità socioeconomica delle zone dove si esercitano attività di pesca e il valore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
Or. fr Motivazione
Le misure di cui trattasi non debbono impedire lo sviluppo economico delle regioni nelle quali la filiera pesca e le risorse alieutiche denotano un potenziale sviluppo dell'attività.
Emendamento presentato da Elspeth Attwooll Emendamento 344
Articolo 42, paragrafo 3, comma 1
AM\570521IT.doc 133/165 PE 357.979v04-00
IT
Gli Stati membri devono includere nei programmi operativi un elenco delle zone che possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo nell’ambito dello sviluppo sostenibile delle zone costiere.
Gli Stati membri devono includere nei programmi operativi un elenco delle zone che possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo nell’ambito dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere.
Or. en Motivazione
L'emendamento mira a introdurre maggiore flessibilità nella definizione di zona di pesca costiera. La popolazione di una regione di livello NUTS III può comprendere da 150.000 a 800.000 abitanti.
Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 345
Articolo 42, paragrafo 3, comma 2 Una zona di pesca costiera ha
generalmente dimensioni inferiori al livello NUTS III e presenta una costa marina o lacustre o l’estuario di un fiume in cui si pratica la pesca. La zona deve presentare caratteristiche geografiche,
oceanografiche, economiche e sociali coerenti.
soppresso
Or. fr Motivazione
Nella definizione di zone costiere va introdotto il riferimento a una maggiore sussidiarietà.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 346
Articolo 42, paragrafo 3, comma 2 Una zona di pesca costiera ha
generalmente dimensioni inferiori al livello NUTS III e presenta una costa marina o lacustre o l’estuario di un fiume in cui si pratica la pesca. La zona deve presentare caratteristiche geografiche,
oceanografiche, economiche e sociali coerenti.
soppresso
PE 357.979v04-00 134/165 AM\570521IT.doc
IT
Or. fr Motivazione
Rispetto delle norme di sussidiarietà.
Emendamento presentato da Elspeth Attwooll Emendamento 347
Articolo 42, paragrafo 3, comma 2 Una zona di pesca costiera ha generalmente
dimensioni inferiori al livello NUTS III e presenta una costa marina o lacustre o l’estuario di un fiume in cui si pratica la pesca. La zona deve presentare
caratteristiche geografiche,
oceanografiche, economiche e sociali coerenti.
Una zona di pesca costiera ammissibile ad aiuti nell'ambito del fondo ha generalmente dimensioni inferiori rispetto alle dimensioni massime di una regione di livello NUTS III e presenta una costa marina o lacustre o l’estuario di un fiume in cui si pratica la pesca. La zona ha un livello occupazionale significativo nel settore della pesca e presenta un declino dell'attività in detto settore.
Or. en Motivazione
L'emendamento mira a introdurre maggiore flessibilità nella definizione di zona di pesca costiera. La popolazione di una regione di livello NUTS III può comprendere da 150.000 a 800.000 abitanti.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 348
Articolo 42, paragrafo 3, comma 2 Una zona di pesca costiera ha generalmente
dimensioni inferiori al livello NUTS III e presenta una costa marina o lacustre o l’estuario di un fiume in cui si pratica la pesca. La zona deve presentare
caratteristiche geografiche, oceanografiche, economiche e sociali coerenti.
Una zona di pesca costiera e acquicola è assimilata a quelle aventi una costa marina o lacustre o l’estuario di un fiume in cui si pratica la pesca o l'acquacoltura. La zona deve presentare caratteristiche geografiche, oceanografiche, economiche e sociali coerenti.
Or. es
AM\570521IT.doc 135/165 PE 357.979v04-00
IT
Motivazione
L'acquacoltura è uno degli assi prioritari del Fondo europeo per la pesca e pertanto non può restare esclusa dalla definizione. D'altronde, legare gli aiuti al numero di abitanti lascerà da parte alcune tra le più importanti zone di pesca e di acquacoltura dell'UE, il che non ha alcun senso poiché si tratta di un Fondo stabilito giustamente per sostenere tali attività.
Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci
Emendamento 349
Articolo 42, paragrafo 3, comma 2 Una zona di pesca costiera ha
generalmente dimensioni inferiori al livello NUTS III e presenta una costa marina o lacustre o l’estuario di un fiume in cui si pratica la pesca. La zona deve presentare caratteristiche geografiche,
oceanografiche, economiche e sociali coerenti.
soppresso
Or. it Motivazione
Per favorire la sopravvivenza e per migliorare le condizioni di vita delle nostre piccole comunità di pescatori esistenti nel Sud dell'Italia.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 350
Articolo 42, paragrafo 3, comma 3 La zona deve avere una bassa densità di
popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere
agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.
soppresso
Or. fr Motivazione
Rispetto delle norme di sussidiarietà.
PE 357.979v04-00 136/165 AM\570521IT.doc
IT
Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 351
Articolo 42, paragrafo 3, comma 3 La zona deve avere una bassa densità di
popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere
agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.
soppresso
Or. pt Emendamento presentato da Heinz Kindermann
Emendamento 352
Articolo 42, paragrafo 3, comma 3 La zona deve avere una bassa densità di
popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere
agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.
soppresso
Or. de Motivazione
Nei primi due commi dell'articolo vengono illustrati i tratti principali della misura. La condizione che si debba trattare di regioni che, dal punto di vista geografico, oceanografico, economico e sociale, costituiscono un'unità abbastanza omogenea, è sufficiente per cui la limitazione ad agglomerati con meno di 100 000 abitanti è inutile.
Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna Emendamento 353
Articolo 42, paragrafo 3, comma 3 La zona deve avere una bassa densità di
popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere
agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.
La zona deve avere un livello significativo di occupazione nel settore della pesca e nelle attività di pesca in declino.
Or. es
AM\570521IT.doc 137/165 PE 357.979v04-00
IT
Motivazione
Il recepimento diretto di LEADER non è valido per la pesca poiché avrebbe un effetto molto sfavorevole su importanti nuclei di popolazione fortemente dipendenti dalla pesca.
Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 354
Articolo 42, paragrafo 3, comma 3 La zona deve avere una bassa densità di
popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere
agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.
La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca.
Or. fr Motivazione
Lo sviluppo delle zone costiere non deve essere legato esclusivamente al declino delle attività di pesca né al numero di abitanti.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 355
Articolo 42, paragrafo 3, comma 3 La zona deve avere una bassa densità di
popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere
agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.
La zona deve avere un livello significativo di occupazione nel settore della pesca e nelle attività di pesca in declino.
Or. es Motivazione
L'acquacoltura è uno degli assi prioritari del Fondo europeo per la pesca e pertanto non può restare esclusa dalla definizione. D'altronde, legare gli aiuti al numero di abitanti lascerà da parte alcune tra le più importanti zone di pesca e di acquacoltura dell'UE, il che non ha alcun senso poiché si tratta di un Fondo stabilito giustamente per sostenere tali attività.
Emendamento presentato da Elspeth Attwooll Emendamento 356
Articolo 42, paragrafo 3, comma 3
PE 357.979v04-00 138/165 AM\570521IT.doc
IT
La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere
agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.
I criteri precisi per tali zone in ciascuno Stato membro sono oggetto di dialogo tra gli Stati membri e la Commissione, a seconda delle caratteristiche territoriali di ciascuno Stato membro.
Or. en Motivazione
L'emendamento mira a introdurre maggiore flessibilità nella definizione di zona di pesca costiera. La popolazione di una regione di livello NUTS III può comprendere da 150.000 a 800.000 abitanti.
Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema
Emendamento 357
Articolo 42, paragrafo 3, comma 3 La zona deve avere una bassa densità di
popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere
agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.
La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore pesca, settore in fase di declino, con presenza di piccole
comunità di pescatori, distanti da
agglomerati urbani con non più di 100.000 abitanti.
Or. it Motivazione
Per favorire la sopravvivenza e per migliorare le condizioni di vita delle nostre piccole comunità di pescatori esistenti nel Sud dell'Italia.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 358
Articolo 42, paragrafo 4 4. Gli Stati membri trasmettono alla
Commissione l’elenco delle zone ammissibili ai sensi del paragrafo 3.
(Non concerne la versione italiana)
Or. fr
AM\570521IT.doc 139/165 PE 357.979v04-00
IT
Motivazione
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 359
Articolo 43, paragrafo 1, alinea 1. I finanziamenti nell’ambito dello sviluppo
sostenibile delle zone di pesca costiere possono essere concessi per:
1. I finanziamenti nell’ambito dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere e di acquacoltura possono essere concessi per:
Or. es Motivazione
L'acquacoltura è uno degli assi prioritari del Fondo europeo per la pesca e pertanto non può restare esclusa dalla definizione. D'altronde, legare gli aiuti al numero di abitanti lascerà da parte alcune tra le più importanti zone di pesca e di acquacoltura dell'UE, il che non ha alcun senso poiché si tratta di un Fondo stabilito giustamente per sostenere tali attività.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 360
Articolo 43, paragrafo 1, lettera a) a) ristrutturare e riorientare le attività
economiche, in particolare promuovendo il turismo ecologico, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;
a) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo le attività di pescaturismo, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;
Or. es Motivazione
Si deve insistere sul fatto che il FEP è un fondo destinato al settore della pesca ed è opportuno precisare che finanzia misure esclusivamente legate a tale attività.
Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci
Emendamento 361
Articolo 43, paragrafo 1, lettera a) a) ristrutturare e riorientare le attività
economiche, in particolare promuovendo il turismo ecologico, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;
a) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo il turismo ecologico, pescaturismo e
ittiturismo, senza determinare però un
PE 357.979v04-00 140/165 AM\570521IT.doc
IT
aumento dello sforzo di pesca;
Or. it Motivazione
In quanto attività connesse al turismo ecologico e alternative alla pesca poiché contribuiscono a diminuirne lo sforzo.
Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema
Emendamento 362
Articolo 43, paragrafo 1, lettera b) b) diversificare le attività mediante la
promozione della pluriattività per le persone impegnate nel settore della pesca, mediante la creazione di posti di lavoro aggiuntivi o alternativi all’esterno del settore;
b) diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività per le persone impegnate nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, mediante la creazione di posti di lavoro aggiuntivi o alternativi all’esterno del settore;
Or. it Motivazione
Poiché l'acquacoltura è un'attività alternativa alla pesca che ne diminuisce lo sforzo.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 363
Articolo 43, paragrafo 1, lettera c) c) favorire la commercializzazione a livello
locale dei prodotti del mare;
c) favorire la commercializzazione a livello locale dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura;
Or. es Motivazione
Si deve insistere sul fatto che il FEP è un fondo destinato al settore della pesca ed è opportuno precisare che finanzia misure esclusivamente legate a tale attività.
AM\570521IT.doc 141/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 364
Articolo 43, paragrafo 1, lettera d) d) sostenere le infrastrutture per la piccola
pesca e promuovere le attività turistiche;
d) sostenere le infrastrutture per la piccola pesca e promuovere le attività di
pescaturismo;
Or. es Motivazione
Si deve insistere sul fatto che il FEP è un fondo destinato al settore della pesca ed è opportuno precisare che finanzia misure esclusivamente legate a tale attività.
Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 365
Articolo 43, paragrafo 1, lettera d) d) sostenere le infrastrutture per la piccola
pesca e promuovere le attività turistiche;
d) sostenere gli investimenti e le infrastrutture per la piccola pesca e promuovere le attività turistiche;
Or. pt
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 366
Articolo 43, paragrafo 2 2. A livello secondario il Fondo può
finanziare, fino a un massimo del 15%
dell’asse prioritario interessato, misure destinate a promuovere e migliorare le abilità professionali, la capacità di adattamento dei lavoratori e l’accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile delle zone costiere e in relazione diretta con le misure di cui al primo
paragrafo.
2. A livello sussidiario il Fondo può finanziare, fino a un massimo del 15%
dell’asse prioritario interessato, misure destinate a promuovere e migliorare le abilità professionali, la capacità di adattamento dei lavoratori e l’accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile delle zone costiere e acquicole e in relazione diretta con le misure di cui al primo paragrafo.
Or. es
PE 357.979v04-00 142/165 AM\570521IT.doc
IT
Motivazione Ai fini di una maggiore precisione.
Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos Emendamento 367
Articolo 43, paragrafo 2 2. A livello secondario il Fondo può
finanziare, fino a un massimo del 15%
dell’asse prioritario interessato, misure destinate a promuovere e migliorare le abilità professionali, la capacità di adattamento dei lavoratori e l’accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile delle zone costiere e in relazione diretta con le misure di cui al primo
paragrafo.
2. A livello secondario il Fondo può finanziare, fino a un massimo del 20%
dell’asse prioritario interessato, misure destinate a promuovere e migliorare le abilità professionali, la capacità di adattamento dei lavoratori e l’accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile delle zone costiere e in relazione diretta con le misure di cui al primo
paragrafo.
Or. es Motivazione
Data l'importanza delle misure, è opportuno aumentare la percentuale massima autorizzata.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 368
Articolo 43, paragrafo 3 3. I finanziamenti concessi ai sensi del
paragrafo 1 non possono essere destinati al