CAPITOLO II: LA MOBILITA’ ORIZZONTALE
3. Il nuovo criterio del livello d’inquadramento e della categoria legale in
Uno degli aspetti sicuramente più importanti introdotti dalla riforma del 2015 è il nuovo parametro di riferimento per le modifiche orizzontali delle mansioni.
L’art. 2103 cod. civ. novellato dal d.lgs. 81/2015, richiama il criterio “del livello d’inquadramento e della categoria legale”, cancellando così qualsiasi riferimento al vago concetto di equivalenza, fonte di contrastanti interpretazioni, ed effettuando un implicito ed indiretto rinvio alla contrattazione collettiva.
Pertanto sulla base di quanto stabilito al 1° comma l’imprenditore potrà esigere dal lavoratore tutte quelle prestazioni rientranti nel livello d’inquadramento attribuito al lavoratore all’atto di assunzione, o a quello superiore che egli abbia successivamente acquisito.
Così facendo viene istituito un criterio indubbiamente più chiaro e preciso rispetto a quello dell’equivalenza, che era considerato il vero e proprio cardine della disciplina antecedente, ma che di fatto non definiva la propria portata, lasciando questo arduo compito alla giurisprudenza, che, come abbiamo visto nel primo paragrafo, ha seguito strade contrastanti.
Il modo in cui il legislatore del 2015 tenta di porre rimedio ai problemi
93
Sent. Trib. Milano, 21 luglio 2017, n. 2137: “Fino a giugno 2015 il lavoratore può essere legittimamente assegnato a mansioni diverse, nell’esercizio dello ius variandi datoriale, purchè si tratti di mansioni equivalenti sotto il profilo oggettivo (perchè riconducibili alla medesima area professionale di appartenenza) e soggettivo (in quanto coerenti con il patrimonio di conoscenze acquisite dal lavoratore). Viceversa, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, la mobilità orizzontale è legittima nel rispetto di un criterio di equivalenza formale: è possibile, dunque, assegnare il lavoratore a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale d’inquadramento delle ultime effettivamente svolte, con la conseguenza che il lavoratore potrà essere assegnato a tutti i compiti ricompresi nel livello d’inquadramento, per quanto espressione di una professionalità eterogenea. La nuova formulazione dell’art. 2103 cod. civ. Comporta dunque che il giudice sia tenuto alla sussunzione delle nuove mansioni nella declaratoria contrattuale di riferimento.”
54
connessi alla rigidità e all’inderogabilità della precedente norma a precetto generico, è attraverso un cambiamento della tecnica normativa94: da ora in poi per verificare la liceità del provvedimento di adibizione a mansioni diverse, nella mobilità orizzontale, sarà necessario semplicemente verificare se le nuove mansioni cui il lavoratore è assegnato, sono collocate nel medesimo livello d’inquadramento e categoria legale delle ultime effettivamente svolte, rendendo in tal modo l’operazione molto più semplice e meccanica95
.
Questo sarà l’unico sindacato consentito al giudice, ed in caso di esito positivo della verifica, non sarà possibile nessun’altra comparazione, né con le mansioni in precedenza svolte, né tanto meno con la professionalità che dall’esercizio delle stesse ne può essere derivata, mentre prima il raffronto tra mansioni era condotto alla luce del criterio dell’equivalenza professionale96
, verificando che la nuove mansioni consentissero l’utilizzo delle conoscenze e competenze pregresse. Con l’attuale formula il giudizio è esclusivamente di sussunzione delle nuove mansioni nell’ambito della declaratoria astratta del livello di inquadramento, analogamente a come avviene nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico, in cui l’art. 52, comma 1° del d.lgs. n.165/200197
, afferma un concetto di “equivalenza” formale, ovvero ancorato alla previsione della contrattazione collettiva e insindacabile dal giudice.
94
C. PISANI, La nuova disciplina del mutamento delle mansioni, Giappichelli Editore, 2015, p.35.
95
M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art.3), in Commento al d.lgs. 15 giugno 2015 n.81: le tipologie contrattuali e lo ius variandi, (a cura di) F. Carinci, in ADAPT University Press, 2015, p.51.
96
F. AMENDOLA, La disciplina delle mansioni nel d.lgs. n. 81 del 2015, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2016, n. 291, p.10.
97
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Art. 52, co. 1°:”Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispon- denti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corri- spondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavorato- re o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”
55
Con la nuova disciplina, viene notevolmente valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva, in particolare quello dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, che non sarà più limitato semplicemente alla determinazione dei differenti trattamenti retributivi in relazione ai vari livelli d’inquadramento, ma contribuirà alla definizione dell’area del debito98
della prestazione di lavoro.
Oltre al livello d’inquadramento, il legislatore ha fatto riferimento anche alla categoria legale, ex art. 2095 cod. civ., quale ulteriore limite alla mobilità orizzontale. La categoria di appartenenza sarà individuata sulla base dei tradizionali criteri usati per distinguere tra impiegati, operai, quadri e dirigenti; ciò nonostante ad oggi è la stessa contrattazione collettiva ad aver superato, in molti settori, i classici sistemi di classificazione del personale dipendente, collocando all’interno del medesimo livello figure professionali disomogenee, rendendo così molto difficoltosa l’applicazione della nuova norma.
Evidentemente l’intento del legislatore era quello di esaltare un meccanismo di incasellamento semi-automatico dei compiti entro un profilo classificatorio99, di modo da evitare un giudizio di valore da parte del giudice (come invece accadeva precedentemente), ma nei fatti non sempre le mansioni di destinazione sono “testualmente” previste nell’ambito della declaratoria professionale del contratto collettivo, in tali casi, vi è in dottrina100 chi ritiene che sarà necessario ricorrere ad una valutazione del valore delle nuove mansioni rispetto alle ultime effettivamente svolte, effettuata ancora una volta alla stregua del criterio di equivalenza.
Possiamo affermare, in conclusione di questo discorso, che seppure la
98
F. LISO, Brevi osservazioni sulla revisione della disciplina delle mansioni contenuta nel decreto legislativo n. 81/2015 e su alcune recenti tendenze di politica legislativa in materia di rapporto di lavoro, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 257, p.8.
99
U. GARGIUOLO, Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ., WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 268, p.6.
100
56
nuova formulazione dell’art.2103 abbia eliminato il riferimento testuale al concetto di equivalenza, questo potrebbe dirsi ancora esistente.
4. Il superamento della tutela della professionalità nella sua