• Non ci sono risultati.

Fonti di diritto derivato

Nel documento 2005 La televisionein Europa: (pagine 102-105)

Il diritto alla libertà di espressione

2.3 L’Unione europea (UE)

2.3.2 Fonti di diritto derivato

Al livello delle fonti di diritto derivato – direttive, regolamentazioni e decisioni già cita-te – i principali strumenti legali sono i seguenti:

La Direttiva “Televisione senza Frontiere” (TWF); la Direttiva sul Via Cavo e il Satellite;83

il Regolamento per la Rete e I Servizi di Comunicazione Elettronica (2002); la Regolamentazione comunitaria sulle Fusioni.84

Il diritto in materia di concorrenza

La Regolamentazione CE sulle Fusioni è uno dei principali strumenti del diritto comu-nitario antimonopolistico. Nel mercato attuale, i provvedimenti da esso derivanti sono molto significativi per il settore radiotelevisivo. (vedi paragrafo 6.3).

La Regolamentazione specifica per i media Gli aspetti tecnici

Il Diritto di concorrenza è importante anche per ciò che concerne le infrastrutture uti-lizzate per le trasmissioni radiotelevisive, sia che siano trasmesse via satellite, via cavo o in modo tradizionale o ancora altre forme di comunicazione elettronica. Il nuovo qua-dro regolamentare comunitario in materia - Il Regolamento per la Rete e i Servizi di Comunicazione Elettronica – è stato adottato nel 2002 per entrare in vigore negli Stati membri nel Luglio 2003.85Esso include quattro direttive e una decisione sulla politica in materia di spettro:

82La giustificazione addotta per questa regolamentazione di contenuto è che se ogni paese prevede delle proprie, specifiche norme sul contenuto, sarebbe davvero difficile per gli operatori del settore radio-televisivo esercitare al di là dei propri confini – essi dovrebbero conoscere e tener conto della legge di ogni singolo Stato UE in cui operano. Inoltre, l’UE ha cercato di creare un campo fornendo le stes-se regole bastes-se su determinati contenuti concernenti materie comuni a tutti gli stati membri.

83Direttiva del Consiglio 93/83/EEC del 27 Settembre 1993 per il coordinamento di alcune norme in material di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritra-smissione via cavo, O.J. L248/15, 6 Ottobre 1993, (d’ora in avanti, Direttiva Cavo e Satellite).

84Regolamento del Consiglio (CE) N. 139/2004 del 20 Gennaio 2004 per il controllo delle concen-trazioni tra le imprese, L24/1, 29 Gennaio 2004, (d’ora in avanti, Regolamento CE sulle fusioni).

85Maggiori dettagli sul Quadro regolamentare può trovarsi al sito: http://europa.eu.int/informa-tion_society/topics/telecoms/regulatory/new_rf/index_en.htm (accesso 30 Giugno 2005).

La Direttiva Quadro;86

La Direttiva Accesso;87

La Direttiva Servizio Universale;88

La Direttiva Autorizzazione;89

La Decisione sullo Spettro radio (vedi paragrafo 3.1).90

Sebbene l’ordinamento dei contenuti sia fuori dai suoi obiettivi, questo strumento qua-dro è nondimeno determinante per gli operatori del settore.91Ciò in quanto disciplina tutte le infrastrutture di trasmissione,92e conseguentemente regola le condizioni con cui i segnali vengono ricevuti e trasmessi. Per quanto attiene gli operatori, questa regola-mentazione prevede disposizioni sul “dovere obbligazionario”,93 come anche norme sul sistema di accesso condizionato e sulle “facilitazioni associative” per la televisione digita-le (vedi paragrafo 3.2.3).

Il contenuto della Regolamentazione

A livello comunitario, l’ordinamento specifico per i media si ritrova innanzitutto nella

86Direttiva 2002/21/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 Marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, L108/33, 24 Aprile 2002, Bruxelles, (d’ora in avanti Direttiva Quadro).

87Direttiva 2002/19/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 Marzo 2002 relativa all’ac-cesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime, L108/7, Bruxelles, 24 Aprile 2002, (d’ora in avanti Direttiva Accesso).

88Direttiva 2002/22/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 Marzo 2002 relativa al servi-zio universale e ai diritti degli utenti in material di reti e di servizi di comunicaservi-zione elettronica, L108/51, Bruxelles, 24 Aprile 2002, (d’ora in avanti, Direttiva Servizio universale).

89Direttiva 2002/20/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 Marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, L108/21, Bruxelles, 24 Aprile 2002, (d’ora in avanti Direttiva Autorizzazione).

90Decisione N. 676/2002/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 Marzo 2002 relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea, L108/1, Bruxelles, 24 Aprile 2002, (d’ora in avanti Decisione Spettro radio).

91Cfr.: l’art 5 della Direttiva Quadro: “[…]il presente quadro normativo non si applica ai contenu-ti dei servizi fornicontenu-ti mediante recontenu-ti di comunicazione elettronica che ucontenu-tilizzano servizi di comuni-cazione elettronica, come i contenuti delle emissioni radiotelevisive […].”

92Cfr: la definizione giuridica di “reti di comunicazioni elettroniche” nell’ Articolo 2(a) della Direttiva Quadro.

Direttiva TWF. Essa stabilisce gli standard minimi per cui il contenuto della regola-mentazione delle trasmissioni televisive degli Stati membri deve garantire. È stato intro-dotto per assicurare ciò che nel gergo comunitario si definisce come “libero mercato” nei servizi radiotelevisivi: un unico mercato europeo con regole comuni che facilitino la disposizione transfrontaliera sui servizi senza alcun ostacolo legislativo (dall’UE il siste-ma radiotelevisivo è visto come un “servizio”).

Prima dell’introduzione della Direttiva TWF era alquanto difficile per gli operatori euro-pei del settore poter trasmettere oltre i propri confini, ciò a causa delle diverse leggi con-template all’interno degli Stati membri. La direttiva quindi cerca di facilitare le trasmis-sioni transfrontaliere (di qui il suo nome) con la previsione di norme simili in un deter-minato ambito, disponendo che i Paesi non comunitari possano limitare la ritrasmissio-ne o ricezioritrasmissio-ne dei programmi dei Paesi UE per ragioni attiritrasmissio-nenti agli scopi della direttiva. Il suo principale fine è quello di facilitare la crescita di una potente industria radiotelevi-siva europea che possa misurarsi con la programmazione statunitense percepita come una minaccia alla cultura europea. Le sue disposizioni riguardano (vedi paragrafo 4):

eventi “predeterminati” di grande importanza per la società; regolamentazioni di quota;

pubblicità e sponsorizzazioni; protezione minori;

diritto di replica.

La Direttiva TWF si basa sul principio del “paese di origine”: gli operatori devono conformarsi solo alla legge del proprio ordinamento.94 Una volta che ciò si verifica, la programmazione trasmessa in un altro Stato membro non sarà soggetta a un secondo controllo in base alla legge dello Stato ricevente. La ritrasmissione può solo essere sospe-sa in circostanze eccezionali.95

Adottata nel 1989, la direttiva è stata per la prima volta rivista nel 1997 per accogliere gli sviluppi tecnologici e commerciali. La sua attuazione deve essere frequentemente monitorata attraverso un rapporto stilato dalla Commissione UE per il Parlamento euro-peo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale.96 Nel Gennaio 2003, la Commissione ha presentato il quarto rapporto contenente lo status dell’esecuzione della direttiva in tutti gli Stati membri.97 Dal 2003 si discute di una sua seconda revisione focalizzandosi sui seguenti aspetti:

94TWFD, art. 2(1).

95TWFD, art. 2a(2).

96TWFD, art. 26,

la regolamentazione dei contenuti audiovisivi; i dettagli nella regolamentazione della pubblicità;

il diritto ad informare e quello di trasmetter brevi reportage; la promozione della distribuzione e produzione dei programmi; misure di coregolazione nel settore media;

il trattamento di regolazione della televisione interattiva.98

La Commissione europea prevede di presentare la nuova versione della Direttiva “Televisione senza Frontiere” entro la fine del 2005.

Nel documento 2005 La televisionein Europa: (pagine 102-105)