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Articolo 28 bis (nuovo) Aiuti per il rinnovamento e la

4. Gli Stati membri calcolano le

compensazioni sulla base di uno o più dei

AM\570521IT.doc 99/165 PE 357.979v04-00

IT

anno dallo Stato membro nel suo programma operativo sulla base dei seguenti criteri:

seguenti criteri:

Or. es Motivazione

Si semplifica il calcolo delle compensazioni. Anche i lavori del Consiglio stanno procedendo in questa direzione.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 261

Articolo 31, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. È concessa un'indennità compensativa eccezionale:

– in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, sulla base di una quantità massima per ettaro della zona dell'impresa cui si applicano gli obblighi idroambientali;

– in conformità del paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, durante un periodo massimo di due anni a partire dalla data di inizio della riconversione alla produzione ecologica da parte dell'impresa.

Or. es Motivazione

L'emendamento è inteso ad apportare maggiore chiarezza, in linea con i lavori del Consiglio.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 262

Articolo 32, lettera a), alinea a) alla concessione di indennità

compensative agli allevatori di molluschi per l'arresto temporaneo della loro attività.

L'indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013.

L'indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla

a) alla concessione di indennità

compensative agli allevatori di molluschi per le perdite di produzione dovute all'arresto temporaneo della loro attività. L'indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013. L'indennità può essere concessa nei casi in cui la

contaminazione dei molluschi dovuta alla

PE 357.979v04-00 100/165 AM\570521IT.doc

IT

presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

Or. es Motivazione

Si considera che ciò che è davvero importante è il fatto di compensare le perdite per i danni subiti nella fase della produzione.

Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 263

Articolo 32, lettera a) a) alla concessione di indennità

compensative agli allevatori di molluschi per l’arresto temporaneo della loro attività.

L’indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013.

L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

a) alla concessione di indennità

compensative per l’arresto temporaneo dell'attività di pesca ed acquacoltura.

L’indennità può essere concessa per un massimo di diciotto mesi nel periodo 2007-2013. L’indennità può essere concessa segnatamente nei casi in cui la

contaminazione dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione dell'attività:

Or. fr

Motivazione

Le possibilità di aiuti agli allevatori di molluschi in caso di cessazione di attività vanno estese alla pesca di conchiglie. (es. conchiglie dei pellegrini). Inoltre, il periodo di sei mesi,

eccessivamente breve, deve passare a 18 mesi.

Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 264

Articolo 32, lettera a), alinea a) alla concessione di indennità

compensative agli allevatori di molluschi per l’arresto temporaneo della loro attività.

a) alla concessione di indennità

compensative per l’arresto temporaneo dell'attività di pesca ed acquacoltura.

AM\570521IT.doc 101/165 PE 357.979v04-00

IT

L’indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013.

L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la

sospensione della raccolta:

L’indennità può essere concessa per un massimo di diciotto mesi nel periodo 2007-2013. L’indennità può essere concessa segnatamente nei casi in cui la

contaminazione dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi di salute pubblica, la sospensione

dell'attività:

Or. fr Motivazione

Aiuto agli allevatori di molluschi esteso all'insieme delle risorse di acquacoltura.

Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward Emendamento 265

Articolo 32, lettera a), alinea a) alla concessione di indennità

compensative agli allevatori di molluschi per l’arresto temporaneo della loro attività.

L’indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013.

L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

a) alla concessione di indennità

compensative agli allevatori di molluschi per l’arresto temporaneo della loro attività.

L’indennità può essere concessa per un massimo di diciotto mesi nel periodo 2007-2013. L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

Or. en Motivazione

Il tempo massimo di sei mesi previsto attualmente per un periodo di sette anni è troppo breve e offre poca copertura temporale (7%) per un settore suscettibile di far fronte a una

considerevole varietà di proliferazioni di plancton su un periodo relativamente lungo. Un sistema di compensazione deve essere efficace e tenere ragionevolmente conto del rischio inerente. Un periodo di diciotto mesi fornisce una copertura temporale massima pari a circa il 20%.

PE 357.979v04-00 102/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema

Emendamento 266 Articolo 32, lettera a), alinea a) alla concessione di indennità

compensative agli allevatori di molluschi per l’arresto temporaneo della loro attività.

L’indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013.

L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

a) alla concessione di indennità

compensative agli allevatori di molluschi per l’arresto temporaneo della loro attività.

L’indennità può essere concessa per un massimo di diciotto mesi nel periodo 2007-2013. L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

Or. it Motivazione

La compensazione di sei mesi risulta insufficiente.

Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward Emendamento 267

Articolo 32, lettera a), trattino 1

– per più di quattro mesi consecutivi; o – per un massimo di tre mesi consecutivi; o Or. en Motivazione

Una sospensione di quattro o più mesi avrebbe come conseguenza per molti allevatori la cessazione dell'attività, in particolare se ciò avviene durante il picco della stagione commerciale, e la messa a disposizione di compensazioni in tali circostanze può costituire una questione controversa. Salvaguardare le imprese aiutandole a superare tali situazioni naturali eccezionali senza causare distorsioni del mercato deve costituire l'obiettivo primario da perseguire.

Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 268

Articolo 32, lettera a), trattino 1

– per più di quattro mesi consecutivi; o – durante più di quattro mesi consecutivi; o

AM\570521IT.doc 103/165 PE 357.979v04-00

IT

Or. fr Motivazione

Aiuto agli allevatori di molluschi esteso all'insieme delle risorse di acquacoltura.

Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 269

Articolo 32, lettera a), trattino 2 – qualora la perdita dovuta alla sospensione

della raccolta superi il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;

– qualora la perdita dovuta alla sospensione dell'attività superi il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;

Or. fr Motivazione

Aiuto agli allevatori di molluschi esteso all'insieme delle risorse di acquacoltura.

Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 270

Articolo 32, lettera a), trattino 2 – qualora la perdita dovuta alla sospensione

della raccolta superi il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;

– qualora la perdita dovuta alla sospensione dell'attività superi il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;

Or. fr Motivazione

Le possibilità di aiuti agli allevatori di molluschi in caso di cessazione di attività vanno estese alla pesca di conchiglie. (es. conchiglie dei pellegrini). Inoltre, il periodo di sei mesi,

eccessivamente breve, deve passare a 18 mesi.

PE 357.979v04-00 104/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Albert Jan Maat Emendamento 271

Articolo 32, lettera a), trattino 2 - qualora la perdita dovuta alla sospensione

della raccolta superi il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;

- qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 30% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;

Or. nl Motivazione

La percentuale del 20% proposta dal relatore è troppo bassa.

Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward Emendamento 272

Articolo 33, paragrafo 1 1. Sulla base di strategie specifiche incluse

nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella

trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella

commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella

trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella

commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole e medie imprese.

Or. en Motivazione

Le medie imprese svolgono un ruolo socioeconomico importante nelle comunità costiere e la loro esclusione dall'assegnazione di aiuti compromette lo sviluppo sostenibile di tali

comunità.

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos Emendamento 273

Articolo 33, paragrafo 1 1. Sulla base di strategie specifiche incluse

nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella

trasformazione di prodotti destinati al

1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella

trasformazione di prodotti destinati al

AM\570521IT.doc 105/165 PE 357.979v04-00

IT

consumo umano diretto e nella

commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

consumo umano diretto e nella

commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Non sono ammissibili gli investimenti che riguardano prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, a meno che si tratti di investimenti destinati esclusivamente al trattamento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Or. es Motivazione

L'emendamento introduce una maggiore flessibilità in relazione a questo tipo di investimenti.

Gli aiuti non devono essere limitati in funzione della dimensione dell'impresa.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna Emendamento 274

Articolo 33, paragrafo 1 1. Sulla base di strategie specifiche incluse

nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella

trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella

commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella

trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella

commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

Or. es Motivazione

È la sostenibilità economica, sociale (occupazione), ambientale, ecc. a livello locale, e non la dimensione delle imprese, ciò di cui ciascuno Stato membro deve, in ogni caso concreto, tenere conto.

Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 275

Articolo 33, paragrafo 1

PE 357.979v04-00 106/165 AM\570521IT.doc

IT

1. Sulla base di strategie specifiche incluse