Inizialmente l’impegno richiesto dal punto di vista della partecipazione a celebrazioni religiose, a prescindere dai riti funebri, era davvero modesto. Una sola messa al mese, e una sola processione. Non c’era neanche la messa del lunedì dedicata ai morti (comune a tutte le scuole devozionali) che venne a costituire un impegno fisso solo successivamente38. Il capitolo 13 impone al gastaldo e ai degani l’obbligo di far recitare o cantare una messa per la confraternita e per i suoi defunti una volta al mese nella chiesa dei frati Minori presso la quale deve essere posta la sepoltura della scuola. Il capitolo 14 ordina che tutti i frati siano tenuti a convenire ogni prima domenica del mese a verberarsi ritualmente in processione. Nel caso in cui ci fossero delle difficoltà a effettuare la processione nel giorno stabilito, gastaldo e degani sono tenuti a fissare una data alternativa e a informare i confratelli. In questo caso la punizione per chi non partecipa è più leggera rispetto a quella che punisce l’assenza ai funerali. Gli assenti non giustificati o che non abbiano ricevuto licenza dal gastaldo per assentarsi, reciteranno dieci Paternostri o dovranno devolvere le prime tre elemosine a beneficio della confraternita.
Al capitolo 26, in un secondo tempo rispetto alle norme del nucleo originario, vengono stabiliti tre ulteriori giorni dell’anno (a cui si è già accennato) in cui i confratelli dovranno verberarsi in processione, cioè il giorno di santa Maria in marzo, il Venerdì Santo e il giorno di Santa Maria di metà agosto. É prevista una pena che però manca della sua specificazione erasa nel testo. Si tratta di un numero ancora piuttosto limitato di giorni ordinati, se si considera che nella mariegola volgare ne compaiono ben sei39.
In occasione della festa del santo protettore nella maggior parte delle confraternite venivano distribuiti il pane benedetto o la candela, anch’essa benedetta, offerti dalla scuola a tutti i confratelli presenti. A volte venivano donate entrambe le cose40. Si nota che questa pratica non è presente fin dalle origini, non se ne trova menzione infatti nelle mariegole latine. Compare invece nella mariegola Cini un capitolo titolato «Capitolo de dar pan e chandela a nostri fradeli» in cui si dispone di distribuirli nel giorno di Santa Maria del 21 novembre41.
33
Cfr. Ortalli F., Per salute delle anime, cit., p. 24.
34 Mar. Cini, cc. 7rb-7va. 35 Mar. Cini, cc. 9r-9va. 36 Mar. Cini, cc. 2vb-3ra. 37
Mar. Cini, c. 8rb.
38 Mar. Cini, c. 9v. 39
Mar. Cini, cc. 7vb-8ra.
40
Ortalli F., Per salute delle anime, cit., pp. 49-50.
92 Stupisce la totale assenza di riferimenti ai sacramenti della confessione e della comunione. Nelle mariegole delle altre scuole di battuti veneziane che si conservano in copie trecentesche (il riferimento è a quelle edite da Pamato) compaiono sempre indicazioni in tal senso42. Anche se va detto che, secondo la prassi del tempo, la domanda di partecipazione ai sacramenti presente in quegli statuti è molto modesta; di norma i confratelli erano tenuti a confessarsi e comunicarsi due volte all’anno43.
Quello della morte era uno degli eventi a cui la scuola, come del resto tutte le altre, prestava più attenzione44. Oltre agli obblighi di tipo devozionale, veglie e rituali funebri ci sono da ricordare anche gli aspetti pratici e materiali. In questo statuto non viene detto ma generalmente se un confratello al momento della morte si trovava in condizione di povertà, la scuola a cui apparteneva si faceva carico di tutte le spese che si sarebbero presentate, assicurandogli una decorosa sepoltura.
Al capitolo 10 si leggono le modalità della partecipazione alle cerimonie di sepoltura per i confratelli defunti: una volta avvertito dei funerali di un confratello ciascun membro della scuola è obbligato a recarsi presso la sepoltura verberandosi in processione con le candele. Ognuno dei presenti deve recitare venticinque Paternostri per l’anima del morto oppure devolvere a beneficio della sua anima le prime sei elemosine che farà. La punizione per gli assenti non giustificati o che non abbiano concordato l’assenza col gastaldo consiste nella recita di venti Paternostri sostituibile con le successive sei elemosine a beneficio dell’anima del defunto. Il testo latino in questo punto è stato soggetto a una correzione che ha portato come si osserva a un esito contraddittorio. La pena prevista per chi mancasse al rito comporta un impegno inferiore rispetto a quello richiesto dalla partecipazione stessa, viene dunque a mancare una sorta di compensazione necessaria all’“atto riparatorio”. Si confronti il contenuto del capitolo corrispondente nella mariegola volgare: «Capitolo se algun passa de questa vita. Ancora fo ordenado che se alcun frar de questa scuola passarà de questa vita daspuo che lo gastoldo o algun de li degani l’averà fato asavere tuti li frari de la scuola sia tegnudi de venir a la glesia la che lo corpo die sir sepelito e là star con una candela in man impiada de fin a ch’el serà sepelito e çascun sia tegnudo de dire XXV Paternostri e XXV Ave Marie o faça VI elimosine per anema del dito frar e chi no potesse esser ala sepoltura le prime VI carità ch’eli farà sia per anema de quello morto e niente men sia tegnudo de dire li XXV Paternostri e le XXV Ave Marie»45.
Il capitolo 11 prevede, come si è detto46, che nel caso in cui morisse una consorella tutto si svolga secondo le stesse modalità con cui si svolgono le esequie dei confratelli con la sola differenza che non sono prescritte le verberazioni obbligatorie, sostituibili con la recita di cinquanta Paternostri o con la devoluzione delle prime sei elemosine a beneficio dell’anima della consorella.
Il capitolo 15 prescrive il comportamento da tenere nel caso in cui un confratello morisse fuori da Venezia. Questa clausola inserita tra i primi e più elementari capitoli è significativa se messa in relazione al carattere particolarmente “mobile” della società veneziana del tempo: per un “popolo di mercanti” questa eventualità doveva apparire piuttosto comune. La norma stabilisce che entro quattro giorni dal momento in cui il gastaldo sarà venuto a conoscenza della morte di un confratello fuori Venezia egli è tenuto a convocare tutti i confratelli al luogo della sepoltura e a far cantare o dire una messa per la sua anima. I confratelli faranno la consueta processione verberandosi e si comporteranno come se il corpo del defunto fosse presente. La conclusione del capitolo è di difficile lettura a causa di una correzione che ha privato l’enunciato di senso logico. Veniva probabilmente stabilita una multa da infliggere agli assenti.
42 ASV, ScgSMC, reg. 233, cap. 3; ASV, ScgSGE, reg. 7, cap. 47; ASV, ScgMis, reg. 3, 10. Si veda Pamato L., Le scuole dei
battuti, cit., pp. 197-225; pp. 232-256; pp. 322-331.
43 Ma l’obbligo nella scuola della Valverde si riduceva a una volta all’anno soltanto. 44
Cfr. Ortalli F., Per salute delle anime, cit., pp. 50 e segg.
45
Mar. Cini, cc. 3rb-3va.
93 Anche ai frati del convento era richiesto di pregare per i confratelli della scuola defunti secondo una prassi stabilita al capitolo 38 di cui si dirà meglio successivamente47.