Il quinto capitolo della mariegola introduce il tema dell’organizzazione della confraternita. Ogni anno si sarebbero dovuti eleggere un gastaldo e quattro degani ai quali tutti i confratelli erano tenuti ad obbedire. Nell’eventualità di un rifiuto della carica il gastaldo sarebbe stato tenuto a pagare tre lire, un decano trenta soldi, ovvero la metà.
Va detto che non si trattava di un’elezione in termini odierni: non erano previste candidature, la carica ricadeva su un prescelto indipendentemente dalla sua volontà. Così si spiega il fatto che fossero previste delle multe per chi rifiutasse la carica. L’ammontare della multa come si nota era commisurato all’importanza del ruolo che il confratello avrebbe dovuto rivestire. Questa clausola fa comprendere chiaramente quanto l’elezione fosse percepita come un onere piuttosto che (o oltre che) come un motivo d’orgoglio. Al gastaldo competeva in prima istanza il corretto funzionamento della scuola che si trovava a governare: era tenuto a controllare il comportamento dei confratelli, a pacificare le liti, a prestare attenzione che tutti pagassero il dovuto e non cercassero di mandare la scuola in rovina. Nelle sue decisioni doveva avere sempre il sostegno della maggior parte dei suoi compagni. Da questo punto di vista era dunque una sorta di garante delle decisioni complessive della banca.
Proseguendo nella lettura, ai capitoli 6 e 7, si legge che il gastaldo ha la prerogativa poter convocare uno o più fratelli allo scopo di consultarsi con loro «pro utilitate fraternitatis». A loro volta, gastaldo e degani hanno la potestà di convocare tutti i confratelli al capitolo ogni volta che a loro parrà opportuno «pro utilitate fraternitatis», al quale capitolo tutti, una volta informati, sono tenuti a presentarsi. È prevista una penalità per chi, dopo essere stato avvertito, non si presentasse alla riunione, consistente nella recita di quindici Paternostri o, in alternativa, nella devoluzione delle prime quattro elemosine all’anima dei fratelli della scuola. Sono esentati dalla punizione invece coloro i quali si fossero astenuti col permesso del gastaldo o abbiano una valida giustificazione. Infine viene ribadito che gastaldo e degani non solo hanno facoltà di convocare il capitolo ma sono tenuti a farlo quando ve ne fosse necessità «pro utilitate
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Cfr. Pamato L., De dominabus mundanis, cit., p. 458.
90 fraternitatis». Come si può notare l’utilità della confraternita è un termine che ritorna con una certa ossessività nel testo, c’è la volontà di rimarcare il fine ultimo della congregazione che è l’ottenere vantaggio per tutti.
Il primo nucleo dello statuto, per quanto riguarda la gerarchia al vertice della scuola, terminava le sue prescrizioni, fornite in maniera molto elementare, a questo punto. Nelle addizioni che seguono si constata qualche sviluppo, viene fissata la cadenza mensile delle riunioni della banca, si aumenta il numero dei degani, ma soprattutto vengono inserite norme volte a far sì che le cariche vengano ricoperte da tutti, senza possibilità di diniego, e in modo irreprensibile.
Nel capitolo 25 si ordina che una volta al mese i degani si riuniscano con il gastaldo il quale provvederà a convocarli. I degani assenti senza licenza e senza giustificazione sconteranno una pena consistente nella recita di dieci Paternostri o nella devoluzione delle prime cinque elemosine in favore delle anime di tutti i confratelli della scuola.
Il capitolo 30 si sofferma con precisione sulle conseguenze previste per ogni confratello che si rifiutasse di scontare una pena a lui comminata, a seconda del ruolo ricoperto all’interno del sodalizio . In particolare nella prima parte vi si dice che se gastaldo o degani non fossero solleciti nel loro ufficio siano tenuti a pagare una multa fissata in dieci soldi per il gastaldo e cinque soldi per il degano. E se uno di loro, caduto in detta pena, rifiutasse di “riparare” entro otto giorni, che venga ammonito dagli altri fino a tre volte e se a quel punto non si sarà corretto venga cacciato30.
Si arriva all’anno 1305 (cap. 49). Il 7 aprile, davanti ai confratelli riuniti per il pasto comunitario, viene ribadito che il gastaldo che sarà eletto non potrà rifiutare la carica e, significativamente, viene cambiato l’ammontare della pena per chi rifiutasse l’elezione: dieci lire per il gastaldo, cento soldi per un degano; non è solo aumentato, è triplicato. Facendo un salto nel tempo si vede come nessuna di queste pene fosse sufficiente per chi disponeva di denaro e non voleva assumere delle responsabilità in seno alla scuola. In un capitolo della mariegola quattrocentesca si stabilirà che « […] quelo castoldo e degani che serà eleti non possa refudar lo so oficio im pena de esser caçado salvo çusto impedimento. […]»31.
Ai capitoli 43 e 45 viene definita chiaramente la prassi del passaggio di consegne tra una banca e l’altra, il quale era prescritto dovesse avvenire alla presenza di dieci o dodici buoni uomini scelti tra i confratelli. Per favorire la buona riuscita di questo momento delicato si era istituito l’uso di un quaderno dal quale risultavano i bilanci della scuola: dovevano essere registrate con ordine entrate e uscite nonché inventariati tutti i beni posseduti dalla scuola. Il nuovo gastaldo veniva tutelato dallo statuto che prevedeva che esso avesse diritto di pretendere le dette “ragioni”, e che se il gastaldo vecchio e i suoi soci si fossero rifiutati di rendere conto del loro operato avrebbero rischiato l’allontanamento.
Al capitolo 50 si legge che, per decisione presa nel mese di settembre del 1306, vengono eletti due degani e aggiunti in aiuto dei sei che c’erano in precedenza. In realtà le norme messe per iscritto fino a questo momento prevedevano soltanto quattro degani. Probabilmente questa modifica era stata riportata al capitolo 5 laddove nell’interlinea appare una raschiatura32. Ad ogni modo ora viene stabilito che per il futuro i degani siano otto e non di meno e che due debbano essere cambiati ogni anno nel mese di settembre. Quest’ultima clausola è interessante perché, anche senza spiegarne espressamente il significato, introduce quelli che in seguito verranno definiti i “degani di mezzo anno” (perché eletti in un capitolo alla metà dell’anno). Le mansioni dei due degani eletti a settembre erano le stesse degli altri degani; la differenza è data dal periodo di elezione: essendo nominati in un periodo diverso rispetto agli
30 Di questo capitolo si è detto sopra. Desta un particolare interesse perché nella redazione successiva si osserva che è
stato isolato e anteposto rispetto agli altri capitoli emessi nello stesso contesto.
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Mar. Cini, cc. 2va-b.
91 altri potevano maturare una certa esperienza all’inizio del loro mandato che tornava utile per istruire e consigliare il gastaldo successivo e gli altri ufficiali che entravano in carica e metterli a giorno sulla situazione finanziaria della scuola33.
I doveri dei rappresentanti e le procedure riguardanti le elezioni e il passaggio di consegne tra una banca e l’altra vengono spiegati con molti più particolari nella mariegola quattrocentesca. Saranno istituite in un momento successivo rispetto agli anni delle redazioni latine alcune figure di sostegno quali lo scrivano34, con il compito di tenere nota delle entrate e delle uscite su libri appositi, registrare i nuovi fratelli, leggere la mariegola durante le assemblee generali e il vicario35 con compiti meno definiti. I degani diventeranno dodici, numero abbastanza consueto, e si definiranno meglio gli strumenti del loro “mestiere”: nel Quattrocento ogni degano compare a capo di un proprio colomello, o gruppo di fratelli, ed è munito di un “rotolo” sul quale sono segnati tutti i nomi del proprio gruppo36. Verrà inoltre introdotto un periodo di
contumacia di due anni37, durante il quale gli ufficiali usciti di carica non potranno essere rieletti.