strategia, le priorità e gli obiettivi specifici in relazione alla politica comune della pesca e ad altre politiche comuni.
Or. fr Motivazione
Vedi gli emendamenti agli articoli da 14 a 17.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 97
Articolo 18, paragrafo 2, comma 1 2. Gli interventi sono realizzati
esclusivamente nella forma di programmi operativi. Gli Stati membri elaborano un programma operativo a livello nazionale previa consultazione dei partner regionali, locali, economici e sociali del settore della pesca e di tutti gli altri organismi
competenti, conformemente alla loro struttura istituzionale.
Non concerne la versione italiana
Or. fr Motivazione
Vedi gli emendamenti agli articoli da 14 a 17.
PE 357.979v04-00 30/165 AM\570521IT.doc
IT
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 98
Articolo 18, paragrafo 2, lettera a) a) le priorità, quali definite negli
orientamenti strategici, i loro obiettivi specifici, quantificandoli quando ciò sia possibile, l’impatto atteso e la loro coerenza in relazione al piano strategico nazionale;
a) le priorità, quali fissate alla luce degli obiettivi della PCP, i loro obiettivi specifici, quantificandoli quando ciò sia possibile e l’impatto atteso per quanto riguarda:
- la riduzione dello sforzo e della capacità di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta
interessate;
- lo sviluppo dei settori dell'acquacoltura, della trasformazione e della
commercializzazione;
- la strategia di approvvigionamento con prodotti ittici e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie;
- la strategia di sviluppo delle zone costiere e i criteri di definizione delle stesse;
Or. fr Motivazione
Vedi gli emendamenti agli articoli da 14 a 17.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 99
Articolo 18, paragrafo 2, lettera d), trattino 1 – la prima tabella presenta una ripartizione
indicativa per ciascun anno, conformemente all’articolo […], dell’importo della
dotazione finanziaria totale prevista per la partecipazione del Fondo. Sulla
partecipazione totale del Fondo il piano di finanziamento deve indicare a parte gli stanziamenti destinati all’obiettivo di convergenza. La partecipazione totale del Fondo deve essere compatibile con le
– la prima tabella presenta una ripartizione indicativa per ciascun anno, conformemente agli articoli 51 e 52, dell’importo della dotazione finanziaria totale prevista per il contributo del Fondo. Sul contributo totale del Fondo il piano di finanziamento deve indicare a parte gli stanziamenti destinati all’obiettivo di convergenza. Il contributo totale del Fondo deve essere compatibile con
AM\570521IT.doc 31/165 PE 357.979v04-00
IT
prospettive finanziarie applicabili; le prospettive finanziarie applicabili;
Or. fr Motivazione
Vedi gli emendamenti agli articoli da 14 a 17.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 100
Articolo 18, paragrafo 2, lettera d), trattino 2 – la seconda tabella indica, per l’intero
periodo di programmazione e per ciascuna priorità, l’importo della dotazione
finanziaria prevista per la partecipazione della Comunità e i contributi pubblici nazionali, il tasso della partecipazione del Fondo per ciascuna priorità e l’importo destinato all’assistenza tecnica. Laddove necessario, la tabella deve riportare
separatamente la partecipazione del Fondo destinata alle regioni dell’obiettivo di convergenza unitamente alle controparti pubbliche nazionali.
– la seconda tabella indica, per tutto il periodo di programmazione e per ogni singola priorità, l’importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione della Comunità e i contributi pubblici nazionali, il tasso del contributo del Fondo per ciascuna priorità e l’importo destinato all’assistenza tecnica. Laddove necessario, la tabella deve riportare separatamente il contributo del Fondo destinato alle regioni dell’obiettivo di convergenza unitamente alle controparti pubbliche nazionali.
Or. fr Motivazione
Vedi gli emendamenti agli articoli da 14 a 17.
Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 101
Articolo 18, paragrafo 2, lettera d), trattino 2 – la seconda tabella indica, per l’intero
periodo di programmazione e per ciascuna priorità, l’importo della dotazione
finanziaria prevista per la partecipazione della Comunità e i contributi pubblici nazionali, il tasso della partecipazione del Fondo per ciascuna priorità e l’importo destinato all’assistenza tecnica. Laddove necessario, la tabella deve riportare
– la seconda tabella indica, per l’intero periodo di programmazione e per ciascuna priorità, l’importo della dotazione
finanziaria prevista per la partecipazione della Comunità e i contributi pubblici nazionali, il tasso della partecipazione del Fondo per le singole misure nell'ambito di ciascuna priorità e l’importo destinato all’assistenza tecnica. Laddove necessario, la
PE 357.979v04-00 32/165 AM\570521IT.doc
IT
separatamente la partecipazione del Fondo destinata alle regioni dell’obiettivo di convergenza unitamente alle controparti pubbliche nazionali.
tabella deve riportare separatamente la partecipazione del Fondo destinata alle regioni dell’obiettivo di convergenza unitamente alle controparti pubbliche nazionali.
Or. en Emendamento presentato da Jan Mulder
Emendamento 102
Articolo 18, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)
d bis) un piano d'azione inteso a combattere le frodi e le irregolarità.
Or. nl Motivazione
Un piano d'azione deve far sì che siano individuate più rapidamente, e quindi in uno stadio anteriore, le frodi e le irregolarità.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 103
Articolo 18, paragrafo 3 3. I programmi operativi sono elaborati in
conformità con gli orientamenti strategici e il piano strategico nazionale.
soppresso
Or. fr Motivazione
Lavoro di sintesi che consente la soppressione degli articoli da 14 a 17.
Emendamento presentato da Ian Hudghton Emendamento 104
Articolo 20, paragrafo 1 1. Ciascuno Stato membro elabora un
programma operativo di portata nazionale,
1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo di portata nazionale,
AM\570521IT.doc 33/165 PE 357.979v04-00
IT
previa consultazione dei partner, e lo trasmette alla Commissione nei tre mesi successivi all’adozione, da parte dello Stato membro, del piano strategico nazionale.
previa consultazione dei partner. Ogni programma operativo tiene pienamente conto dell'ordinamento costituzionale, delle strutture amministrative e dei sistemi giuridici dello Stato membro interessato.
Quest'ultimo lo trasmette alla Commissione nei tre mesi successivi all’adozione, da parte dello Stato membro, del piano strategico nazionale.
Or. en Motivazione
La competenza in materia di politica della pesca spetta esclusivamente al governo centrale in molti Stati membri, ma non tutti. Inoltre, non tutti gli Stati membri dispongono di un unico sistema giuridico o di un unico sistema amministrativo/di controllo. Perché i piani strategici nazionali siano attuabili, occorre chiarire che devono tenere pienamente conto dei sistemi amministrativi e giuridici operanti all'interno delle nazioni e delle regioni dello Stato membro, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di quest'ultimo.
Emendamento presentato da Jan Mulder Emendamento 105
Articolo 20, paragrafo 3 3. Qualora la Commissione ritenga che un
determinato programma non sia coerente con gli orientamenti strategici comunitari o con il piano strategico nazionale, essa invita lo Stato membro a rivederlo di conseguenza.
3. Qualora la Commissione ritenga che un determinato programma non sia coerente con gli orientamenti strategici comunitari o con il piano strategico nazionale, essa invita lo Stato membro a rivederlo di conseguenza al più tardi tre mesi dopo il suo rigetto.
Or. nl Motivazione
Tale termine è necessario poiché occorre evitare, visto anche il paragrafo 1 del presente articolo, che la non approvazione di piani strategici nazionali possa ritardare programmi e progetti.
Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 106
Articolo 20, paragrafo 4
PE 357.979v04-00 34/165 AM\570521IT.doc
IT
4. La Commissione approva ciascun programma operativo al più tardi entro cinque mesi dalla sua trasmissione ufficiale da parte dello Stato membro e a condizione che il programma sia redatto in conformità dell’articolo 18.
4. La Commissione approva ciascun programma operativo al più tardi entro cinque mesi dalla sua trasmissione ufficiale da parte dello Stato membro e a condizione che il programma sia redatto in conformità dell’articolo 18. Il programma è reso pubblico.
Or. en Motivazione
La trasparenza rappresenta il modo migliore per assicurare che il Fondo sia utilizzato correttamente e con efficacia.
Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 107
Articolo 23, lettera a), alinea a) aiuti pubblici per armatori ed equipaggi di
pescherecci interessati da piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come:
a) aiuti pubblici per armatori ed equipaggi di pescherecci che richiedono misure di adeguamento dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come:
Or. fr Motivazione
Cfr. le motivazioni degli emendamenti ai considerando 27 e 30.
Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 108
Articolo 23, lettera a), trattino 3 bis (nuovo)
– misure di conservazione degli stock, a carattere temporaneo, previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
Or. en Motivazione
Si dovrebbero incoraggiare gli Stati membri ad adottare misure per la conservazione degli
AM\570521IT.doc 35/165 PE 357.979v04-00
IT
stock e si dovrebbe loro permettere di utilizzare il FEP a sostegno di tali misure, purché di durata limitata. Tutte le misure previste nell'articolo in parola possono avere una durata massima di 2 anni.
Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 109
Articolo 23, lettera a), trattino 5 bis (nuovo)
– un rafforzamento potenziale accertato dell'attività di pesca nella zona interessata, segnatamente in seguito a accordi
internazionali di cui la Comunità è parte.
Or. fr Motivazione
Cfr. le motivazioni degli emendamenti ai considerando 27 e 30.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 110
Articolo 23, lettera a), trattino 5 - piani nazionali di uscita dalla flotta di
durata massima di due anni che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull’adeguamento della capacità della flotta peschereccia comunitaria;
- piani nazionali di uscita dalla flotta che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n.
2371/2002 sull’adeguamento della capacità della flotta peschereccia comunitaria;
Or. es Motivazione
Tenendo conto che il FEP avrà una durata di 7 anni, non vi è ragione di limitare i piani nazionali di uscita dalla flotta a due anni, periodo che può determinare un grande sovraccarico amministrativo e difficoltà finanziarie per le imprese.
Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna Emendamento 111
Articolo 23, lettera a), trattino 5 bis (nuovo)
PE 357.979v04-00 36/165 AM\570521IT.doc
IT
- piani nazionali di sostegno
all'esportazione di navi in paesi terzi mediante la creazione di società miste con Stati terzi in cui esistano possibilità di pesca;
Or. es Motivazione
Le società miste con paesi terzi, oltre a contribuire alla riduzione della capacità nelle acque comunitarie, stanno avendo un successo evidente sia per lo sviluppo del paese terzo
interessato che per la stessa UE. Certamente dobbiamo anche promuovere la pesca sostenibile nei paesi terzi.
Emendamento presentato da Elspeth Attwooll Emendamento 112
Articolo 23, lettera a), trattino 5 bis (nuovo)
– realizzazione di zone di protezione, compresi i fermi temporanei della pesca o la chiusura di determinate zone, la
restrizione dell'attività in talune zone o l'istituzione di zone "precluse alla pesca".
Or. en Motivazione
Si intende così agevolare l'applicazione progressiva, nell'ambito della politica comune della pesca, di un approccio di gestione della pesca basato sull'ecosistema.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 113
Articolo 23, lettera b) b) investimenti relativi ai pescherecci
conformemente all’articolo 27;
b) investimenti relativi ai pescherecci conformemente all’articolo 27 e rinnovo della flotta in conformità dell'articolo 27 bis;
Or. es Motivazione
Coerenza con gli emendamenti presentati per l'articolo 27 bis.
AM\570521IT.doc 37/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos Emendamento 114
Articolo 23, lettera b) b) investimenti relativi ai pescherecci
conformemente all’articolo 27;
b) rinnovo dei pescherecci e investimenti a bordo degli stessi conformemente
all’articolo 27;
Or. es Motivazione
Dev'essere prevista anche la possibilità di sostenere il rinnovo dei pescherecci in determinate condizioni, senza che ciò comporti un aumento della capacità o dello sforzo di pesca.
Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 115
Articolo 23, lettera b bis) (nuova)
b bis) il rinnovo e la modernizzazione della flotta, purché non siano superati i livelli di riferimento per ogni Stato membro espressi in GT o kW.
Or. pt Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos
Emendamento 116 Articolo 23, lettera c) c) compensazioni socioeconomiche a
sostegno della gestione della flotta, compresa la formazione professionale.
c) compensazioni socioeconomiche a sostegno della gestione della flotta,
compresa la formazione e la riconversione professionale.
Or. es Motivazione
La riconversione professionale va tenuta presente.
Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward Emendamento 117
Articolo 23, lettera c bis) (nuova)
PE 357.979v04-00 38/165 AM\570521IT.doc
IT
c bis) il rinnovo e l'ammodernamento della flotta dedita alla piccola pesca costiera, vale a dire la componente della flotta costituita da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri.
Or. en Motivazione
In molti Stati membri la flotta costiera è alquanto vetusta e la disponibilità di un'assistenza finanziaria per facilitarne il rinnovo e l'ammodernamento è considerato un elemento importante per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei pescatori delle comunità di pesca interessate. Una siffatta misura sarebbe del tutto coerente con l'enfasi giustamente posta dalla proposta della Commissione sulle esigenze di sviluppo delle comunità di pesca costiere.
Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci
Emendamento 118
Articolo 23, lettera c) bis (nuova)
c bis) aiuti pubblici alla cooperazione ed all'associazionismo per valorizzare le attività pilota mirate alla difesa
dell'occupazione, allo sviluppo d'impresa, alla qualità e all'ambiente.
Or. it Motivazione
Per omologare esperienze già esistenti nell'ambito della cooperazione e dell'associazionismo in ambito comunitario.
Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna Emendamento 119
Articolo 23, lettera c bis) (nuova)
c bis) aiuti per il rinnovo e
l'ammodernamento della flotta che non implichino un aumento dello sforzo di
AM\570521IT.doc 39/165 PE 357.979v04-00
IT
pesca;
Or. es Motivazione
L'UE deve contribuire al mantenimento di una flotta peschereccia rinnovata e moderna, come fanno altri paesi, ed evitare di avere una flotta obsoleta e poco sicura. Tale politica deve essere attuata aumentando i controlli e la trasparenza (Registro delle navi), in modo che non possa comportare un aumento reale di capacità.
Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna Emendamento 120
Articolo 23, lettera c ter) (nuova)
c ter) aiuti alla realizzazione di campagne sperimentali di pesca per la ricerca di nuove specie e nuove zone di pesca;
Or. es
Emendamento presentato da Elspeth Attwooll Emendamento 121
Articolo 24, paragrafo 1 1. Nel piano strategico nazionale ogni Stato
membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca, assegnando la priorità al
finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 23, lettera a), primo trattino.
1. Nel piano strategico nazionale ogni Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo e della capacità di pesca, assegnando la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 23, lettera a), primo trattino.
Or. en Motivazione
I piani strategici nazionali non contengono elementi vincolanti per assicurare che gli Stati membri adeguino la loro capacità di pesca alle risorse disponibili. Il regolamento di base sulla politica comune della pesca indica chiaramente che "occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e adottare provvedimenti specifici per conseguire tale obiettivo."
PE 357.979v04-00 40/165 AM\570521IT.doc
IT
Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward Emendamento 122
Articolo 24, paragrafo 1 1. Nel piano strategico nazionale ogni Stato
membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca, assegnando la priorità al
finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 23, lettera a), primo trattino.
1. Nel piano strategico nazionale ogni Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca, assegnando la priorità al
finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 23.
Or. en Motivazione
Tutti i settori coperti dall'articolo 23 meritano un trattamento prioritario.
Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 123
Articolo 24, paragrafo 1 1. Nel piano strategico nazionale ogni Stato
membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca, assegnando la priorità al
finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 23, lettera a), primo trattino.
1. Nel piano strategico nazionale ogni Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca, assegnando la priorità al
finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 23, lettera a), trattini primo e ultimo.
Or. en Motivazione
Si deve dare priorità anche alle riduzioni della flotta previste per legge.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 124
Articolo 24, paragrafo 2 2. I piani nazionali di adeguamento dello
sforzo di pesca, di cui all’articolo 23, lettera a), primo trattino, devono contenere misure
2. I piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca, di cui all’articolo 23, lettera a), terzo trattino, possono contenere misure
AM\570521IT.doc 41/165 PE 357.979v04-00
IT
per l’arresto definitivo delle attività di pesca, conformemente alle disposizioni
dell’articolo 25.
per l’arresto definitivo delle attività di pesca, conformemente alle disposizioni
dell’articolo 25.
Or. es Motivazione
È opportuno prevedere la possibilità che non tutti i piani di ricostituzione implichino necessariamente misure per l’arresto definitivo delle attività.
Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos Emendamento 125
Articolo 24, paragrafo 2 2. I piani nazionali di adeguamento dello
sforzo di pesca, di cui all’articolo 23, lettera a), primo trattino, devono contenere misure per l’arresto definitivo delle attività di pesca, conformemente alle disposizioni
dell’articolo 25.
2. I piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca, di cui all’articolo 23, lettera a), primo trattino, possono contenere misure per l’arresto definitivo delle attività di pesca, conformemente alle disposizioni
dell’articolo 25.
Or. es Motivazione
Non si deve prevedere obbligatoriamente una riduzione dello sforzo di pesca temporaneo insieme a una riduzione permanente della capacità.
Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci
Emendamento 126 Articolo 24, paragrafo 3 3. Essi possono contenere inoltre misure di
arresto temporaneo delle attività di pesca,
3. Essi possono contenere inoltre misure di arresto temporaneo delle attività di pesca e di sospensione stagionale, conformemente alle disposizioni dell’articolo 17 del regolamento CE n°.../... del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2847/93
PE 357.979v04-00 42/165 AM\570521IT.doc
IT
e (CE) n. 973/2001.
Or. it Motivazione
L'obiettivo è di incentivare e sostenere tale misura a livello di Stato membro e con una
premialità aggiuntiva se realizzato in coordinamento fra più paesi. Le sospensioni stagionali e programmate della pesca svolgono un importante ruolo ai fini del controllo dello sforzo di pesca, come previsto dall'articolo 17 (piani di gestione) della proposta di regolamento per la revisione delle misure tecniche per il Mar Mediterraneo.
Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 127
Articolo 24, paragrafo 4 4. Nelle regioni che rientrano nell’obiettivo
di convergenza, i piani nazionali di