La regolazione del settore radio TV
3. L A REGOLAMENTAZIONE TECNICA
3.2 Gli organi di controllo della televisione digitale
Mentre la digitalizzazione concepisce un modo più efficiente dell’utilizzo dello spazio delle frequenze, dall’altro lato introduce nuovi rischi per il pluralismo dei contenuti. Oltre agli attori esistenti, come gli operatori via cavo, via satellite e sistemi radiotelevisi-vi terrestri, il digitale crea opportunità per nuoradiotelevisi-vi operatori del mercato, che possono a loro volta diventare “guardiani” del sistema digitale. Questi sono i seguenti:
• operatori di servizi multiplex;
• produttori di equipaggiamento digitale (inclusi I decoder); • fornitori di interfacce applicative (API);
• fornitori di sistemi di accesso condizionati (CAS); • fornitori di guide di programmi elettronici (EPG).
Ciò che hanno in comune questi servizi è che una posizione dominante nel relativo mer-cato potrebbe risultare discriminante nei confronti di parti terze in relazione all’accesso a servizi tecnici particolari e per le condizioni di pagamento. Ulteriori problemi si pre-sentano se i fornitori di servizi sono integrati verticalmente al sistema e sono interessati, al tempo stesso, a divulgare i propri contenuti.
I servizi multiplex assicurano che i segnali digitali siano compressi in blocchi di trasmis-sione dati. Questi vengono sviluppati in centri di trasformazione digitale. A tal riguar-do, gli operatori potrebbero subire discriminazioni per il fatto che i programmi sono accorpati arbitrariamente in determinati bouquet digitali o, ancora, perché le informa-zioni di servizio addizionali sui loro programmi non sono compresi nel multiplex. In ambito europeo, tali servizi non sono soggetti ad una regolamentazione specifica. Se gli Stati nazionali non hanno legiferato sul multiplex, questo dovrà attenersi in via gene-rica al diritto sulla concorrenza. Nell’UE, nel caso in cui un operatore multiplex con-quisti una posizione dominante nel mercato è tenuto a rispettare sia i principi sanciti nell’Articolo 82 del Trattato CE, sia quelli presenti negli ordinamenti degli Stati mem-bri (ad esempio esso non può avvantaggiarsi della sua posizione per danneggiare parti terze).
Gli utenti devono possedere una televisione digitale o il segnale dovrà essere convertito in analogico da appositi apparecchi per poter vedere i programmi. Ciò è possibile sia attraverso un convertitore interno all’apparecchio televisivo, sia tramite un decoder esterno. Il diritto comunitario non impone regole sui decoder, bensì sull’hardware e il software utilizzati per la loro fabbricazione. Per gli Stati membri assume importanza il Quadro di Regolamentazione per la Comunicazione Elettronica e i Servizi (vedere para-grafo 2.3.2).
I segnali digitali possono essere decodificati in modo che solo gli utenti proprietari di un apparecchio decodificatore, come una smart card, possono vedere un dato programma. La tecnologia permette questo processo di criptazione/decriptazione tramite un sistema di
accesso condizionato (CAS).115In base a questa definizione, un CAS non prevede nessun pagamento per la decodificazione. Infatti, esso può essere applicato non solo alla pay tv, ma anche al sistema tradizionale. Il Quadro di Regolamentazione per la Comunicazione Elettronica e i Servizi prevede il CAS nella sezione “mezzi in dotazione”.116 Negli Stati membri, la Direttiva sull’Accesso, inter alia, obbliga gli operatori CAS ad offrire i servizi a tutti gli imprenditori del settore radiotelevisivo su base “equa, ragionevole e non discrimi-natoria”, compatibilmente al diritto comunitario sulla concorrenza.117
Le interfacce applicative (API) sono software che controllano i componenti hardware del decoder. I servizi digitali ricevibili con questo strumento includono generalmente non solo la tv digitale, ma anche una guida elettronica ai programmi (EPG) e un’am-pia varietà di applicazioni multimediali. Se questi servizi vengono offerti da fornitori diversi, gli strumenti tecnologici in dotazione possono comunque mutare, ed è com-pito delle API far sì che essi possano essere ricevuti e processati dal decoder digitale. In osservanza alla Direttiva Accesso, le autorità di regolamentazione nazionale degli Stati membri hanno la facoltà di imporre agli operatori di fornire l’accesso alle API in modo equo, ragionevole e non discriminatorio.118La Direttiva Quadro prevede che gli Stati membri incoraggino gli operatori di servizi televisivi digitali a offrire il libero uti-lizzo delle API e, contemporaneamente, far sì che gli addetti propongano in modo tra-sparente tutte quelle informazioni necessarie alla loro installazione.119 Inoltre, essa
115L’articolo 2(f ) della Direttiva Quadro definisce il Caf: “qualsiasi misura e/o intesa tecnica secon-do la quale l’accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale”.
116L’articolo 2(e) della Direttiva Quadro definisce “risorse correlate”, le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi.”
117Le disposizioni sul sistema d’accesso condizionato(CAS) si possono trovare nell’articolo 6 e nel-l’allegato I Parte I della Direttiva Accesso. Sebbene né l’art. 6 né nel-l’allegato I Parte I della direttiva danno una linea interpretativa su cosa si debba intendere per “termini equi, ragionevoli e non discriminatori”, altre disposizioni della Direttiva fanno luce sul requisito della non discriminazio-ne. L’art. 9(2) afferma che se un operatore è tenuto al rispetto dell’obbligo della non discrimina-zione, le autorità garanti nazionali possono richiedere che essi pubblichino un’offerta standard ai potenziali clienti. Tale standard deve fornire una “distinta” previsione sui servizi, per es. non si deve pretendere dal cliente alcun pagamento per gli impianti e i servizi che non sono necessari per il servizio richiesto. Lo standard offerto deve inoltre suddividersi in diverse componenti in relazioni alle esigenze di mercato, le quali devono essere offerte a un prezzo specifico. Inoltre, l’articolo 10(2) stabilisce che gli operatori devono rispettare gli obblighi di non discriminazione per appli-care condizioni uguali in circostanze uguali agli altri operatori che forniscono gli stessi servizi e for-nire servizi e informazioni agli altri alle stesse condizioni e con la stessa qualità prevista per i pro-pri o per quelli dei consociati o dei partner.
118Direttiva Accesso. art. 5(1)(b), insieme all’Allegato I, Pt II.
autorizza la Commissione europea a stilare una lista di misure standard e/o specifiche (da qui in poi, Lista Standard 2002) utili come base per sviluppare un’armonizzazio-ne un’armonizzazio-nella fornitura dei mezzi in dotazioun’armonizzazio-ne.120 Questo elenco è stato istituito nel Dicembre 2002 e concerne anche le API.121 L’interfaccia comune menzionata nella lista è la piattaforma multimediale (MHP) su cui l’insieme degli operatori digitali (DVB), altri operatori europei, regolatori e produttori si sono accordati. Si è discusso a lungo se questa interfaccia standard debba essere obbligatoria. Allo stato attuale, MHP non è vincolante nella legislazione europea. Riguardo alla Direttiva Quadro, si incoraggia l’utilizzo delle misure standard specificate nella lista,122 senza che queste siano imposte agli Stati membri. In una comunicazione del Luglio 2004, la Commissione ha confermato che non vi è attualmente l’intenzione di rendere vinco-lanti questi standard comunitari.123 Di conseguenza, attualmente non è stato stipula-to nessun sistema API specifico, né su piattaforma multimediale MHP né su nessun altro sistema.
Nell’era digitale, le guide elettroniche ai programmi (EPG) sostituiscono le guide televi-sive tradizionali (ad esempio quelle stampate). Molto simili ai programmi di navigazio-ne su Internavigazio-net, le EPG aiutano l’utente ad orientarsi navigazio-nella moltitudinavigazio-ne di differenti cana-li presenti nella tv digitale e a scegcana-liere il programma. A questo proposito, le EPG pos-sono essere di due tipi. Innanzitutto un operatore può gestire la propria guida per con-durre il ricevente attraverso il pacchetto digitale della sua programmazione. In secondo luogo, un provider di piattaforma, come un satellite o una rete via cavo può offrire una EPG che non fornisca solo informazioni sui canali o su un determinato pacchetto digi-tale, bensì informi i clienti su tutta l’offerta della piattaforma. Naturalmente, gli opera-tori dovranno accedere ad una EPG di ordine superiore. Oltre al prezzo, un altro fatto-re di cui essi devono tener conto è l’ordine dei programmi in lista. Vi è una forte consa-pevolezza, specialmente tra gli operatori privati, che in una televisione multicanale, la loro posizione sulle guide elettroniche influenzi gli utenti. Nella contrattazione con gli operatori di rete via cavo che offrono la propria EPG, le imprese radiotelevisive spesso specificano nei contratti la loro posizione nella lista.
In base al Quadro di Regolamentazione per la Comunicazione Elettronica e i Servizi, anche le EPG sono trattate come “mezzi in dotazione”. Di rilevante importanza nella Direttiva sull’Accesso stabilisce per le EPG, così come per le API, che gli Stati membri possono obbligare gli operatori EPG a fornire accesso ai loro mezzi in modo equo,
ragio-120Direttiva Quadro. art. 17.
121Elenco degli standard e/o specificazioni per le reti di comunicazione elettroniche, servizi e risorse correlate, 2002, C331/47.
122Scopo delle disposizioni dell’art. 17(2) della Direttiva Quadro.
123Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull’interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi, COM (2004)541 definitivo, 30 Luglio 2004, Bruxelles, p. 7.
nevole e non discriminatorio.124Le EPG appartengono anche ai “mezzi in dotazione” anche per ciò che riguarda la disposizione sulla standardizzazione contemplata nella Direttiva Quadro.125 A differenza delle API, le EPG non sono menzionate nella lista degli standard del 2002. Va notato inoltre che gli aspetti sostanziali e formali dell’EPG non sono regolati dal Quadro di Regolamentazione per la Comunicazione Elettronica e i Servizi.126In particolare è lasciato alla discrezione degli Stati membri se e come essi vogliono accertarsi sulla presenza di garanzie per determinati contenuti nei programmi, come nei canali del servizio pubblico televisivo, in modo da essere appropriatamente accessibili via EPG. Ciò significa, inter alia, che la regolamentazione comunitaria non pregiudica la capacità degli Stati membri di approntare speciali disposizioni per elenca-re l’oggetto dei programmi del servizio pubblico.
4. L
A REGOLAZIONE DEI CONTENUTIIl settore radiotelevisivo deve accrescere la libertà di espressione, di opinione e d’infor-mazione.127Ciò nonostante, questi diritti fondamentali – di cui sono portatori diverse parti, quali gli operatori del settore, i giornalisti e i destinatari di informazioni – non possono essere esercitati senza considerare i conflitti che sorgono tra essi stessi e senza bilanciarli con altri legittimi diritti o interessi, quali la promozione culturale, le diversità linguistiche o la protezione dei minori. La regolamentazione dei contenuti si rende dun-que necessaria per risolvere dun-questi tipi di conflitti.