IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
3) Test sostanzial
Esecuzione delle verifiche sostanziali delle operazioni e dei saldi di bilancio
Altre procedure di revisione
La terza fase, corrisponde alla valutazione finale del bilancio sanitario, che avviene tramite la messa in atto di procedure di validità, mediante verifiche di coerenza o di analisi comparativa dei valori di bilancio, degli indici e delle tendenze significative e verifiche sostanziali (di dettaglio) delle operazioni e dei saldi di bilancio, al fine di permettere al revisore di individuare irregolarità ed errori significativi eccedenti la soglia di materialità, da lui fissata, al fine di acquisire gli elementi probativi (ad integrazione di quelli ottenuti nei test sul controllo interno), necessari per esprimere, con ragionevole sicurezza, il proprio giudizio sull’attendibilità sostanziale del bilancio oggetto di revisione.
1. Le verifiche sostanziali delle operazioni e dei saldi di bilancio: includono sia le analisi documentali che le verifiche dirette intese in senso stretto e riferite, in particolare, agli obiettivi generali e particolari della revisione di bilancio.
a. Le verifiche sostanziali delle operazioni, sono le analisi documentali, anche dette <<verifiche sulla debolezza del sistema>>, che hanno l’obiettivo di stimare l’impatto che le debolezze accertate sullo SCI, possono avere sui valori di bilancio. Si sostanzia, nel verificare se una data rilevazione riflette un’operazione reale, se è stata correttamente autorizzata e iscritta in modo opportuno nei conti, mediante il confronto tra evidenze documentali diverse (singole fatture di vendita e rilevazioni effettuate nel registro fatture emesse), esaminando le evidenze documentali in rapporto alle stesse attività fisiche e mediante nuovi conteggi per verificare la completezza e la correttezza delle rilevazioni originarie (conteggi delle quantità dell’inventario fisico);
b. Le verifiche sostanziale dei saldi di bilancio, sono le verifiche dirette, che si realizzano mediante la constatazione personale del revisore, la conferma diretta da parte di terzi e la conferma per mezzo di riscontri differiti. Sono riferite agli obiettivi generali e particolari della revisione del bilancio, ossia:
i. Esistenza fisica/Accadimento/Manifestazione: le attività e le passività devono essere effettivamente esistenti e le operazioni contabili corrispondere e rappresentare operazioni gestionali effettivamente avvenute;
ii. Accuratezza: i fenomeni economici e finanziari intervenuti nel periodo contabile sono stati registrati correttamente;
iii. Completezza: i dati di bilancio devono rappresentare tutti i fenomeni economici e finanziari intervenuti nel periodo contabile; iv. Competenza: le operazioni contabili sono state registrate nel
v. Valutazione: le poste soggette a stime devono essere correttamente misurate e valutate;
vi. Diritti e Obbligazioni: l’azienda possiede o controlla i diritti sulle attività e le passività costituiscono obbligazioni;
vii. Presentazione: i dati di bilancio e le informazioni complementari presentate devono essere classificate correttamente, chiaramente comprensibili ed esaustive.
2. Le verifiche di analisi comparativa (analytical review): si svolgono mediante l’utilizzo di particolari indicatori calcolati sui dati di bilancio per mettere in relazione dati omogenei, di bilancio, di budget e contabili, di diversi periodi, al fine di: (i) analizzare l’andamento finanziario, patrimoniale e reddituale delle società e le sue implicazioni sul bilancio, (ii) verificare la correttezza del bilancio, (iii) individuare situazioni anomale o aree critiche da sottoporre a particolari verifiche. Tale procedura in fase finale del lavoro, permette di valutare la ragionevolezza e la coerenza dei dati e delle relazioni in rapporto alle aspettative.
Anche in questo caso, a titolo esemplificativo, riporto una tabella del Doc. 13 Assirevi, la quale evidenzia alcune delle principali procedure di validità del settore sanitario, per macrovoce di bilancio e per asserzioni:
4) Supervisione
Completamento e aggiornamento delle carte di lavoro
Verifica della revisione (Audit Review)
Questa è la fase che precede il rapporto finale di revisione, ossia la “Relazione di Revisione”, e prevede che il revisore completi e faccia un riesame (controllo) generale del lavoro svolto, per andare a verificare se sono stati acquisiti tutti gli elementi probativi necessari allo scopo. Nel caso, in cui questi, risultino insufficienti o mancanti, dovranno essere effettuate delle procedure aggiuntive.
5) Rapporti
Emissione dei rapporti:
→ Lettera alla direzione (management letter)
→ Rapporto finale di revisione
Questa è la fase conclusiva del processo di Revisione contabile di bilancio, che si conclude con l’emissione di un rapporto definito <<Management Letter>> e con l’evento più importante che riguarda la formulazione del <<Giudizio e Relazione sul bilancio>>.
1. La Management Letter: è la relazione elaborata dal revisore, sull’adeguatezza del sistema di controllo interno, così come dei sistemi IT, nella quale vengono descritte le eventuali carenze o debolezze significative riscontrate durante l’attività. Il revisore deve tempestivamente informare gli organismi di governance (Direttore generale) e i referenti istituzionali (Regioni).
2. Il Giudizio e la Relazione sul bilancio: da quanto previsto dal principio di revisione ISA Italia . 700, l’obiettivo del revisore è quello, da una parte, di formare un giudizio sul bilancio sulla base della valutazione delle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti e, dall’altra, di esprimere chiaramente tale Giudizio mediante una Relazione scritta che descriva anche gli elementi sui cui è basato il giudizio.
Il Giudizio può essere classificato in due macro-categorie:
1. Giudizio senza modifica, che viene espresso qualora il revisore concluda che il bilancio è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
2. Giudizio con modifica, che viene espresso nelle circostanze in cui il revisore:
a. Concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contiene errori significativi; b. Non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti
ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contiene errori significativi.
In questo secondo punto, si riscontrano tre tipologie di giudizio: il giudizio con Rilievi, il giudizio Negativo e la dichiarazione d’Impossibilità di esprimere un giudizio.
Da quanto disciplinato nel principio di revisione ISA Italia n. 705, la decisione su quale tipologia di giudizio sia appropriata dipende, sia dalla natura dell’aspetto che dà origine alla modifica, vale a dire se il bilancio sia significativamente errato, oppure, nel caso di impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, possa esserlo, sia dal giudizio professionale del revisore in merito alla pervasività90 degli effetti o dei possibili effetti dell’aspetto sul bilancio.
90
Gli effetti pervasivi sono quelli che sulla base del giudizio professionale del revisore: (i) non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio; (ii) pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; (iii) con riferimento
La Relazione di Revisione, deve essere redatta in forma scritta, con l’indicazione della data, della firma e della sede del revisore. Il titolo deve indicare esplicitamente che si tratta di una relazione di un revisore indipendente, attestando così il rispetto di tutti i principi etici applicabili riguardanti l’indipendenza e distinguendo tale relazione da quelle emesse da altri soggetti. Individuati i destinatari, tale documento si compone di paragrafi, caratterizzati da specifiche titolazioni finalizzate a chiarirne il contenuto, con l’obiettivo di individuare:
1. L’azienda il cui bilancio è stato oggetto di revisione contabile, i prospetti che costituiscono il bilancio, inclusa la presenza delle note esplicative e la data di riferimento del bilancio stesso;
2. Le responsabilità della direzione per il bilancio, sia in termini di redazione in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile sia con riferimento a quella parte del sistema di controllo interno ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
3. Le responsabilità del revisore, inclusa una sintetica descrizione della portata della revisione contabile;