IL BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
2.2. Quadro di riferimento contabile per la redazione del bilancio
2.2.3. I principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità
L’Organismo Italiano di Contabilità37
(OIC), ha assunto principalmente il compito di predisposizione di principi contabili. Tale attività riguarda
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L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è l’ente che succede alla Commissione per la statuizione dei principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNDC-CNR), per la formazione di regole contabili professionali nel nostro Paese, con lo scopo sia di integrare e interpretare tecnicamente le disposizioni del Legislatore italiano, sia di facilitare
l’emanazione dei principi contabili in una logica coordinata e complementare con gli altri standard setter internazionali. Infatti, i principi attualmente emanati forniscono le regole applicative per la vera e propria formazione del bilancio, riguardano l’intero processo di redazione del bilancio ed è per questo che possono avere ad oggetto i metodi di rilevazione delle operazioni di gestione, i criteri di valutazione delle poste attive e passive del bilancio e i parametri di riferimento sui quali formulare le scelte di inserzione di un determinato elemento patrimoniale.
Il documento n.11 dei principi contabili nazionali dell’OIC <<Bilancio d’esercizio-finalità e postulati>>, dopo aver premesso che gli stessi principi servono ad “integrare e interpretare” la legge civile, e ribadita l’importanza decisiva del bilancio di esercizio nel soddisfare le attese di conoscenza sulla gestione aziendale proprie di soggetti interni e esterni, si sofferma a individuare ulteriori postulati di bilancio, alcuni dei quali replicano quanto già visto nei paragrafi precedenti. Il documento n.11:
- Riferendosi ai postulati della chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta, ritiene che il Bilancio di esercizio <<deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico e corredato da Nota integrativa che faciliti la comprensione e l’intelligibilità della schematica simbologia contabile>> senza per questo trascendere nella ridondanza delle informazioni e nella sua eccessiva minuziosità;
- Riferendosi al principio di redazione della prudenza, afferma che operativamente vanno imputati al conto del reddito solo i ricavi realizzati mentre i costi saranno da attribuire all’esercizio anche se non sono stati effettivamente sostenuti ma solo stimati, come rischio di perdite future
l’adozione in Italia delle regole contabili internazionali. In tale organismo sono rappresentati tutti i principali operatori della professione contabile (redattori, revisori e utenti del bilancio), al fine di agevolare la generale accettazione dei principi contabili emanati.
conseguente da operazioni che nell’esercizio stesso hanno le loro radici. Il documento precisa che, in tutti i casi in cui il Bilancio espone delle stime, effettua delle congetture, elabora ed interpreta sulla base di approssimazioni della realtà, gli amministratori sono obbligati a scegliere tra le varie alternative, scegliendo la più prudente al fine di garantire la rappresentazione veritiera e corretta, la conservazione del capitale aziendale e la tutela dei soggetti creditori;
- Riferendosi al principio di redazione della prevalenza della sostanza sulla forma, afferma che il trattamento contabile dei fatti aziendali deve basarsi sulla reale sostanza economica dell’operazione, più che sugli aspetti formali, intendendo con quest’ultima espressione la conformità alle norme legislative; - Riferendosi al principio di redazione della competenza economica, afferma
che i ricavi sono da considerare di esercizio quando il processo produttivo dei beni e dei servizi è stato completato e lo scambio con terze economie è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale, e non solo formale, del titolo di proprietà. Tale momento è solitamente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili. I costi, invece, sono da considerare di esercizio quando sono correlati con i ricavi di competenza, tramite:
1. Associazione causale diretta costi-ricavi;
2. Ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta correlazione;
3. Imputazione diretta di costi al Conto Economico o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità pluriennale; Oltre a quanto detto, il documento n.11 descrive altri postulati di bilancio, anche se non richiamati espressamente dalla normativa, appaiono ad esse coerenti:
- Utilità: l’utilità del bilancio per i destinatari è il primo postulato presentato dal documento, corredato da esempi relativi alle informazioni ricercate da stakeholder;
- Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale: il bilancio deve essere redatto ogni esercizio e da quanto citato dall’art. 26 del D. Lgs. 118/2011 <<il bilancio d’esercizio viene redatto con riferimento all’anno solare>>;
- Neutralità: è da intendersi come la caratteristica che le informazioni di bilancio devono possedere per non pregiudicare o avvantaggiare gli interessi di alcune categorie di soggetti;
- Comparabilità: questo principio nella redazione del bilancio si traduce nella costanza di applicazione sia degli aspetti sostanziali, come applicazione degli stessi criteri di valutazione, sia nella struttura formale, come modalità di esposizione delle voci costanti nel tempo, sia della necessaria segnalazione delle operazioni straordinarie avvenute che modifichino sensibilmente la struttura aziendale;
- Continuità: principio collegato al precedente, che riguarda la costanza di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione; - Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai
corretti principi contabili: il documento sancisce che il processo di formazione del bilancio consta di diverse fasi che compongono il momento della rilevazione dei fatti aventi rilevanza contabile, della inventariazione dei componenti attivi e passivi e della rappresentazione della situazione patrimoniale - finanziaria e dei risultati conseguiti nell’esercizio. Stabilisce le più opportune modalità operative di ciascuna fase, come ad esempio: il sistema contabile - amministrativo adottato deve assicurare (tramite un
adeguato sistema informativo), i controlli interni, l’impiego di personale competente, la ripartizione delle funzioni, ecc.;
- Verificabilità dell’informazione: tale principio afferma che affinché l’informazione contenuta nel bilancio possa essere affidabile per i destinatari, il bilancio stesso e le scritture dalle quali deriva devono essere verificabili, in modo che un controllo delle stesse (da parte di soggetti interni ed esterni) sia capace di confermare o meno l’attendibilità del medesimo.
- Altri principi fanno riferimento al costo storico, significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio, ecc.