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Il futuro: il disegno di legge Orlando

In vista del prossimo avvio dell'esame del disegno di legge di iniziativa governativa (n.2798/C "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo oltre che all'ordinamento penitenziario per per l'effettività rieducativa della pena"), presentato alla Camera il 24 Dicembre 2014 che coniene una delega al Governo per la "risistemazione organica dell'ordinamento penitenziario per l'ordinamento penitenziario", è stato creato un working paper "Carceri: materiali per la riforma", raccolta di contributi di studiosi, magistrati, avvocati, esponenti dell'amministrazione penitenziaria e dell'associazionismo civile che si dedica al mondo del carcere, curato da Glauco Giostra.

I contributi chiaramente richiamano e sono scanditi in base ai criteri di

91 F.FIORENTIN, "Appunti in tema di riforma della disciplina degli artt. 4 bis e 41 bis della legge del 26 Luglio 1975, n. 354", in Giust. Pen., anno 2003, III, c, secondo il quale, anche dopo la legge n.279/2002 rimangono intaccate le riserve "in ordine alla messa a regime di uno strumento emergenziale di particolare afflittività e al suo utilizzo per finalità di polizia, estranee alla logica del recupero del soggetto e alla finalizzazione rieducativa della pena", ivi, c.444-445.

delega elencati nell'art. 26 del disegno di legge. Tra tutti vorrei fare brevemente riferimento a dei punti già richiamati precedentemente come criticità, per vedere quali siano gli aspetti problematici ancora oggi evidenziati.

In relazione alle misure alternative, si è innanzitutto avvertita l'esigenza di modificare la direttiva in modo da accentuare la finalità risocializzante assegnata all'esecuzione della pena, dal precetto Costituzionale (art. 27 comma 3 della Cost.), abbandonando l'idea di utilizzare le misure alternative come strumenti per ridurre la tensione detentiva mediante l'uscita dal carcere e tenedere invece alla visione che evita l'ingresso in carcere. L'intero assetto ordinamentale dovrebbe dunque essere riorientato ; altro punto su cui incidere, nonostante la genericità della delega, è sicuramente la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, prevedendo una sortà di progressività trattamentale. Sul piano sostanziale si dovrebbe incidere sui meccanismi procedurali che ne regolano le modalità di richiesta e concessione. Ci sono poi state delle proposte volte all'implementazione del contenuto direttivo della delega per ricomprendervi anche altri aspetti, quali: la disciplina di alcuni benefici penitenziari e del procedimento di sorveglianza e la fissazione di alcunni limiti pena, quale quello per l'accesso all'affidamento in prova, che sia fissato a 4 anni. Molti suggerimenti si muovono poi anche nell'ottica di eliminare preclusioni e automatismi in tema di alternative.

In relazione alle attività riparative, si è posta in luce l'opportunità di ricollocare percorsi di mediazione volti al tentativo di riparazione/conciliazione della vittima e l'autor del reato attualmente correlati alla fase dell'esecuzione , a distanza cronologica spesso notevole con il fatto. Se questo senza dubbio può rivelarsi favorevole al percorso di revisione critica del condannato, lo stesso non piò dirsi della vittima che tende a sviluppare invece meccanismi difensivi di

rimozione e di rifuto di contatti con l'autore. Più favorevoli prospettive vengono invece annesse alla mediazione in fase esecutiva che si realizzi in forme che non contemplino il contatto diretto tra vittima e autore: il coinvolgimento di rappresentanti delle isituzioni e della società civile o forme di riparazione indiretta. Si porpongono anche sanzioni penali autonome "anche per scongiurare il rischio di confusione tra il profilo riparativo e le pratiche della mediazione penale".

Anche il lavoro è portato sul tavolo di lavoro. Fiorentin scrive:"La bozza di delega intesa alla valorizzazione del lavoro quale preminente attività di rieducazione, di ricostituzione della dignità sociale compromessa e di responsabilizzazione del soggetto, è salutata con unanime favore , anche quale occasione per mutare un quadro oggi sconsolante, caratterizzato da una bassissima percentuale di accesso dei detenuti alle attviità lavorative, a causa delle'elevata onerosità del sistema di gestione lavoro. Si promuove l'integrazone della delega nel senso di promuovere l'increemento delle opportunità di lavoro dia retribuito che prestato a titolo di volontariato, anche recuperando il ruolo e la funzionalità della cassa ammende. L'intevento riformatore potrebbe attingere all'esperienza di altri paesi europei che pur retribuendo in maniera dignitosa il lavoro penitenziario, compensano in larga misura tali importi con quanto dovuto dal detenuto a titolo di spese di mantenimento in carcere. Alcuni propongono di sganciare le mercedi dai C.C.N.L. Stabilendo un compenso "sostenibile" per il sistema e che consenta a un maggior numero di pesone di lavorare; altri incentivano il ricorso alle imprese di lavoro agendo direttaente sul costo del lavoro penitenziario. La valenza rieducativa del carcere dovrebbe scoraggiare l'utilizo dell'attuale criterio della mera rotazione dei detenuti per posti disponibili rivitalizzando il ruolo della commissione di cui all'art. 20 ord. Pen; l'obiettivo della

risocializzazione dovrebbe ancora essere perseguito migliorando il dialogo tra il modno del lavoro esterno e il carcere, affinchè i detenuti acquisicano abilità e competenze professionali da utilizzare poi all'esterno. Si propne ancora l'impiego del lavoro dei detenuti in attività di concreto valore morale e sociale, per poter essere responsabilizzati e acquisire maggior autodeterminazione. Ancora l'impiego in progetti di impegno territorielae da svolgere a titolo di volontariato, anche costituiendo nuclei per la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico, di slavaguardia dell'ambiente. Il tutto supportata dalla garanzia della copertura assicurativa, e favorita mediante incentivi. Si avverte inoltre la necessità di superare l'attuale modulazione restrittiva della detenzione domiciliare, per poter esercitare l'attività lavorativa oltre gli angusti limiti imposti dalla disciplina codicistica. In fine si proseptta che una grande rivalutazione del lavoro penitenziario venga fatta proprio dall'agenzia per il lavoro penitenziario i cui compiti vanno dall'erogazione di sostegni finanziari alle imprese al dialogo con il mondo dell'imprenditoria e alla collaborazione on il DAP. Come punto della delega troviamo poi ancora: "h) riconoscimento del diritto alla affettività delle persone detentute e delle condizioni generali per il suo esercizio". Questa sensibilità muove dal riconoscimento dell'affettività come diritto fondamentle dell'individuo , che trova senza dubbio epsressione nella famiglia tradizionale, ma che va anche oltre a questa, in quanto espressione di una personalità sia individuale che sociale. E' stata poi avvertita l'esigenza di modulare l'ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze dei detenuti minorenni.

CAPITOLO 3

"L’uomo nasce libero e ovunque è in catene"

(Contratto sociale, Rousseau)

UNA SOCIETA' SENZA CARCERE?