La missione EUNAVFOR Atalanta ha l’obiettivo generale di contribuire: - a proteggere le navi mercantili che navigano al largo della Somalia e, in modo particolare, i convogli marittimi del Programma alimentare mondiale (PAM), d’importanza vitale per l’invio di aiuti umanitari alla popolazione somala, in base a quanto stabilito nella risoluzione 1814 (2008) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
- a prevenire e reprimere gli atti di pirateria e di rapina a mano armata al largo della Somalia, conformemente al mandato previsto nelle risoluzioni 1816 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 2125 (2013), 2184 (2014) e 2246 (2015) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
- e «come compito secondario non esecutivo», all’attuazione del
Comprehensive Approach dell’Unione Europea alla Somalia, limitatamente ai mezzi
e alle capacità disponibili e su richiesta, al fine di contrastare il fenomeno piratesco.314 Il termine inizialmente previsto era di dodici mesi, ma il Consiglio ha più volte prorogato la missione.315 Nel momento in cui si scrive, il termine finale, stabilito con la Decisione (PESC) 2018/1083 del 30 luglio 2018, è del 31 dicembre 2020.
L’area operativa della missione si espande fino a 500 miglia marine al largo della Somalia e dei paesi vicini.316 Si tratta di una zona molto ampia di circa 4.700.000 miglia nautiche quadrate (circa 8.700.000 chilometri quadrati) che si estendono a sud del Mar Rosso, nel Golfo di Aden e in gran parte dell’Oceano Indiano, comprese le
313 V. l’ottavo considerando del preambolo dell’Azione comune 2008/851/PESC.
314 V. l’art. 1 dell’azione comune 2008/851/PESC come emendata dalla Decisione 2014/827/PESC del Consiglio del 21 novembre 2014, GUUE L 335 del 22 novembre 2014, p. 19.
315 Al termine del mandato iniziale, la missione è stata prorogata per la prima volta fino al 12 dicembre 2010 con la Decisione 2009/907/PESC del Consiglio dell’8 dicembre 2009. Il 7 dicembre 2010, il Consiglio ha stabilito una seconda proroga fino al 12 dicembre 2012 adottando la Decisione 2010/766/PESC. Con la Decisione 2012/174/PESC del 23 marzo 2012 il termine viene ulteriormente posticipato fino al 12 dicembre 2014 e allo scadere di detto termine, la Decisione 2014/827/PESC del Consiglio, adottata il 21 novembre 2014, proroga EUNAVFOR Atalanta fino al 12 dicembre 2016. 316 Azione comune 2008/851/PESC, art. 1 par. 2.
isole Seychelles, Mauritius e Comore.317 Oltre alle acque al largo della Somalia e dei paesi vicini, l’area delle operazioni comprende le acque interne, il mare territoriale e parte del territorio della Somalia, limitatamente a una definita fascia costiera. La Decisione 2012/174/PESC del Consiglio del 23 marzo 2012, all’art. 1, par. 2, ha infatti ampliato la zona d’azione delle forze navali UE fino a consentire azioni anche a terra. Ad oggi, risulta un unico caso, verificatosi nel maggio del 2012, in cui le forze di
EUNAVFOR Atalanta sono penetrate in territorio somalo per distruggere la base
logistica dei pirati sita nella località di Harardheere, comprese le imbarcazioni e i depositi di rifornimenti.318
Così come emendato dalle Decisioni 2010/766/PESC, 2012/174/PESC e 2014/827/PESC, il mandato della missione comprende i seguenti compiti specifici:
a) proteggere le navi noleggiate dal PAM, anche mediante la presenza di personale armato della missione a bordo, anche quando navigano nelle acque territoriali e interne della Somalia;
b) proteggere le navi mercantili che navigano nella zona d’azione della missione, in base ad un giudizio di necessità da effettuarsi caso per caso;
c) pattugliare le acque al largo della Somalia, nonché le acque territoriali e interne somale, che presentino rischi per le attività marittime, in particolare il traffico marittimo;
d) adottare le misure necessarie, anche implicanti l’uso della forza, per dissuadere, prevenire e porre fine agli atti di pirateria o rapina a mano armata che potrebbero essere commessi nel raggio d’azione della missione;
e) arrestare, fermare e trasferire le persone che si sospetta intendano commettere o abbiano commesso atti di pirateria o rapina a mano armata; sequestrare le imbarcazioni da queste impiegate o le navi da queste catturate e che sono sotto il loro controllo, nonché i beni che si trovino a bordo, al fine dell'eventuale esercizio di azioni giudiziarie;
317 Informazioni tratte dal sito ufficiale della missione, disponibile all’indirizzo: http://eunavfor.eu/mission/.
318 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton following the
Disruption of Pirate Logistical Dumps in Somalia by EU Naval Force Operation Atalanta, A 225/12,
Brussels, 15 May 2012, disponibile all’indirizzo: https://www.avrupa.info.tr/en/eeas-news/statement- spokesperson-eu-high-representative-catherine-ashton-following-disruption.
f) cooperare con le organizzazioni, gli organismi e gli Stati attivi nella regione per contrastare gli atti di pirateria e le rapine a mano armato al largo della Somalia, in particolar modo con la coalizione a guida statunitense Combined Task Force 151;
g) raccogliere i dati necessari all’identificazione dei soggetti tratti in arresto, comprese le impronte digitali;
h) trasmettere tali dati agli Uffici centrali nazionali Interpol degli Stati membri, conformemente agli accordi conclusi tra il Comandante dell'operazione UE e i capi di detti Uffici;319
i) trasmettere i dati dei soggetti arrestati e delle attrezzature da questi utilizzate a Europol;
j) contribuire, limitatamente ai mezzi e alle capacità a disposizione, alla sorveglianza delle attività di pesca al largo della Somalia e sostenere il regime di concessione di licenze e di registrazione per la pesca artigianale e industriale nelle acque sottoposte alla giurisdizione somala, sviluppato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Food and Agriculture,
Organization, FAO);
k) in stretta collaborazione con il Servizio europeo per l’Azione esterna, avviare rapporti con gli enti somali e le società private che agiscono per loro conto, operativi nel settore della sicurezza marittima a largo della Somalia, con lo scopo di comprenderne meglio le attività, le capacità e le policy da questi attuate per prevenire eventuali contrasti in mare;
l) assistere, su loro richiesta e nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti,
EUCAP Nestor, EUTM Somalia e il Rappresentante speciale dell'UE per il Corno
d'Africa fornendo supporto logistico e svolgendo attività di consulenza e di formazione in mare, e contribuire all'attuazione dei programmi dell'UE, in particolare del Programma di sicurezza marittima regionale (MASE);
m) rendere disponibili, attraverso i canali della Commissione, i dati relativi alle attività di pesca raccolti dalle unità di Atalanta al largo delle coste somale alla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, ai suoi Stati membri, alla FAO e alle autorità somale;
319 V. Maritime Piracy Investigations Boosted by INTERPOL and NATO Framework on Information
Sharing, 9 May 2012, Media release, disponibile all’indirizzo: https://www.interpol.int/News-and-
n) sostenere le attività del Gruppo di monitoraggio di Somalia ed Eritrea (SEMG) ai sensi delle risoluzioni 2060 (2012), 2093 (2013) e 2111 (2013) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, segnalando le navi sospettate di sostenere le organizzazioni dei pirati.
Per quanto concerne il compito di cui alla lett. e), l’art. 12 dell’Azione comune prevede che i soggetti arrestati e fermati dalle unità di EUNAVFOR Atalanta perché sospettati di voler commettere o di aver commesso atti di pirateria al largo della Somalia o atti di rapina a mano armata all’interno delle acque somale, nonché i beni da essi utilizzati a tal fine, siano trasferiti:
- alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che partecipa all’operazione del quale l’unità navale di EUNAVFOR Atalanta che ha effettuato la cattura batte bandiera, affinché esercitino la giurisdizione, o
- se tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o uno Stato terzo che desideri esercitarla (par. 1), sulla base di quanto previsto dall’art. 105 della CNUDM e del consenso della Somalia.
I soggetti arrestati e i beni sottoposti a sequestro dalle unità di EUNAVFOR
Atalanta nelle acque territoriali, arcipelagiche o interne di altri Stati vicini possono
essere trasferiti alle autorità competenti dello Stato interessato o, con il consenso di questo, alle autorità competenti di un altro Stato (par. 2).
L’Azione comune precisa che le condizioni del trasferimento a Stati terzi che non partecipano alla missione ma che intendono sottoporre a giudizio i sospetti pirati devono essere stabilite preventivamente e devono risultare pienamente conformi al diritto internazionale, comprese le norme poste a tutela dei diritti umani, al fine di assicurare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano e degradante (par. 3). La prassi seguita dall’Unione Europea, ed inaugurata proprio con l’operazione EUNAVFOR Atalanta, consiste nella conclusione di accordi bilaterali ad hoc che disciplinano condizioni e modalità della consegna. Gli accordi di trasferimento che trovano applicazione nell’ambito di questa missione sono quattro e sono stati conclusi con il Kenya, le Mauritius, le Seychelles e la Tanzania. Di detti accordi si parlerà ampiamente nel paragrafo 4.