Articolo 28 bis (nuovo) Aiuti per il rinnovamento e la
4. Gli Stati membri calcolano le
compensazioni sulla base di uno o più dei
AM\570521IT.doc 99/165 PE 357.979v04-00
IT
anno dallo Stato membro nel suo programma operativo sulla base dei seguenti criteri:
seguenti criteri:
Or. es Motivazione
Si semplifica il calcolo delle compensazioni. Anche i lavori del Consiglio stanno procedendo in questa direzione.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 261
Articolo 31, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. È concessa un'indennità compensativa eccezionale:
– in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, sulla base di una quantità massima per ettaro della zona dell'impresa cui si applicano gli obblighi idroambientali;
– in conformità del paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, durante un periodo massimo di due anni a partire dalla data di inizio della riconversione alla produzione ecologica da parte dell'impresa.
Or. es Motivazione
L'emendamento è inteso ad apportare maggiore chiarezza, in linea con i lavori del Consiglio.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 262
Articolo 32, lettera a), alinea a) alla concessione di indennità
compensative agli allevatori di molluschi per l'arresto temporaneo della loro attività.
L'indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013.
L'indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla
a) alla concessione di indennità
compensative agli allevatori di molluschi per le perdite di produzione dovute all'arresto temporaneo della loro attività. L'indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013. L'indennità può essere concessa nei casi in cui la
contaminazione dei molluschi dovuta alla
PE 357.979v04-00 100/165 AM\570521IT.doc
IT
presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:
proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:
Or. es Motivazione
Si considera che ciò che è davvero importante è il fatto di compensare le perdite per i danni subiti nella fase della produzione.
Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 263
Articolo 32, lettera a) a) alla concessione di indennità
compensative agli allevatori di molluschi per l’arresto temporaneo della loro attività.
L’indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013.
L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:
a) alla concessione di indennità
compensative per l’arresto temporaneo dell'attività di pesca ed acquacoltura.
L’indennità può essere concessa per un massimo di diciotto mesi nel periodo 2007-2013. L’indennità può essere concessa segnatamente nei casi in cui la
contaminazione dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione dell'attività:
Or. fr
Motivazione
Le possibilità di aiuti agli allevatori di molluschi in caso di cessazione di attività vanno estese alla pesca di conchiglie. (es. conchiglie dei pellegrini). Inoltre, il periodo di sei mesi,
eccessivamente breve, deve passare a 18 mesi.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 264
Articolo 32, lettera a), alinea a) alla concessione di indennità
compensative agli allevatori di molluschi per l’arresto temporaneo della loro attività.
a) alla concessione di indennità
compensative per l’arresto temporaneo dell'attività di pesca ed acquacoltura.
AM\570521IT.doc 101/165 PE 357.979v04-00
IT
L’indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013.
L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la
sospensione della raccolta:
L’indennità può essere concessa per un massimo di diciotto mesi nel periodo 2007-2013. L’indennità può essere concessa segnatamente nei casi in cui la
contaminazione dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi di salute pubblica, la sospensione
dell'attività:
Or. fr Motivazione
Aiuto agli allevatori di molluschi esteso all'insieme delle risorse di acquacoltura.
Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward Emendamento 265
Articolo 32, lettera a), alinea a) alla concessione di indennità
compensative agli allevatori di molluschi per l’arresto temporaneo della loro attività.
L’indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013.
L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:
a) alla concessione di indennità
compensative agli allevatori di molluschi per l’arresto temporaneo della loro attività.
L’indennità può essere concessa per un massimo di diciotto mesi nel periodo 2007-2013. L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:
Or. en Motivazione
Il tempo massimo di sei mesi previsto attualmente per un periodo di sette anni è troppo breve e offre poca copertura temporale (7%) per un settore suscettibile di far fronte a una
considerevole varietà di proliferazioni di plancton su un periodo relativamente lungo. Un sistema di compensazione deve essere efficace e tenere ragionevolmente conto del rischio inerente. Un periodo di diciotto mesi fornisce una copertura temporale massima pari a circa il 20%.
PE 357.979v04-00 102/165 AM\570521IT.doc
IT
Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema
Emendamento 266 Articolo 32, lettera a), alinea a) alla concessione di indennità
compensative agli allevatori di molluschi per l’arresto temporaneo della loro attività.
L’indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013.
L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:
a) alla concessione di indennità
compensative agli allevatori di molluschi per l’arresto temporaneo della loro attività.
L’indennità può essere concessa per un massimo di diciotto mesi nel periodo 2007-2013. L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:
Or. it Motivazione
La compensazione di sei mesi risulta insufficiente.
Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward Emendamento 267
Articolo 32, lettera a), trattino 1
– per più di quattro mesi consecutivi; o – per un massimo di tre mesi consecutivi; o Or. en Motivazione
Una sospensione di quattro o più mesi avrebbe come conseguenza per molti allevatori la cessazione dell'attività, in particolare se ciò avviene durante il picco della stagione commerciale, e la messa a disposizione di compensazioni in tali circostanze può costituire una questione controversa. Salvaguardare le imprese aiutandole a superare tali situazioni naturali eccezionali senza causare distorsioni del mercato deve costituire l'obiettivo primario da perseguire.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 268
Articolo 32, lettera a), trattino 1
– per più di quattro mesi consecutivi; o – durante più di quattro mesi consecutivi; o
AM\570521IT.doc 103/165 PE 357.979v04-00
IT
Or. fr Motivazione
Aiuto agli allevatori di molluschi esteso all'insieme delle risorse di acquacoltura.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 269
Articolo 32, lettera a), trattino 2 – qualora la perdita dovuta alla sospensione
della raccolta superi il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;
– qualora la perdita dovuta alla sospensione dell'attività superi il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;
Or. fr Motivazione
Aiuto agli allevatori di molluschi esteso all'insieme delle risorse di acquacoltura.
Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 270
Articolo 32, lettera a), trattino 2 – qualora la perdita dovuta alla sospensione
della raccolta superi il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;
– qualora la perdita dovuta alla sospensione dell'attività superi il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;
Or. fr Motivazione
Le possibilità di aiuti agli allevatori di molluschi in caso di cessazione di attività vanno estese alla pesca di conchiglie. (es. conchiglie dei pellegrini). Inoltre, il periodo di sei mesi,
eccessivamente breve, deve passare a 18 mesi.
PE 357.979v04-00 104/165 AM\570521IT.doc
IT
Emendamento presentato da Albert Jan Maat Emendamento 271
Articolo 32, lettera a), trattino 2 - qualora la perdita dovuta alla sospensione
della raccolta superi il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;
- qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 30% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;
Or. nl Motivazione
La percentuale del 20% proposta dal relatore è troppo bassa.
Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward Emendamento 272
Articolo 33, paragrafo 1 1. Sulla base di strategie specifiche incluse
nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella
trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella
commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.
1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella
trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella
commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole e medie imprese.
Or. en Motivazione
Le medie imprese svolgono un ruolo socioeconomico importante nelle comunità costiere e la loro esclusione dall'assegnazione di aiuti compromette lo sviluppo sostenibile di tali
comunità.
Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos Emendamento 273
Articolo 33, paragrafo 1 1. Sulla base di strategie specifiche incluse
nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella
trasformazione di prodotti destinati al
1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella
trasformazione di prodotti destinati al
AM\570521IT.doc 105/165 PE 357.979v04-00
IT
consumo umano diretto e nella
commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.
consumo umano diretto e nella
commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Non sono ammissibili gli investimenti che riguardano prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, a meno che si tratti di investimenti destinati esclusivamente al trattamento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Or. es Motivazione
L'emendamento introduce una maggiore flessibilità in relazione a questo tipo di investimenti.
Gli aiuti non devono essere limitati in funzione della dimensione dell'impresa.
Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna Emendamento 274
Articolo 33, paragrafo 1 1. Sulla base di strategie specifiche incluse
nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella
trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella
commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.
1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella
trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella
commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.
Or. es Motivazione
È la sostenibilità economica, sociale (occupazione), ambientale, ecc. a livello locale, e non la dimensione delle imprese, ciò di cui ciascuno Stato membro deve, in ogni caso concreto, tenere conto.
Emendamento presentato da Margie Sudre Emendamento 275
Articolo 33, paragrafo 1
PE 357.979v04-00 106/165 AM\570521IT.doc
IT
1. Sulla base di strategie specifiche incluse