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Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa

Nel documento Welfare aziendale e reti d'impresa (pagine 32-35)

2. Il “modello Luxottica”: le nuove caratteristiche del welfare aziendale

2.2 I contenuti del welfare aziendale all’interno di un nuovo modello

2.2.2 Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa

Nei precedenti paragrafi si è illustrato come le prime forme di previdenza e assistenza sanitaria in Italia aventi origine all’interno dell’azienda si siano sviluppate già nel XIX secolo.

Tali esperienze hanno avuto una diffusione non omogenea a volte limitata ad aziende di grandi dimensioni oppure a determinati settori produttivi.

Negli anni Novanta, in contemporaneità con le riforme delle pensioni pubbliche, a fianco al sistema previdenziale tradizionale nasce la previdenza integrativa o complementare.

Essa è costituita prima di tutto dai fondi di categoria (o “negoziali”) chiusi, l’adesione ai quali è consentita solo ai membri di una categoria produttiva o occupazionale.

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I fondi chiusi sono poi affiancati dai piani pensionistici individuali (PIP, piano individuale pensionistico di tipo assicurativo), ai quali tutti i cittadini possono aderire attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative, e dai fondi pensionistici “aperti”, a metà fra i fondi chiusi e i piani individuali, ai quali possono aderire tutti i cittadini31. Nel ambito del welfare aziendale, la realtà predominante è quella dei fondi chiusi di origine negoziale, creati negli anni Novanta dalle parti sociali e da queste gestiti in modo paritario negli organismi di governance interna.

A questi fondi possono aderire solo i lavoratori appartenenti al settore produttivo di appartenenza, così come regolamentato nei contratti collettivi di riferimento – solitamente la quota obbligatoria minima di versamento contributivo prevista CCNL di è di circa il 3-4% della retribuzione.

Gli esempi più famosi sono il fondo Cometa per i metalmeccanici e Fonchim per il settore chimico-farmaceutico.

Accanto a tali fondi possono poi coesistere fondi negoziali aventi carattere territoriale che raggruppano i lavoratori appartenenti allo stesso ambito geografico e allo stesso settore merceologico o anche a diversi settori produttivi.

Inoltre va evidenziato che la previdenza complementare usufruisce di un vantaggio fiscale che consiste nella deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare32.

Sia l’assistenza sanitaria che quella previdenziale possono essere pubbliche o private. In letteratura vengono individuate tre categorie di forme assicurative di carattere privato distinte in base al ruolo che queste ricoprono nel sistema sanitario in relazione all’assistenza pubblica33.

Nel dettaglio, possono essere individuate tre forme assicurative:

- sostitutive, che coprono gruppi della popolazione esclusi o che si possono escludere, per propria scelta, dal sistema di assistenza sanitaria pubblica;

31 Si veda A. TURSI, op. cit., 2012, M. SQUEGLIA, La «previdenza contrattuale»: un modello di nuova

generazione per la tutela dei bisogni previdenziali socialmente rilevanti, Tesi di Dottorato, 2014, Università degli

Studi di Bergamo, R. VIANELLO, La previdenza complementare nel sistema della previdenza sociale, Cedam, Padova, 2005, CANDIAN A.D., I fondi pensione, IPSOA, Milano, 1998, R. PESSI, Previdenza pubblica e

previdenza integrativa, in

32 Si veda S. NERI, I fondi previdenziali e sanitari nel welfare aziendale, in La rivista delle politiche sociali, 2012 n.3, 129-144, A. TURSI, op. cit., 2012.

33 Sul punto si veda S. THOMSON, T. FOUBISTER, E. MOSSIALOS, Financing Health Care in the European Union. Challenges and Policy Responses, in Observatory Studies Series n. 17, European Observatory on Health Systems and Policies, 2009.

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- complementari rispetto al sistema pubblico, andando a coprire la spesa di quei servizi che la sanità pubblica dovrebbe garantire, ma che di fatto somministra in maniera insufficiente, oppure garantendo ai cittadini rimborsi per le forme di compartecipazione alla spesa da loro sostenuta;

- supplementari, quindi aggiuntive rispetto all’assistenza pubblica, assicurando tempi più rapidi di accesso alle prestazioni oppure una migliore qualità percepita dell’assistenza.

L’assistenza privata prevede due tipi di istituti: i fondi sanitari integrativi e le assicurazioni sanitarie commerciali.

La differenza tra questi due istituti è individuabile in primo luogo nella non finalità di lucro dei fondi (diversamente dalle assicurazioni), che forniscono prestazioni integrative rispetto al sistema pubblico con logiche non rivolte al profitto.

In secondo luogo, mentre le assicurazioni operano in base a principi attuariali secondo cui i premi sono fondati su stime probabilistiche relative alle frequenze e al costo dei sinistri, i fondi si fondano sulla solidarietà tra i gruppi aderenti.

Per fondi sanitari (integrativi) si intendono quei fondi, fiscalmente agevolati, che forniscono prestazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal servizio sanitario pubblico.

In base alla normativa attuale i fondi sanitari appaiono come forme di mutualità volontaria di natura integrativa rispetto al Servizio sanitario nazionale (SSN).

Tali fondi possono coprire “prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati”; prestazioni fornite dal SSN “comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogati in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri”; “prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito”.

I fondi sanitari integrativi, come i fondi pensione, possono essere “chiusi” (iscrizione riservata agli appartenenti ad un settore produttivo, categoria professionale o azienda) o “aperti” (iscrizioni aperte a tutti i cittadini) e possono avere una molteplicità di fonti istitutive: contratti e accordi collettivi tra le parti sociali; accordi tra lavoratori

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autonomi, liberi professionisti e/o loro associazioni; regolamenti di Regioni ed altri enti territoriali e locali; delibere di organizzazioni non lucrative operanti nei settori dell’assistenza socio-sanitaria; iniziativa di società di mutuo soccorso riconosciute dallo Stato o da altri soggetti pubblici e/o privati, a condizione che prevedano l’esplicita l’obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari categorie di soggetti.

Le prestazioni coperte dai fondi sono state allargate negli ultimi anni.

Tutti coprono, almeno parzialmente, le spese per visite specialistiche, prestazioni diagnostiche, ricoveri ospedalieri, prestazioni oculistiche e odontoiatriche e per i ticket. In ottica di welfare aziendale è maggiormente diffuso l’utilizzo di fondi sanitari integrativi aziendali, mentre sono inferiori i casi nei quali l’assistenza sanitaria integrativa è realizzata tramite polizze sanitarie fornite dalle compagnie di assicurazione.

Inoltre, vi è la propensione delle aziende di incrementare in sede di contrattazione integrativa la quota di contribuzione ai fondi sanitari fissata dai contratti nazionali, in sostituzione almeno parzialmente degli aumenti salariali.

I contributi di assistenza sanitaria versati ai fondi o ad enti e casse aventi esclusivamente finalità assistenziale realizzati sulla base di accordi di categoria o aziendale sono fiscalmente deducibili.

Nel documento Welfare aziendale e reti d'impresa (pagine 32-35)