La regolazione del settore radio TV
3. L A REGOLAMENTAZIONE TECNICA
5.2 Il finanziamento statale
Negli ultimi anni, grazie ai finanziamenti agli Stati da parte della Comunità europea, il servizio pubblico ha potuto fronteggiare meglio i concorrenti privati.157Questi ultimi hanno fatto appello alla Commissione europea perché questa chiarisca se il canone quale aiuto allo Stato, è incompatibile con le disposizioni del Trattato comunitario.158 La disputa inizia con la questione se il canone può essere qualificato come aiuto allo Stato secondo l’interpretazione dell’Articolo 87(1) del Trattato CE. Secondo tale
dispo-155Consiglio d’Europa, Raccomandazione N. R (96) 10.
15647 U.S.C. 396, così come modificato.
157Trattato CE, art. 87 e seg.
158Un elenco dei più recenti casi di aiuti allo Stato nel settore radiotelevisivo può trovarsi al sito http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/decisions/additional_docs.html (accesso 4 Agosto 2005).
sizione, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. Di contro gli operatori pubblici e gli Stati membri sostengono che il canone non attribuisce un vantaggio economico, in quanto esso è una mera compensazione per i costi aggiuntivi da sostenere per la realizzazione di specifici obblighi previsti dal Protocollo del Trattato di Amsterdam.159
In aggiunta a questa diatriba, vi è la controversia se la garanzia dell’aiuto agli Stati possa essere giustificata dal Trattato CE. In base a questo trattato, alcuni finanziamenti sono compatibili con il principio della libera concorrenza per la promozione culturale (Articolo 87(3)d), e possono essere giustificati se assolvono all’interesse economico gene-rale (Articolo 86(2)).160
La Commissione europea ha chiarito che, secondo quanto dispone l’Articolo 87(1), il canone è da considerarsi come aiuto allo Stato.161Dal suo punto di vista, tale interpre-tazione si giustifica alla luce dell’Articolo 86(2). Ad ogni modo, i requisiti a cui la Commissione fa riferimento per dimostrare che il canone rientri nell’ipotesi dell’Articolo 86(2) sono stringenti. La Commissione si aspetta che il servizio pubblico rispetti queste tre condizioni:
• I compiti degli operatori radiotelevisivi devono essere precisamente definiti dalle autorità nazionali come servizio di interesse economico generale (definizione); • gli operatori devono assolvere alle disposizioni di questo servizio (realizzazione); • i fondi statali non devono eccedere il costo netto di questo servizio, tenendo
conto delle entrate dirette o indirette derivanti dallo stesso. (proporzionalità).162
159Protocollo UE sul servizio pubblico radiotelevisivo(1997).
160A tal proposito, la Corte di Giustizia della Comunità europea ha stabilito che i finanziamenti sta-tali per gli operatori pubblici siano concessi solo se si verificano una serie di condizioni: che esi-stano doveri chiari per il servizio pubblico, che siano prestabiliti parametri per determinare la com-pensazione, che non ci sia sovracomcom-pensazione, e anche che l’operatore sia selezionato tramite pro-cedure non rigide o che la compensazione sia determinata in base ai costi di una tipica impresa ben gestita. Corte di Giustizia della Comunità europea, Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Caso C-280/00, 24 Luglio 2003.
161Cfr., ad esempio: Commissione europea, Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme sugli aiuti statali al settore pubblico radiotelevisivo, C320/5, Bruxelles, 15 Novembre 2001, par. 16 e succ., (d’ora in avanti, Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti agli Stati); Commissione europea, Decisione del 19 Maggio 2004 sulle misure N. C 2/2003 (ex NN 22/02) recepite dalla Danimarca con TV2/Danimarca, C(2004) 1814 definitivo, par. 56 e succ., (d’ora in avanti, Decisione TV2/Danimarca).
Il primo requisito costituisce il punto cruciale per accertare se le autorità forniscono più finanziamenti rispetto a quelli strettamente necessari per i costi del servizio pubblico.163 Infatti, la Commissione spinge per l’attuazione della Direttiva sulla Trasparenza164del servizio pubblico radiotelevisivo, in base alla quale gli Stati membri possono accedere agli aiuti solo se il servizio pubblico è definito precisamente e se il suo finanziamento è regolato in modo più trasparente. Ciò pone le basi per una sfida al sistema pubblico radiotelevisivo nei diversi Stati, in quanto la precisa definizione e determinazione dei compiti del servizio pubblico è spesso (ancora) carente (vedi paragrafo II.4.3).
Solo recentemente, la Commissione ha intrapreso specifiche azioni al riguardo. Il 3 Marzo 2005, la Commissione europea ha richiesto a Olanda, Irlanda e Germania di chiarire le politiche circa i fondi del sistema radiotelevisivo pubblico.165Nel caso della Germania, la Commissione ha promosso un’indagine riguardo la ARD e la ZDF.166 A seguito delle proteste degli operatori privati tedeschi, essa ha inoltrato al governo tede-sco un dettagliato questionario circa la sovvenzione dei servizi on line e l’acquisizione dei diritti sportivi da parte del servizio pubblico. Il governo ha risposto al questionario nel Maggio 2005, ponendo l’accento sul fatto che il canone non soddisfa i criteri fonda-mentali per qualificarlo come sussidio comunitario. Sulla base di ciò, tocca ora alla Commissione decidere se procedere aprendo un procedimento formale sull’illegittimità degli aiuti statali. Se così fosse – come sembra essere al momento in cui si scrive – il risul-tato di tale procedimento potrebbe avere un reale e considerevole impatto sui principi fondamentali del servizio pubblico, non solo in Germania ma in tutti gli altri Stati membri. Una decisione che va contro l’ARD e la ZDF minerebbe la giustificazione del-l’esistenza del canone e darebbe adito a quanto sostengono gli operatori privati, secon-do cui il servizio pubblico secon-dovrebbe essere confinato per gran parte in una nicchia senza profitto, escludendolo dai segmenti più popolari e redditizi del settore.
6.
IL CONTROLLO SULLA PROPRIETÀ DEI MEDIAA livello mondiale, così come in un contesto paneuropeo, la passata decade ha visto un incremento di una concentrazione delle proprietà dei media, che mette a rischio
l’esi-163Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti allo Stato.
164Commissione europea, Direttiva 80/723/EEC del 25 Giugno 1980 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, L195/35, 1980, ultima ret-tifica della Direttiva 2000/52/EC della Commissione del 26 Luglio 2000, L193/75, 2000, (d’ora in avanti, Direttiva Trasparenza).
165Cfr.: Commissione europea, rassegna stampa IP/05/250 del 3 Marzo 2005, consultabile sul sito: http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=9587, e anche le FAQ della Commissione sul soggetto, MEMO/05/73 del 3 Marzo 2005, consultabile sul sito: http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=9588 (entrambi accessibili dal 28 Agosto 2005).
stenza di un’ampia gamma di vedute e opinioni nel settore radiotelevisivo. Nell’UE, que-sto sviluppo è scaturito dall’applicazione del diritto sulla concorrenza, nonostante i con-tinui richiami per attuare una regolamentazione specifica sulla proprietà dei media.