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Gli accordi relativi allo status delle forze

Nel documento Le operazioni navali dell’Unione Europea (pagine 104-107)

4. L’attuazione della missione

4.2 Gli accordi relativi allo status delle forze

L’art. 11 dell’Azione comune 2008/851/PESC prevede la stipula di accordi tra l’Unione e gli Stati terzi in cui EUNAVFOR Atatlanta opera per regolamentare le situazioni giuridiche relative ai suoi contingenti presenti nel territorio, nelle acque interne e territoriali e nello spazio aereo degli Stati terzi in questione, inclusi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il buon svolgimento della missione.

Finora, l’Unione ha stipulato accordi sullo status delle forze, i cosiddetti

SOFA, con Somalia,362 Gibuti363 e Seychelles.364 Il SOFA con la Somalia365 ha fatto seguito alla lettera, datata 10 novembre 2008, del Primo Ministro del Governo Federale Transitorio somalo in risposta all’offerta di cooperazione dell’UE, e si presenta come l’accordo di maggiore importanza, dovendo le forze UE rivolgere la

361 European Union External Action, European Union Common Security and Defence Policy, Missions and Operations, Annual Report 2017, cit., p. 25. V. anche la sezione Key Facts and Figures del sito della missione, disponibile all’indirizzo: http://eunavfor.eu/.

362 V. Decisione 2009/29/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Somalia sullo status della forza navale diretta dall’Unione europea nella Repubblica di Somalia nel quadro dell’operazione militare dell’UE Atalanta, in GUUE L 10 del 15 gennaio 2009, p. 27.

363 V. Decisione 2009/88/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea Atalanta, in GUUE L 33 del 3 febbraio 2009, p. 41.

364 V. Decisione 2009/916/PESC del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea Atalanta, in GUUE L 323 del 10 dicembre 2009, p. 12.

365 Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Somalia sullo status della forza navale diretta dall’Unione europea nella Repubblica di Somalia nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea Atalanta, 31 dicembre 2008, in GUUE L 10 del 15 gennaio 2009, p. 29.

loro azione di contrasto contro le organizzazioni criminali dedite alla piraterie stabilite proprio nel territorio somalo e operative, in particolar modo, nelle acque somale.366

Quanto agli accordi con Gibuti367 e Seychelles,368 essi sono il risultato del consenso accordato da questi due Stati all’ingresso delle unità di EUNAVFOR

Atalanta nel loro territorio e nelle loro acque nazionali al fine di proteggere le navi

mercantili e reprimere gli atti di pirateria e rapina a mano armata di matrice somala. Il governo di Gibuti ha comunicato all’Unione Europea il suo consenso allo schieramento di una forza europea nel proprio territorio con una lettera datata 1° dicembre 2008,369 mentre la Repubblica delle Seychelles ha accettato la presenza della

forza navale dell’UE nel proprio territorio con due lettere datate 2 aprile 2009 e 21 agosto 2009.370 In virtù degli accordi suddetti, le unità di EUNAVFOR Atalanta possono esercitare i poteri di visita e di cattura delle imbarcazioni sospette nelle aree sottoposte alla giurisdizione di Gibuti e Seychelles. I soggetti fermati devono, tuttavia, essere consegnati alle autorità di questi Stati.

Tutti e tre i SOFA stabiliscono che EUNAVFOR Atalanta e il relativo personale hanno l’obbligo di rispettare le leggi e le regolamentazioni dello Stato ospitante e di astenersi dal compiere qualsiasi attività incompatibile con gli obiettivi dell’operazione. Il governo dello Stato ospitante deve essere comunque informato dei mezzi operanti nelle sue acque e di quelli che effettuano scali nei suoi porti (art. 2).

I tre SOFA specificano che, ai fini dell’operazione, lo Stato ospitante accorda alla missione e al relativo personale la libertà di circolazione e di spostamento nel proprio territorio, nelle proprie acque e nel proprio spazio aereo. La libertà di circolazione nel mare territoriale dello Stato ospitante comprende anche la libertà di sosta e ancoraggio. Inoltre, la missione è autorizzata a svolgere, nelle acque interne e

366 V. il secondo considerando dell’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Somalia sullo status della forza navale diretta dall’Unione europea nella Repubblica di Somalia nel quadro dell’operazione militare dell’UE Atalanta.

367 Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea Atalanta, 5 gennaio 2009, in GUUE L 33 del 3 febbraio 2009, p. 43.

368 Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea «Atalanta», 10 novembre 2009, in GUUE L 323 del 10 dicembre 2009, p. 12.

369 V. il quarto considerando della Decisione 2009/88/PESC.

370 V. il secondo considerando dell’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo

status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles nel quadro

nello spazio aereo nazionale, esercitazioni o manovre con armi, il lancio, l’appontaggio o il recupero di aeromobili o apparecchiature militari di qualunque tipo. I sommergibili eventualmente impiegati non hanno l’obbligo di navigare in superficie e di esibire la bandiera. È inoltre consentito l’uso e il porto di armi e munizioni in base agli ordini ricevuti a bordo delle unità di EUNAVFOR Atalanta (art. 4).

Nelle acque interne e nel territorio di Gibuti, Seychelles e Somalia la missione può adottare tutte le misure necessarie per proteggere i suoi mezzi navali e aeromobili, le sue risorse e le navi sotto la sua protezione contro qualsiasi attacco o intrusione esterni (art. 11).

I tre accordi stabiliscono, poi, che lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, debba offrire sostegno e assistenza alla forza UE per la preparazione ed esecuzione della missione e per l’individuazione di installazioni adeguate (art. 9). Lo Stato ospitante concede, a titolo gratuito, lo spettro di frequenze necessario per comunicazioni illimitate via radio (radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi (art. 12).

Particolarmente significative sono le disposizioni relative ai privilegi e alle immunità concesse dallo Stato ospitante alla missione e al suo personale. Quanto alle immunità attribuite alla missione, l’art. 5 del SOFA concluso con la Somalia prevede, innanzitutto, l’inviolabilità dei mezzi aerei e navali, sui quali agli agenti dello Stato ospitante non è consentito l’accesso, tranne che con il consenso del Comandante della forza dell’UE. Tali mezzi non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo e, ovunque si trovino, godono di immunità completa dalla giurisdizione.

Quanto alle garanzie riconosciute al personale di EUNAVFOR Atalanta, gli articoli 6 e 7 del SOFA UE-Somalia prevedono che il personale UE non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. Esso gode infatti dell’immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa dello Stato ospitante in ogni circostanza. I membri di questo restano comunque sottoposti alla giurisdizione dello Stato d’origine, il quale può esercitare i poteri disciplinari e giurisdizionali anche nel territorio dello Stato ospitante in cooperazione con le autorità competenti di quest’ultimo. Lo Stato d’origine o l’istituzione UE interessata, secondo i casi, possono rinunciare all’immunità dalla giurisdizione per il personale della missione.

Anche i SOFA conclusi con Gibuti e Seychelles concedono al personale UE di

Atalanta piena immunità dalla giurisdizione penale. Essi, però, prevedono un regime

più limitato per l’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante, la quale opera solo per gli atti compiuti da detto personale nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (articoli 6 e 8).

Tutti e tre gli accordi prevedono disposizioni in ordine alle eventuali richieste di risarcimento in seguito a decesso, lesioni, danni a persone o a cose. In ogni caso, la missione e il suo personale non rispondono dei danni causati da attività relative a disordini civili o alla protezione della forza navale UE. Le controversie relative al risarcimento dei danni devono essere risolte in via diplomatica. Se queste si riferiscono a danni cagionati a terzi, la Somalia si sostituisce alla missione nel procedimento e paga gli indennizzi ai terzi. Se, successivamente, il procedimento accerta la responsabilità di EUNAVFOR Atalanta, questa ne rimborsa parzialmente o totalmente l’importo (art. 13 SOFA UE-Somalia).

Una disposizione di chiusura è poi quella che specifica che tutte le questioni relative all’applicazione dei SOFA devono essere esaminate congiuntamente da rappresentanti di EUNAVFOR Atalanta e dalle competenti autorità dello Stato ospitante. Se non viene raggiunta alcuna soluzione, le controversie devono essere allora composte dallo Stato ospitante e dai rappresentanti dell’UE esclusivamente per via diplomatica (art. 14 SOFA UE-Somalia).

Nel documento Le operazioni navali dell’Unione Europea (pagine 104-107)