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Giudizio e Relazione di Revisione

OPINION DI REVISIONE DEI BILANCI 2012-2015: CASO EX AZIENDA USL 2 DI LUCCA

4.3. Giudizio e Relazione di Revisione

Da quanto già riportato nell’introduzione del capitolo, per quanto concerne il controllo legale dei conti, l’ex Azienda USL 2 di Lucca, sottopone il bilancio di esercizio dal 2009 a controllo esterno di revisione contabile a titolo volontario, al fine della certificazione del bilancio in ottemperanza ai principi sanciti nella deliberazione G.R.T. n. 1343 del 20/12/2004 e alle direttive regionali. Inoltre, per la necessità di garantire la certificazione della qualità dei dati contabili, da quanto è stato ribadito dal Patto per la Salute 2010-2012.

L’incarico è stato affidato in questi anni a delle Società di Revisione, data la dimensione strutturale ed economica che caratterizza le aziende sanitarie pubbliche.

Nella Relazione di Revisione, la società incaricata, precisa che la relazione non è emessa ai sensi di legge stante il fatto che, ai sensi dell’art. 42 della Legge Regione Toscana n. 40/2005 e s.m.i, la verifica della regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’esame del bilancio sono esercitati da altro soggetto, diverso dalla scrivente società di revisione.

Evidenzia che il lavoro è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob, mediante in quali, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Specifica che il procedimento si è svolto sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel

bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Direttore Generale. Per cui, dal lavoro svolto devono riuscire ad acquisire una ragionevole base informativa per l’espressione del giudizio professionale.

Concludendo, in merito ai bilanci di esercizio 2012-2013-2014, dell’ex Azienda USL 2 di Lucca, la Società di revisione, ha ritenuto definirli conformi alle norme che disciplinano i criteri di redazione adottati dal Direttore Generale ed illustrati nella nota integrativa, dando quindi un Giudizio <<Positivo>>.

I bilanci per questo motivo risultano essere redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa dell’Azienda.

CONCLUSIONE

Negli ultimi venti anni, l’attenzione attribuita al controllo della spesa sanitaria, ha portato i sistemi contabili delle aziende sanitarie pubbliche ad essere assoggettati a significativi processi di riforma, generalmente tesi a integrare o sostituire la tradizionale contabilità finanziaria con una contabilità economico- patrimoniale, tipica del settore privato, che si è conclusa con l’affermazione di quest’ultima, nel 2002. Purtroppo da questo periodo si è assistito ad un’accentuazione dell’eterogeneità interregionale, dato che le regioni hanno dato il via ad un processo di elaborazione dei propri schemi di bilancio e hanno emanato una serie di atti (leggi regionali di contabilità, integrate da regolamenti, delibere di giunta, circolari, linee guida) per stabilire i principi e metodi di valutazione, finendo in molti casi per configurare un quadro normativo frammentario, incoerente e in continua evoluzione.

Da questa problematica nel sistema, si è affermata l’esigenza di maggiore attendibilità e confrontabilità dei bilanci delle aziende sanitarie e dei SSR nel loro complesso. Ciò ha portato all’attuazione di vari interventi, che però non sono risultati sufficienti per garantire una rappresentazione veritiera e corretta delle performance economico-finanziarie dei SSR, continuando ad esistere criticità, come: l’eterogeneità delle normative regionali, la scarsa attenzione alle procedure amministrativo-contabili e al correlato sistema di controllo interno, alla focalizzazione sul Conto economico a discapito dello Stato patrimoniale, all’assenza di un bilancio consolidato del sistema sanitario regionale ed alla problematica nella governance del sistema dei controlli interni ed esterni.

In seguito a tutte le criticità riscontrate, il legislatore ha sentito la necessità di definire una nuova riforma contabile, che si è avviata nel più ampio processo di sviluppo del federalismo fiscale, per poi culminare nell’approvazione del D. Lgs.

118/2011 <<Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi>>, e nei decreti attuativi sulla certificabilità, al fine di ricercare maggiore attendibilità e confrontabilità dei bilanci della sanità pubblica, istituendo un linguaggio comune in tema di bilanci degli enti sanitari pubblici, mediante principi e regole operative e nell’istituzione di percorsi attuativi di certificabilità.

Il D. Lgs. 118/2011, da quanto evidenziato nel primo capitolo dell’elaborato, poggia sui due pilastri identificati nell’Armonizzazione contabile, con l’obiettivo di armonizzare le rilevazioni contabili del SSN e di rafforzare il relativo monitoraggio, e nella Certificabilità di bilancio, intesa non come la mera regolamentazione ma, piuttosto, come la concreta applicazione di una regolamentazione della materia contabile e di un sistema di procedure amministrativo contabili, che ponga gli enti del SSN nella condizione, in ogni momento, di sottoporsi con esito positivo alle verifiche e alle revisioni stabilite. Quindi, è risultata la necessità di pervenire alla certificazione dei bilanci sanitari, come era stato definito anche dalla Legge Finanziaria del 2006, quale strumento garante dell’attendibilità e correttezza dell’informativa economico-finanziaria. E’ importanza precisare, che il termine certificazione di bilancio è desueto da anni nel codice civile, nella normativa Consob e nei principi di revisione, poiché è stato sostituito dal termine Revisione Contabile e, più recentemente dal termine Revisione Legale dei Conti.

Questa attività, che deve essere svolta da un revisore indipendente esterno, ha l’obiettivo generale di accertare, con ragionevole sicurezza, che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, attraverso l’espressione del cd. Giudizio di revisione. Tuttavia, nel settore sanitario, tale figura è stata introdotta in via sperimentale solo da alcune regioni, attraverso il conferimento

dell’incarico di revisione contabile a titolo volontario del bilancio delle aziende appartenenti al SSR, di cui la Regione Toscana vi entra a pieno titolo. La sua sperimentazione è il caso più consolidato e l’unico che ha portato, già prima dell’emanazione del D. Lgs. 118/2011 al completamento del processo di revisione del bilancio, con esito positivo. Infatti, ha raggiunto la certificazione di tutte le aziende sanitarie presenti sul territorio, si veda il caso dell’ex-Azienda USL 2 di Lucca. Questo traguardo ha confermato, che è possibile certificare le Aziende sanitarie pubbliche e ha messo a disposizione un insieme di metodi e procedure per le altre Regioni e per il sistema nazionale.

Appare di fondamentale importanza sottolineare, che si parla di revisioni contabili svolte a titolo volontario, poiché la responsabilità del controllo legale dei conti, rimane in capo al Collegio sindacale, che è il principale organo deputato al controllo amministrativo-contabile, delle aziende sanitarie pubbliche, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 502/92.

In definitiva, proprio per questo ultimo aspetto, dato che l’attività svolta dal Collegio sindacale, si fonda maggiormente sulla sostanziale legalità, appare evidente la necessità un riassetto della governance dei controlli di natura amministrativo-contabile.

Questo ripensamento deve portare ad un potenziamento dei sistemi di controllo interno sull’informativa finanziaria, introducendo in modo consolidato l’attività di Internal Auditing, al fine di identificare e valutare i rischi presenti all’interno delle procedure amministrativo-contabili e che possono pregiudicare la capacità di rappresentazione veritiera e corretta dell’informazione contabile, di valutare l’efficacia dei controlli in atto nell’azienda in termini di capacità di prevenire o individuare errori o distorsioni di entità rilevante che potrebbero pregiudicare la veridicità delle asserzioni di bilancio, di formulare eventuali azioni correttive e più in generale favorire lo sviluppo di una cultura aziendale

finalizzata a migliorare l’affidabilità del bilancio, ma anche l’attività operativa aziendale.

Il riassetto della governance dei controlli, dovrà a parere di molti studiosi del settore sanitario, prevedere anche l’istituzione della Revisione contabile a titolo obbligatorio dei bilanci degli enti sanitari, perché sicuramente porterà benefici alla collettività e al management aziendale, favorendo la crescita professionale della struttura amministrativa-contabile dell’azienda data l’esperienza qualificata del revisore, consentirà un’adeguata comparabilità dei dati tra aziende diverse e tra regioni diverse e si qualificherà come uno strumento di controllo dell’attendibilità dell’informativa di bilancio.

Tuttavia, non bisogna pensare di poter assicurare la qualità dell’informativa di bilancio solo attraverso i controlli esterni, poiché risulta irrealistico e non sufficiente per avere una buona gestione dell’ente. Da ciò, il successo dei controlli, sia esterni che interni, non può non passare da una loro effettiva integrazione e collaborazione, che porta ad evitare le duplicazioni, rafforza l’autorevolezza, l’incisività dei controlli stessi e li configura come il miglior deterrente al verificarsi di ipotesi di danno e di cattiva gestione.

Concludendo, sarebbe auspicabile anche un allargamento del sistema di revisione, che non si dovrebbe limitare al controllo contabile sul bilancio, ma dovrebbe estendersi a tutti gli strumenti con i quali la spesa sanitaria viene monitorata, tipo il modello di rilevazione dei costi per livelli di assistenza delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, al fine di aumentare il livello di trasparenza e accountability nei confronti degli stakeholder.

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