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Dalle garanzie introdotte con la l n 300/1970 alle recenti modifiche

CAPITOLO I: MANSIONI, QUALIFICHE, CATEGORIE E

5. Dalle garanzie introdotte con la l n 300/1970 alle recenti modifiche

Nel 1970 la situazione si trasforma radicalmente con l'emanazione dello Statuto dei Lavoratori 64, il quale attraverso l'articolo 13 prevede l’abrogazione della precedente disciplina posta dall'art. 2103 cod. civ. e riscrive una tutela del lavoratore subordinato, senza dubbio più incisiva. Nello specifico l'articolo 13 prevede che: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto

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BROLLO, op. cit., p.13.

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contrario è nullo.”

La nuova norma innanzitutto conferma un principio già presente nella vecchia disciplina, ossia quello di contrattualità delle mansioni, e fissa dei limiti precisi all’esercizio dello ius variandi, prevedendo la possibilità di un mutamento in melius (“adibizione alle mansioni della categoria superiore che abbia successivamente acquisito”) e di una mobilità verso mansioni equivalenti, andando invece implicitamente ad escludere qualsiasi tipo di mutamento in peius.

Proprio quest'ultimo aspetto rappresenta la novità più importante introdotta dal legislatore statutario, che affermando la nullità dei patti contrari sancisce l'inderogabilità della disciplina, impedendo così che il lavoratore possa essere adibito a mansioni inferiori, pure in presenza del suo consenso, come invece avveniva alla stregua della disciplina originaria65.

Altra novità si ha nell'ambito della mobilità orizzontale, e consiste nel nuovo riferimento alle "mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte”, mentre la norma ante statuto si riferiva solamente alle "mansioni diverse". Viene dunque alla luce il criterio dell’equivalenza, che costituirà il punto nodale di questa disciplina, strettamente collegato alla tutela della professionalità, intesa come quel patrimonio professionale acquisito dal lavoratore, e come livello di competenza ineludibile, che consente allo stesso un continuo miglioramento professionale66.

La disciplina sancita dall’art. 2103 cod. civ. nella versione statutaria resiste per ben quarantacinque anni, finché il Governo Renzi nel 2015, con l’art. 3 del d.lgs. n. 81 non ne cambia notevolmente la ratio e i contenuti.

La norma riformata dal Jobs Act, analogamente alle precedenti versioni conserva il riferimento alle mansioni di assunzioni ed alle mansioni

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Vedi paragrafo precedente.

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G. ZILIO GRANDI - E. GRAMANO, La disciplina delle mansioni prima e dopo il Jobs Act, Giuffrè Editore, 2016, p.33.

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corrispondenti all'inquadramento superiore che il lavoratore abbia successivamente acquisito.

La prima importante differenza è stata introdotta nella disciplina della mobilità orizzontale, e riguarda la sostituzione del criterio dell’equivalenza con il criterio del livello di inquadramento e della categoria legale, effettuata con l’obbiettivo di superare la staticità professionale determinata dal precedente criterio, e prevedendo quindi la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni che possono favorire l’acquisizione di nuove competenze e abilità, pur sempre nel rispetto dei nuovi limiti legali stabiliti, in quanto queste devono essere riconducibili allo “stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte” .

Come vedremo però, l’assenza nel nuovo testo del termine equivalenza, non può essere interpretata come una totale scomparsa della stessa, semplicemente si è passati “dalla tutela dello specifico bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite nella fase pregressa del rapporto di lavoro ad una tutela della professionalità intesa in senso più generico, tarata sulla posizione formale occupata dal lavoratore in azienda, in virtù del sistema d’inquadramento”67.

Una seconda novità rispetto alla disciplina anteriore, e senza dubbio la più importante, è costituita dalla possibilità di assegnare il prestatore di lavoro a mansioni inferiori nel caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla sua posizione, nelle ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi, e nel caso venga stipulato un accordo individuale nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.

Solo quest’ultima ipotesi costituisce una vera e propria fattispecie di

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M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3), in F. CARINCI (a cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo ius variandi, ADAPT

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demansionamento legale in quanto può determinare una modifica del livello di inquadramento, della categoria legale e della relativa retribuzione, purché ciò corrisponda ad un interesse dal lavoratore che dovrà emergere dall’accordo stipulato, mentre nei casi stabiliti al 2° e 4° comma il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e della relativa categoria legale.

La previsione dell’inderogabilità della disciplina è fatta salva anche nel nuovo art. 2103, ovviamente con una portata diversa rispetto al passato: mentre prima implicitamente vietava ogni fattispecie di adibizione a mansioni inferiori, adesso ha un valore residuale, impedendo quei mutamenti peggiorativi che non rientrano nei casi previsti ai comma 2°, 4° e 6°.

Un’altra innovazione che necessita di essere menzionata è il maggior coinvolgimento della contrattazione collettiva, dato che in primo luogo, ad essa spetta il compito di individuare ulteriori fattispecie di adibizione a mansioni inferiori (co. 4°); inoltre è necessariamente coinvolta anche in tema di mobilità orizzontale, dato l’attuale riferimento al livello di inquadramento e della categoria legale; infine, all’autonomia collettiva viene riconosciuto un ruolo prioritario nella determinazione del periodo effettivo di svolgimento delle mansioni superiori, che ne determinano l’assegnazione definitiva alla categoria superiore. Solo in mancanza di questo si farà riferimento al termine previsto dalla legge.

Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 ha profondamente mutato il diritto del lavoro, ed in particolare, per ciò che ci riguarda, la disciplina dello ius variandi che si ritrova con un assetto regolativo del tutto nuovo. Nel corso dei prossimi capitoli tenteremo di fornire un quadro generale degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina.

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