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Fungibilità tra moneta e benefit

Nel documento Welfare aziendale e reti d'impresa (pagine 78-82)

3. Il caso italiano: welfare aziendale, benefit e fiscalità

3.2 Verso un welfare di produttività

3.2.3 Fungibilità tra moneta e benefit

La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta, tra l’altro, sul “salario di produttività”, rendendo stabile l’agevolazione fiscale relativa alla detassazione di questi ultimi e prevedendo la possibilità trasformare il premio di produttività in servizi di welfare aziendale conservando il beneficio fiscale della detassazione per il lavoratore e decontribuzione per il datore di lavoro.

La legge finanziaria per il 2008 (legge. 24 dicembre 2007, n. 247), ha introdotto una misura di decontribuzione sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello.

Per il triennio 2008-2010 è stato concesso, in via sperimentale e a domanda delle aziende, un’agevolazione contributiva consistente nella diminuzione del 25% di contribuzione a carico del datore di lavoro sul premio erogato al lavoratore, nei limiti di copertura delle risorse finanziarie attribuite ad un fondo appositamente istituito presso il Ministero del lavoro72.

Siffatto beneficio è stato prorogato per il 2012 in merito alle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico dell’impresa, o ad ogni elemento considerevole ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

72 L’ importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio è stato stabilito entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita. La dotazione finanziaria, pari a 650 milioni di euro annui, è così ripartita: il 62,5% per la contrattazione aziendale ed il 37,5% per la contrattazione territoriale. Le modalità di attuazione ed i criteri di ammissione alla misura agevolativa sono definiti tramite decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

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Infine, l’art. 4, comma 28, della legge n. 92 del 2012 ha soppresso il carattere sperimentale dell’agevolazione contributiva.

Il decreto ministeriale 4 febbraio 2014 ha confermato la decontribribuzione delle somme erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, collegate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante allo scopo del miglioramento della competitività aziendale73.

In merito alla quantificazione del beneficio, i datori di lavoro ottengono uno sgravio sui contributi previdenziali nella misura di 25%, mentre i lavoratori beneficiano di una riduzione totale dei contributi a loro carico74.

Anche le norme sulla detassazione della parte di salario legato alla maggiore produttività hanno subito dal 2008 un’evoluzione continua: dall’accesso libero nel 2008, alla norma che prevedeva la presenza indispensabile di un accordo decentrato nel 2011, fino al decreto della Presidenza del Consiglio del 22 gennaio 2013, che ha stabilito dei requisiti ben precisi per l’ottenimento del vantaggio fiscale.

Il tentativo operato da parte del Legislatore per incentivare la contrattazione di secondo livello si è però arginato di fronte alla nascita di accordi fotocopia che non hanno nessuna rilevanza dal punto di vista della produttività, anzi in molti casi presentano dei tratti piuttosto elusivi.

A ciò è derivato l’emanazione di un decreto nel 2013 sulla detassazione che ha inasprito i requisiti necessari per l’ottenimento del beneficio.

Le disposizioni del citato decreto prevedono che le somme erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure, dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono assoggettate ad un’imposta

73 I fondi a disposizione per la decontribuzione, per l’anno di competenza 2013, sono stati pari a 607 milioni di euro. È da notare che questo stanziamento è inferiore rispetto a quello di 650 milioni di euro previsto dalla l. n. 247/2007, reso strutturale dalla l. n. 92/2012. Infatti, la l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 249 (legge di stabilità per il 2013) ha disposto la riduzione del Fondo per la decontribuzione di 43 milioni di euro per il 2014, al fine di consentire i ricongiungimenti pensionistici a titolo gratuito.

74 Relativamente agli adempimenti procedurali da rispettare per accedere al beneficio, era a cura del datore di lavoro (o dell’associazione datoriale) il deposito dei contratti aziendali o territoriali presso la direzione territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 28 giugno 2014). Inoltre, i datori dovevano inoltrare all’INPS in via telematica l’apposita domanda di ammissione allo sgravio.

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sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, tale agevolazione si applica soltanto per ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2012, a euro 40.000.

La retribuzione di produttività per ogni singolo dipendente che poteva beneficiare dell’agevolazione fiscale non poteva comunque essere complessivamente superiore ad euro 2.500 lordi.

L’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha previsto per il 2013 uno stanziamento di risorse per la detassazione del salario pari a 950 milioni di euro.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 ha definito come retribuzione di produttività le voci retributive erogate in esecuzione di contratti con esplicito riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione oppure, in alternativa, le voci della retribuzione in attuazione di contratti che prevedano l’attivazione perlomeno di una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento: ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili; introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie; attuazione di misure rivolte a rendere compatibile l'utilizzo di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori; messa in opera di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

Per l’anno d’imposta 2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio ha confermato le modalità di accesso e l’ambito di applicazione della detassazione già disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’anno precedente.

Ci sono state solo poche novità rispetto all’anno precedente: l’innalzamento ad euro 3.000 lordi dell’importo di retribuzione di produttività agevolabile; un nuovo plafond di risorse destinate allo sgravio fiscale pari a 905 milioni di euro.

Per il 2015 non sono state invece adottate misure in tema di detassazione e decontribuzione.

La legge di Stabilità 2016 in merito ai salari di produttività ha ripristinato la detassazione sopra descritta, nella forma dell’imposta sostitutiva del 10%, rendendola strutturale.

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In base alla citata legge è possibile usufruire del beneficio fiscale per le quote di retribuzione percepite in esecuzione di contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale per i titolari di reddito da lavoro non superiore a 50.000 Euro con la tassazione agevolata nel limite di 2.000 euro lordi annui.

Le quote salariali che possono fruire del vantaggio fiscale sono quelle variabili legate ad aumenti di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Viene, anche, specificato che i contratti collettivi dovranno prevedere criteri di rilevamento e verifica degli anzidetti obiettivi, il cui conseguimento dovrà essere accertabile in modo oggettivo tramite il riscontro di indicatori numerici o di altro genere.

È importante, infine, evidenziare che rispetto alle precedenti norme in materia di detassazione, i nuovi criteri appaiono oggi più chiari, anche in virtù della loro riproposizione nella scheda allegata al decreto che le aziende sono obbligate a compilare all’atto del deposito del contratto presso la direzione territoriale del lavoro. Insieme al beneficio fiscale per i premi di risultato, il decreto prevede anche lo sgravio delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa e i premi “welfarizzati”, insieme a un aumento del limite annuo fino a 2.500 euro delle somme detassabili nel caso di contratti collettivi che regolano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

In merito alla così detta “welfarizzazione” la legge di stabilità prevede che le somme ed i valori di cui all’art. 51, commi 2, e 3, del TUIR non concorrono al reddito di lavoro dipendente nel caso in cui questi siano fruiti in sostituzione, in tutto in parte delle somme del premio di produttività così come regolamentato dalla legge di stabilità e attuato dal decreto interministeriale del 25 marzo 2016.

Infine, la legge di Bilancio 2017 ha esteso, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo la predetta detassazione, nello specifico, la manovra 2017 ha previsto:

o l'innalzamento dei limiti di reddito dei lavoratori dipendenti che possono

beneficiare dell’agevolazione, da 50mila a 80 euro annui;

o l'incremento degli importi dei premi agevolabili a 3mila euro, anziché 2mila

come precedentemente stabilito, e a 4mila euro, e non più 2.500, in caso di premio erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

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La possibilità di convertire tutto o parte del premio in servizi di welfare non è però lasciata alla libera disposizione delle parti essendo soggetta alla condizione che sia la contrattazione collettiva di secondo livello ad accordare al dipendente la facoltà di scegliere se ricevere i premi in denaro o in beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR.

Nel documento Welfare aziendale e reti d'impresa (pagine 78-82)