di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), per tutta la durata del FEP.
Or. es Motivazione
Non c'è ragione di limitare a due anni la durata dei piani quando, ad esempio, la stessa Commissione definisce un periodo tra i 5 e i 10 anni per i piani di ricostituzione. D'altra parte, al fine, segnatamente, di garantire la corretta elaborazione dei piani di
ristrutturazione, il termine cui si fa riferimento nell'ultimo paragrafo deve essere ampliato.
Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 132
Articolo 24, paragrafo 6, comma 1 6. La durata dei piani nazionali di
adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), non può superare due anni.
6. La durata dei piani nazionali di
adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), non può superare tre anni.
Or. pt
Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci
Emendamento 133
Articolo 24, paragrafo 4, comma 1 6. La durata dei piani nazionali di
adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), non può superare due anni.
6. La durata dei piani nazionali di
adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), non può superare cinque anni.
AM\570521IT.doc 45/165 PE 357.979v04-00
IT
Or. it Motivazione
Per meglio realizzare gli obiettivi dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca.
Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 134
Articolo 24, paragrafo 6, comma 2 Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a),
primo, secondo e quarto trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.
Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.
Or. pt Emendamento presentato da Margie Sudre
Emendamento 135
Articolo 24, paragrafo 6, comma 2 Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a),
primo, secondo e quarto trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.
Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a), primo, secondo, quarto e sesto trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della
Commissione.
Or. fr Motivazione
Inserire il nuovo trattino 6 dell'articolo 23. a) come proposto nell'emendamento 109.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 136
Articolo 24, paragrafo 6, comma 3 Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a),
terzo trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della
Commissione.
Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a), terzo trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio o della
Commissione.
PE 357.979v04-00 46/165 AM\570521IT.doc
IT
Or. es Motivazione
Non c'è ragione di limitare a due anni la durata dei piani quando, ad esempio, la stessa Commissione definisce un periodo tra i 5 e i 10 anni per i piani di ricostituzione. D'altra parte, al fine, segnatamente, di garantire la corretta elaborazione dei piani di
ristrutturazione, il termine cui si fa riferimento nell'ultimo paragrafo deve essere ampliato.
Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward Emendamento 137
Articolo 25, paragrafo 1, comma 1 1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento
in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative.
1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative e di altro tipo, ad esempio turistiche.
Or. en Motivazione
L'aggiunta offre maggiori incentivi e opportunità per quanto concerne la destinazione dei pescherecci ad altre attività e non è in contrasto con l'obiettivo dell'arresto delle attività di pesca.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 138
Articolo 25, paragrafo 1, comma 1 1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento
in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto
1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto
AM\570521IT.doc 47/165 PE 357.979v04-00
IT
mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative.
mediante la sua demolizione o la sua destinazione al di fuori delle attività di pesca, la creazione di imprese miste o l'esportazione con fini diversi dalla pesca.
In quest'ultimo caso, il tasso di partecipazione dei fondi, previsto nel Gruppo 1 del quadro indicato all'allegato II, verrà ridotto del 50%..
Or. es Motivazione
Le società miste sono diventati una priorità nella nuova politica di accordi di partenariato che conferiscono una grande importanza ai contributi comunitari per migliorare determinati aspetti della pesca dei PVS, come il controllo o la ricerca delle risorse. Conviene, pertanto, incentivare tali strumenti, includendoli tra le misure finanziate dal FEP.
Emendamento presentato da Elspeth Attwooll Emendamento 139
Articolo 25, paragrafo 1, comma 1 1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento
in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative.
1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), o in seguito a una decisione di arresto volontario delle attività di pesca che si traduca in una riduzione della capacità.
L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività diverse dallo sfruttamento
economico delle risorse di pesca.
Or. en Motivazione
Si veda l'emendamento 9 della relatrice, modificato per tener conto del fatto che un
peschereccio può cessare l'attività di pesca commerciale, ma può ancora essere utilizzato per altre attività connesse alla pesca, come la ricerca.
PE 357.979v04-00 48/165 AM\570521IT.doc
IT
Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 140
Articolo 25, paragrafo 1, comma 1 1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento
in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative.
1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione, la sua destinazione ad attività non lucrative o la costituzione di società miste.
Or. pt
Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos Emendamento 141
Articolo 25, paragrafo 1, comma 1 1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento
in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative.
1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività diverse dalla pesca, il suo affondamento controllato, la sua esportazione definitiva ad un paese terzo, la costituzione di una società mista o la
costituzione di una associazione temporanea di imprese.
Or. es Motivazione
Si deve ammettere una gamma più vasta di misure per una riduzione della flotta che permetta di mantenere l'occupazione e fungere da elemento di cooperazione con i paesi terzi.
AM\570521IT.doc 49/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna Emendamento 142
Articolo 25, paragrafo 1, comma 1 1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento
in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative.
1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione, la sua destinazione ad attività non lucrative o la sua esportazione definitiva ad un paese terzo con possibilità di pesca..
Or. es Motivazione
L'esportazione deve essere definitiva e il paese terzo deve avere reali possibilità di pesca.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 143
Articolo 25, paragrafo 2 Gli Stati membri possono inoltre fissare il
livello degli aiuti pubblici tenendo conto del miglior rapporto costi/efficacia sulla base di uno o più dei seguenti criteri obiettivi:
a) il prezzo del peschereccio sul mercato nazionale o il valore assicurato;
b) il fatturato realizzato dal peschereccio;
c) l’età del peschereccio e la sua stazza o potenza motrice espresse rispettivamente in GT o kW.
Gli Stati membri possono inoltre fissare il livello degli aiuti pubblici tenendo conto del miglior rapporto costi/efficacia sulla base del seguente criterio obiettivo:
a) l’età del peschereccio e la sua stazza o potenza motrice espresse rispettivamente in GT o kW.
Or. es Motivazione
Il criterio a) creerà discriminazioni tra gli Stati membri e anche tra le regioni, mentre il criterio b) può essere totalmente discriminatorio tra i pescherecci destinati alla demolizione.
PE 357.979v04-00 50/165 AM\570521IT.doc
IT
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 144
Articolo 26, paragrafo 1, comma 1 1. Nell’ambito dei piani nazionali di
adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto per l’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore pescatori e armatori per un periodo massimo di un anno, prorogabile di un anno.
1. Nell’ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto per l’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore pescatori e armatori per un periodo minimo di tre mesi e massimo di due anni, per tutto il periodo di programmazione.
Or. es Motivazione
L'arresto temporaneo è uno strumento sufficientemente utile per la riduzione dello sforzo di pesca che deve essere permesso in tutti i casi cui fa riferimento la lettera a) dell'articolo 23, ad eccezione dei piani esplicitamente destinati alla demolizione, e la sua durata deve essere flessibile per adattarsi alle varie situazioni.
Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos Emendamento 145
Articolo 26, paragrafo 1, comma 1 1. Nell’ambito dei piani nazionali di
adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto per l’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore pescatori e armatori per un periodo massimo di un anno, prorogabile di un anno.
1. Nell’ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto per l’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore pescatori e armatori per un periodo massimo di un anno, prorogabile di due anni.
Or. es Motivazione
Occorre considerare eventuali imprevisti che rendano necessaria la riscossione degli aiuti all'arresto temporaneo per un periodo più lungo. D'altra parte, non è accettabile una
riduzione permanente della capacità collegata, in modo obbligatorio, all'arresto temporaneo dell'attività.
AM\570521IT.doc 51/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos Emendamento 146
Articolo 26, paragrafo 1, comma 2 Le misure di arresto temporaneo
costituiscono misure di accompagnamento dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca finalizzati a conseguire entro due anni una riduzione di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca
risultante dall’arresto temporaneo.
soppresso
Or. es Motivazione
Occorre considerare eventuali imprevisti che rendano necessaria la riscossione degli aiuti all'arresto temporaneo per un periodo più lungo. D'altra parte, non è accettabile una
riduzione permanente della capacità collegata, in modo obbligatorio, all'arresto temporaneo dell'attività.
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 147
Articolo 26, paragrafo 1, comma 2 Le misure di arresto temporaneo
costituiscono misure di accompagnamento dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca finalizzati a conseguire entro due anni una riduzione di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca
risultante dall’arresto temporaneo.
soppresso
Or. es Motivazione
L'arresto temporaneo è una misure di riduzione dello sforzo. In taluni casi, ma non in tutti, può essere necessaria una riduzione di capacità complementare. Non c'è motivo per cui tale riduzione di capacità debba raggiungere i livelli dell'arresto temporaneo.
PE 357.979v04-00 52/165 AM\570521IT.doc
IT
Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward Emendamento 148
Articolo 26, paragrafo 1, comma 2 Le misure di arresto temporaneo
costituiscono misure di accompagnamento dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca finalizzati a conseguire entro due anni una riduzione di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca
risultante dall’arresto temporaneo.
soppresso
Or. en Motivazione
Un siffatto requisito rischia di dissuadere i pescatori dal partecipare al regime e
contrasterebbe con l'obiettivo stesso della disposizione, che potrebbe essere molto efficace nel breve termine o per scopi sperimentali.
Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci
Emendamento 149
Articolo 26, paragrafo 1, comma 2 Le misure di arresto temporaneo
costituiscono misure di accompagnamento dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca finalizzati a conseguire entro due anni una riduzione di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca
risultante dall’arresto temporaneo.
soppresso
Or. it Motivazione
Se non si elide questa parte del primo paragrafo, si esclude la possibilità di finanziare il fermo biologico annullando una delle ipotesi di regolazione e riduzione dello sforzo di pesca.
AM\570521IT.doc 53/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 150
Articolo 26, paragrafo 1, comma 2 Le misure di arresto temporaneo
costituiscono misure di accompagnamento dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca finalizzati a conseguire entro due anni una riduzione di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca
risultante dall’arresto temporaneo.
soppresso
Or. pt
Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna Emendamento 151
Articolo 26, paragrafo 1, comma 2 Le misure di arresto temporaneo
costituiscono misure di accompagnamento dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca finalizzati a conseguire entro due anni una riduzione di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca
risultante dall’arresto temporaneo.
soppresso
Or. es Motivazione
L'arresto temporaneo ha come obiettivo di evitare le riduzione permanente di capacità per cui non ha senso vincolarlo ad essa.
Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci
Emendamento 152 Articolo 26, paragrafo 4 4. La sospensione stagionale e ricorrente
delle attività di pesca non entra in linea di conto per la concessione di indennità o
soppresso
PE 357.979v04-00 54/165 AM\570521IT.doc
IT
pagamenti nel quadro del presente regolamento.
Or. it Motivazione
Se non si elide questo paragrafo, si esclude la possibilità di finanziare il fermo biologico annullando una delle ipotesi di regolazione e riduzione dello sforzo di pesca.
Emendamento presentato da Albert Jan Maat Emendamento 153
Articolo 26, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Gli Stati membri possono prevedere un risarcimento "una tantum" per i proprietari delle navi e per i pescatori nel quadro di piani di protezione delle risorse marine, quali, ad esempio, Natura 2000, se ciò comporta una riduzione della capacità di pesca.
Or. nl Motivazione
Il Fondo europeo per la pesca è finalizzato a garantire una pesca sostenibile e moderna.
Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci Emendamento 154
Articolo 26, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Gli Stati membri possono prevedere una compensazione una tantum a favore di armatori e pescatori nel contesto di
programmi di tutela delle risorse marine, quali Natura 2000.
Or. it Motivazione
Si prevede una compensazione a favore di armatori e pescatori per favorire la realizzazione di programmi nell'ambito di Natura 2000.
AM\570521IT.doc 55/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 155
Articolo 27, paragrafo 1, alinea 1. Il Fondo può contribuire al finanziamento
delle attrezzature:
1. Il Fondo può contribuire al finanziamento di investimenti alle flotte nelle condizioni seguenti:
Or. pt
Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez Emendamento 156
Articolo 27, paragrafo 1, lettera a) a) di cui all’articolo 11, paragrafo 5 del
regolamento (CE) n. 2371/2002;
a) che permettano adeguamenti per dotare i pescherecci di maggiori misure di sicurezza e migliori condizioni di lavoro e abitabilità.
La sostituzione dei motori sarà sovvenzionabile solo per motivi di sicurezza, risparmio di combustibile o maggiore compatibilità ambientale e sempre che resti escluso qualsiasi aumento della capacità di pesca;
Or. es Motivazione
I nuovi fondi per la pesca devono permettere un determinato adeguamento dei pescherecci per evitare il progressivo invecchiamento della flotta comunitaria. Tra queste migliorie, non possono restare escluse quelle che prevedono l'inserimento di nuove tecnologie, più rispettose dell'ambiente e con risparmio energetico.
Emendamento presentato da Philippe Morillon Emendamento 157
Articolo 27, paragrafo 1, lettera a) a) di cui all’articolo 11, paragrafo 5 del
regolamento (CE) n. 2371/2002;
a) nel contesto della modernizzazione o del rinnovo delle navi, al fine di migliorare la
PE 357.979v04-00 56/165 AM\570521IT.doc
IT
sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, purché gli investimenti non comportino un aumento della capacità di cattura della nave;
l'elenco degli investimenti sarà precisato secondo la procedura di cui all'articolo 99;
Or. fr Motivazione
Proposta volta a migliorare la sicurezza delle navi e dell'equipaggio e le condizioni di vita a bordo, a preservare la qualità dei prodotti nonché a ridurre i consumi energetici.
Emendamento presentato da Duarte Freitas Emendamento 158
Articolo 27, paragrafo 1, lettera a) a) di cui all’articolo 11, paragrafo 5 del
regolamento (CE) n. 2371/2002;
a) per la modernizzazione di cui all’articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CE) n.
2371/2002;
Or. pt Emendamento presentato da Margie Sudre
Emendamento 159
Articolo 27, paragrafo 1, lettera a) a) di cui all’articolo 11, paragrafo 5 del
regolamento (CE) n. 2371/2002;
a) nel contesto della modernizzazione o del rinnovo delle navi, al fine di migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, purché gli investimenti non comportino un aumento della capacità di cattura della nave;
Or. fr Motivazione
In materia di modernizzazione e di rinnovo delle navi, dovrebbero essere ammissibili agli aiuti tutti gli investimenti che non condizionano la capacità di pesca, segnatamente per motivi connessi alla sicurezza delle navi e degli equipaggi, alle condizioni di vita a bordo e alla qualità dei prodotti.
AM\570521IT.doc 57/165 PE 357.979v04-00
IT
Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos
Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos