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Gli accordi di trasferimento dei soggetti arrestati

Nel documento Le operazioni navali dell’Unione Europea (pagine 107-114)

4. L’attuazione della missione

4.3 Gli accordi di trasferimento dei soggetti arrestati

Ai fini della sottoposizione a giudizio dei sospetti pirati catturati dalle unità di

EUNAVFOR Atalanta, l’UE ha concluso accordi ad hoc con il Kenya, le Seychelles,

Mauritius e la Tanzania.

La conclusione di tali accordi ha rappresentato un’efficace alternativa all’impunità, data la ritrosia degli Stati membri partecipanti alla missione a processare, in applicazione dell’art. 105 della CNUDM e in base alle legislazioni nazionali, dinanzi ai propri tribunali, i pirati arrestati in alto mare dalle navi battenti

la loro bandiera e l’incapacità di farlo della Somalia.371 Si consideri infatti la

situazione di collasso dell’apparato giudiziario somalo, assolutamente privo delle competenze, delle strutture e delle risorse necessarie alla celebrazione di processi equi e imparziali, e l’insufficienza e inadeguatezza delle strutture detentive.372Gli Stati con

cui l’Unione ha stipulato gli accordi di trasferimento hanno dovuto introdurre nei loro ordinamenti il reato di pirateria, ove non già previsto. Si tenga anche presente però che in cambio hanno ricevuto ingenti finanziamenti destinati al miglioramento del sistema giudiziario e delle infrastrutture penitenziarie.373

Come si è detto nel paragrafo 2, l’art. 12 dell’Azione comune 2008/851/PESC contempla il trasferimento dei sospetti pirati arrestati e dei beni sequestrati in alto mare o nelle acque somale dalle unità di Atalanta alle autorità giudiziarie dello Stato che opera la cattura, ai fini dell’esercizio dell’azione penale. Qualora lo Stato cattore si dimostri incapace o restìo ad esercitarla, le unità di EUNAVFOR Atalanta possono trasferire le persone catturate ad un altro Stato membro o ad uno Stato terzo che intenda processarle, a condizione che il trasferimento avvenga nel rispetto del diritto internazionale, in particolare nel rispetto dei diritti dell’uomo (par. 1). Allo stesso modo, i soggetti catturati e i beni sequestrati nelle acque territoriali, interne o

371 Gli ingenti costi di trasferimento e la lunga detenzione a bordo delle navi prima della consegna alle autorità giudiziarie avevano infatti disincentivato l’avvio dell’azione penale da parte degli Stati cattori. Si consideri, ad esempio, il «catch and release», cioè quella prassi, sviluppatasi nel primo periodo successivo all’avvio delle missioni antipirateria, che vedeva le forze impegnate rilasciare i predoni dopo averli catturati. Questi, dopo un trattenimento lungo anche dei giorni, erano liberi di riappropriarsi delle proprie imbarcazioni e rientrare alle loro basi sulla costa somala, talvolta venivano ivi riaccompagnati dalle stesse forze che li avevano catturati. Si pensi che durante i primi anni delle operazioni, i due terzi dei pirati o degli armed robbers catturati erano stati rilasciati. V.: PHAM P., Putting Somali Piracy in

Contest, cit., p. 77 ss.; KRASKA J., Contemporary Maritime Piracy: International Law, Strategy, and

Diplomacy at Sea, cit., pp. 157-158. Va comunque segnalato che in alcuni casi gli Stati cattori hanno

sottoposto i sospetti pirati a processo. Si può ricordare, ad esempio, il caso del sequestro della nave italiana Montecristo, avvenuto nell’ottobre del 2010, che si è risolto a seguito dell’intervento di una fregata della Royal Navy impiegata nell’ambito dell’operazione NATO Ocean Shield. I soggetti arrestati, tutti minorenni, sono stati trasferiti in Italia e sottoposti a processo presso il Tribunale dei minorenni di Roma che li ha ritenuti responsabili. La loro condanna è stata poi confermata dalla Corte d’appello di Roma e dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen. sent. n. 26825/2013 e 15977/2015). V.: MANGINI E.,

Landmark Somali Pirate Trial Climaxes, in The Italian Insider, 3 luglio 2012, disponibile all’indirizzo:

http://www.italianinsider.it/?q=node/1084; PERROTTA E., Sicurezza della navigazione, diritto

internazionale e legislazione penale comparata: gli strumenti di contrasto alla pirateria marittima in Europa, Africa ed Asia, in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2016, p. 144 ss., p. 154

s.

372V.:TREVES T., Piracy, Law of the Sea, and Use of Force: Developments off the Coast of Somalia, cit. pp. 408, 409; NOTO M.C., La repressione della pirateria in Somalia: le misure coercitive del

consiglio di sicurezza e la competenza giurisdizionale degli stati, cit., pp. 457, 458.

373 ANNONI A., International Action Against Piracy and Armed Robbery at Sea Off the Coast of Somalia, cit., p. 188.

arcipelagiche di altri Stati della regione, possono essere trasferiti alle autorità competenti dello Stato in cui è avvenuta la cattura o, con il suo consenso, alle autorità competenti di un altro Stato (par. 2). Come si vedrà a breve, soltanto uno degli accordi conclusi prevede la cattura dei predoni nelle acque territoriali di uno Stato diverso dalla Somalia, previo consenso di detto Stato, e cioè l’Accordo UE-Seychelles in relazione alla cattura dei sospetti pirati nelle acque sottoposte alla giurisdizione delle Seychelles, che vengono poi trasferiti alle autorità competenti di tale Stato.

Una volta catturato, il predone viene consegnato dal Comandante della nave che ha effettuato la cattura alle autorità di polizia dello Stato di destinazione, insieme con le prove raccolte e l’eventuale materiale sequestrato contestualmente alla cattura.374 La decisione circa il trasferimento spetta al Comandante di EUNAVFOR

Atalanta, al contrario di quanto avveniva nell’operazione NATO Ocean Shield,

dislocata nella stessa area e con simile mandato,375 le cui unità navali seguivano la stessa procedura ma ricevevano le istruzioni relative alla consegna dei predoni catturati ad altri Stati unicamente dal loro Stato di bandiera, senza alcun coinvolgimento del comando NATO.376

Giova sottolineare che, come richiesto dall’art. 12 della decisione 2008/851/PESC, per il trasferimento dei sospetti pirati catturati in acque somale ad altri Stati è necessaria l’accettazione della giurisdizione dello Stato di destinazione da parte delle autorità somale, così’ come per il trasferimento dei sospetti pirati catturati nelle acque degli Stati limitrofi è necessario il consenso di questi affinché siano trasferiti ad un altro Stato.

Il primo degli accordi di trasferimento concluso nell’ambito di EUNAVFOR

Atalanta è stato quello con il Kenya, stipulato il 12 marzo 2009 sotto forma di scambio

374 In proposito v. PETRIG A., Human Rughts and Law Enforcement at Sea, Arrest, Dtention and

Transfer of Piracy Suspects, cit., pp. 87-107.

375 V. amplius il paragrafo 5 di questo Capitolo.

376 GUILFOYLE D., Counter-Piracy Law Enforcement and Human Rights, in International and

di lettere377 in virtù della Decisione 2009/293/PESC del Consiglio del 26 febbraio 2009.378 Ai sensi dell’art. 2 di detto Accordo, il Kenya si impegna:

- ad accettare, su richiesta di EUNAVFOR Atalanta, il trasferimento dei soggetti catturati, e dei relativi beni sequestrati, e a sottoporli soltanto alle proprie autorità competenti ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria;

-a trattare detti soggetti, sia prima che dopo la consegna, con umanità ed in conformità agli obblighi internazionali in materia di diritti umani (inclusi il divieto di tortura o di qualsiasi altro trattamento o pena crudele, inumano o degradante e di detenzione arbitraria e il diritto a un processo equo);

- ad assicurare loro vitto e alloggio adeguati, accesso alle cure mediche e la libertà di praticare la propria religione;

- a tradurli prontamente davanti ad un giudice competente, il quale deciderà senza indugio sulla legittimità della detenzione e ne ordinerà il rilascio se la detenzione non è legittima;

- a garantire loro un’udienza pubblica e un processo equo davanti ad un’autorità, indipendente ed imparziale e costituita per legge ed entro un tempo ragionevole;

- ad osservare la presunzione di innocenza fino alla definizione del giudizio. In particolare, alla persona sottoposta a procedimento dovrà essere assicurato il diritto a:

a) essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua ad essa comprensibile e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;

b) disporre del tempo e degli strumenti necessari a preparare la sua difesa, e avvalersi di un avvocato di sua scelta, nonché vedersi assegnato un difensore d'ufficio, anche a titolo gratuito se non dispone delle risorse per compensarlo;

377 Scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento, Nairobi, 6 marzo 2009,

GUUE L 79 del 25 marzo 2009, p. 49.

378 Decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, concernente lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento, GUUE L 79 del 25 marzo 2009, p. 49.

c) essere giudicata senza ritardo;

d) essere presente al processo e, eventualmente, farsi assistere gratuitamente da un interprete;

e) esaminare tutte le prove a suo carico, incluse le testimonianze a carico, ed ottenere l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico; f) non essere costretta a testimoniare contro sé stessa o a confessare la propria colpevolezza;

g) e, infine, chiedere il riesame o presentare appello avverso l’eventuale condanna.

L’art. 4 dell’accordo di trasferimento UE-Kenya prevede il divieto di condannare le persone trasferite alla pena di morte, impegnando il Kenya a commutare la pena capitale in detenzione.

L’art. 5 dispone poi che l’intera procedura di trasferimento e l’intero periodo di detenzione devono essere puntualmente documentati. La relativa documentazione sarà firmata da un rappresentante di EUNAVFOR Atalanta e da un funzionario delle autorità del Kenya. I rappresentanti dell'UE e dell'EUNAVFOR avranno accesso alle persone trasferite durante la loro detenzione e potranno interrogarle. Queste potranno essere visitate, su loro richiesta, anche da agenzie umanitarie nazionali ed internazionali.

Infine, è da sottolineare l’obbligo reciproco di collaborare sancito dall’art. 6 dell’accordo, in base al quale Atalanta deve fornire assistenza al Kenya per lo svolgimento delle indagini e l’esercizio dell'azione giudiziaria, consegnando la documentazione sul trasferimento e sulla detenzione, le prove raccolte nonché i beni sequestrati e prestando le dovute testimonianze.

L’Accordo di trasferimento UE-Kenya trova applicazione unicamente in relazione alle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria in alto mare.

L’Accordo con le Seychelles379 è stato concluso in virtù della Decisione

2009/877/PESC del Consiglio, del 23 ottobre 2009,380 anch’esso mediante scambio di

379 Scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata dall’EUNAVFOR alla Repubblica delle Seychelles e del loro trattamento dopo tale trasferimento, in

GUUE L 315 del 2 dicembre 2009, p. 37.

380 Decisione 2009/877/PESC del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dello scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sulle

lettere, ed è stato modellato essenzialmente sulla base dell’Accordo con il Kenya. Esso si presentava di fondamentale importanza dato lo spostamento delle attività dei pirati somali verso Sud, anche a seguito dell’azione internazionale che nel frattempo era stata messa in atto nel Golfo di Aden.381

Con tale accordo anche le Seychelles si impegnano ad accettare il trasferimento dei sospetti pirati catturati nell’ambito della missione EUNAVFOR

Atalanta e a sottoporli a giudizio, in presenza delle stesse garanzie dei diritti umani,

ed in particolare dei diritti processuali, previsti nell’accordo con il Kenya. L’Unione, dal canto suo, è tenuta a prestare aiuto logistico e finanziario alle strutture giudiziarie locali.

L’Accordo di trasferimento UE-Seychelles introduce tre aspetti nuovi rispetto all’Accordo di trasferimento UE-Kenya. Innanzitutto, prevede il trasferimento anche degli armed robbers, ovvero dei soggetti sospettati di aver commesso atti di rapina a mano armata nelle acque territoriali, esclusi dall’accordo con il Kenya.

Inoltre, l’accordo de quo limita fortemente i trasferimenti in base al criterio del luogo della cattura prevedendo che questi possano avvenire solo in relazione ai predoni catturati all’interno della ZEE, nelle acque territoriali, arcipelagiche e interne delle Seychelles, e a quelli che abbiano attaccato navi d’interesse delle Seychelles (di bandiera, o di proprietà, o con equipaggio di quel Paese) in tali aree e in alto mare, laddove intervenga la specifica autorizzazione del Governo delle Seychelles.

La terza novità riguarda i termini della convalida dell’arresto e la scarcerazione. L’accordo, infatti, prevede che il Procuratore Generale delle Seychelles abbia dieci giorni di tempo per confermare l’arresto dei sospetti trasferiti da

EUNAVFOR Atalanta. In caso di mancata conferma, ne deve disporre la liberazione.

Spetta alle unità di Atalanta riportare il soggetto rilasciato nel Paese di origine entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione.

condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata dall’EUNAVFOR alla Repubblica delle Seychelles e del loro trattamento dopo tale trasferimento, in GUUE L 315 del 2 dicembre 2009, p. 37.

381 PIERINI J.P., L’aspetto giuridico nazionale (diritto marittimo e penale), in Pirati di ieri e di oggi,

L’Accordo di trasferimento concluso dall’UE con la Repubblica di Mauritius in base alla Decisione 2011/640/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011,382 prevede il trasferimento di tutte le «persone fermate dall’EUNAVFOR che sono sospettate di tentare di commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria nel teatro di operazione di EUNAVFOR, in alto mare al largo delle acque territoriali di Mauritius, del Madagascar, delle isole Comore, delle Seychelles e dell’isola della Riunione» (art.1).383 Ogni consegna deve essere concordata caso per caso dalle

autorità della missione con le autorità delle Mauritius, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, anche del luogo della cattura. L’Accordo aggiunge la possibilità per la Repubblica di Mauritius di trasferire i pirati che sono stati condannati e scontano la pena nel suo territorio ad un altro Stato che garantisca il rispetto delle norme in materia di diritti umani affinché scontino il resto della pena in quest’ultimo, previa consultazione dell’UE (art. 4 par. 8).

Infine, è da menzionare l’Accordo di trasferimento stipulato con la Tanzania,384 concluso in base alla Decisione 2014/198/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014.385 Esso ricalca interamente quello stipulato con la Repubblica di Mauritius.386

382 Decisione 2011/640/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento, in GUUE L 254 del 30 settembre 2009, p. 1.

383 Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati dalla forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento, in GUUE L 254 del 30 settembre 2009, p. 3.

384 Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica unita della Tanzania sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dell'Unione europea alla Repubblica unita della Tanzania, in GUUE L 108 dell’11 aprile 2014, p. 3. 385 Decisione 2014/198/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica unita della Tanzania sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall'Unione europea alla Repubblica unita della Tanzania, in GUUE L 108 dell’11 aprile 2014, p. 1. 386 Di notevole importanza è anche l’attività svolta dall’United Nations Office for Drugs and Crime

(UNODC) che ha avviato diversi programmi. Il Global Maritime Crime Programme (GMCP) si occupa

di fornire assistenza agli Stati nel rafforzare le loro capacità operative nel combattere gli illeciti commessi in mare; il Counter Piracy Programme (CPP) si focalizza invece esclusivamente sulla lotta alla pirateria nel Corno d’Africa. Questi due programmi hanno elaborato il “piracy prosecution model”, un modello per l’esercizio della giurisdizione sui pirati che assicuri il rispetto delle garanzie dell’equo processo, da un lato, e la certezza della pena, dall’altro. Il GMCP e il CPP si attivano anche per sostenere gli Stati interessati (Kenya, le Mauritius, le Seychelles e la Tanzania sono stati i primi ad essere coinvolti) nella formazione dei giudici e delle forze di polizia, e nella costruzione di tribunali e di strutture di detenzione. Il terzo programma UNODC è il Piracy Prisoner Transfer Programme, che

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