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Gli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria

Venendo al tema centrale dell’elaborato possiamo affermare che è proprio nell’ambito di queste estese attività di indagine della p.g. che trova spazio il compimento di atti di natura irripetibile i cui verbali sono inseriti all’interno del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p. lett. b).

Tra i primi atti irripetibili compiuti dalla p.g. abbiamo:

I verbali degli accertamenti, rilievi e sequestri di cui all’art. 354 co. 2 e 3. L’attività di assicurazione delle fonti di prova a opera della polizia giudiziaria trova nell’art. 348 c.p.p., come per altro già detto, la disposizione generale di riferimento, ma l’art. 354 c.p.p. dà concretezza pratica all’attività investigata finalizzata alla ricerca e alla conservazione delle cose e delle tracce pertinenti al reato oltre che alla conservazione dello stato dei luoghi183. Il comma 1 dell’art. 354 c.p.p. attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria il potere di compiere un’attività generica di conservazione, per curare che le tracce, le cose pertinenti al reato e lo stato dei luoghi non subiscano cambiamenti prima dell’intervento del p.m.184. L’attività di tutela dello

status quo è caratterizzata da operazioni atipiche, le quali assumono i

diversi contenuti a seconda della tipologia delittuosa; per circoscrivere

183 L. Luparia, op. cit, pag. 221. 184 L. Suraci, op. cit, pag. 72

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il luogo del commesso reato o curare che nessun oggetto venga asportato la p.g. può far allontanare terze persone dai luoghi ed impedire loro l’accesso. L’obiettivo del legislatore è quello di far sì che attraverso l’intervento della p.g. sia garantita al p.m. una scena del crimine non alterata185.

I commi 2 e 3 dell’art. 354 c.p.p. descrivono un’attività positiva di intervento concretizzata in accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi, delle cose con conseguente sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti186 e sulle persone187. La caratteristica di tali

operazioni è l’urgenza, requisito ricavabile dal: periculum in mora cioè il pericolo che lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone si disperda o comunque si modifichi188; dall’impossibilità di ottenere il tempestivo intervento del p.m. e dalla mancata assunzione delle indagini da parte del medesimo soggetto189.

Il comma 3 dell’articolo in questione prevede che in situazioni di particolare complessità ed urgenza gli atti possano essere compiuti oltre che dagli ufficiali di p.g. anche dagli agenti190.

Come già detto, gli accertamenti suoi luoghi, sulle persone e sulle cose sono attribuiti alla p.g. dall’art. 354 c.p.p. quando ricorra una situazione di urgenza, in attesa dell’intervento del pubblico ministero,

185 A. Chelo, op. cit, pag. 39.

186 Attività che nel suo complesso integra il “sopralluogo giudiziario”.

187 Diversi dall’ispezione personale; per il carattere intimo dell’operazione il

legislatore ha preferito riservare il compimento di tale atto al p.m.

188 L. Luparia, op. cit, pag. 222.

189 Così come previsto dalla l. 26 marzo 2001 n.128, c.d. “pacchetto sicurezza”. Proprio

dall’introduzione di questa previsione si è ulteriormente rafforzata l’autonomia della p.g. nello specifico settore della lotta alla criminalità organizzata. L’urgenza, mira a contemperare l’esigenza di funzionalità delle indagini con il diritto alla riservatezza e alla libertà personale dei soggetti coinvolti.

190 Così dispone l’art. 133 delle disp. Att. e coord. Rubricato “Accertamenti urgenti

della polizia giudiziaria”: “Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli art. 352 e 354, commi 2 e 3, del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria”.

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ma a parte il pericolo di dispersione, alterazione, delle tracce di un reato, non viene indicato nulla di più specifico, lasciando così ampia discrezionalità agli organi di polizia giudiziaria.

Il riferimento ad “accertamenti e rilievi” senza indicarne la natura, il contenuto, e le differenze tra i due tipi di intervento genera perplessità e confusione circa le attività consentite alla p.g.191

Questi due termini vengono usati dal legislatore con accezioni differenti: I rilievi sono costituiti da tutte le attività di raccolta, rilevamento e constatazione dei dati materiali utili alla ricostruzione e alla prova dei fatti. Gli accertamenti tecnici sono caratterizzati dallo studio e dall’elaborazione valutativa dei dati acquisiti, uno studio critico elaborato su basi tecnico scientifiche192.

Nel silenzio della legge ci si chiede se gli accertamenti di cui all’art. 354 c.p.p. possano considerarsi accertamenti tecnici, se cioè la p.g. possa compiere di propria iniziativa tali atti. In dottrina al riguardo ci sono opinioni contrastanti: secondo un primo orientamento in nessun caso la p.g. è legittimata a compiere accertamenti tecnici; tale tesi richiama l’art. 348 comma 4 c.p.p. secondo il quale quando la p.g. deve compiere “atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera”. L’espressione “atti od operazioni” lascia intendere che l’attività tecnica di polizia non corrisponde agli accertamenti tecnici intensi in senso critico valutativo, in questi termini l’art. 354 comma 2 c.p.p. configurerebbe una mera attività di raccolta dei dati che successivamente possono essere rielaborati con la consulenza tecnica o

191 L. Suraci, op. cit, pag. 76 e ss.

192 Sottolinea Cfr. L. D’ambrosio, P. Vigna, op. cit. pag. 230, che la rilevazione

dell’impronta, è un rilievo, ma il giudizio di comparazione tra l’impronta repertata e quella dell’indagato è un accertamento tecnico.

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la perizia193. Sempre a sostegno di tale tesi viene richiamato l’art. 77 disp. att. c.p.p. che riguarda l’attività di investigazione della polizia in materia di armi e sostanze stupefacenti; al 2° comma si consente al dirigente del servizio di polizia, dopo il provvedimento di archiviazione perché ignoto l’autore del reato, o in seguito all’irrevocabilità della sentenza, di prelevare i corpi di reato indicati nel primo comma (armi e sostanze stupefacenti) anche per l’espletamento “di accertamenti tecnici che ne determinano modifiche o alterazioni”. Il fatto che il legislatore abbia attribuito in modo espresso e in via d’eccezione la possibilità di effettuare accertamenti tecnici, fa ritenere non consentita la possibilità per la p.g. di compiere di propria iniziativa tali tipi di operazioni194.

Secondo tale orientamento il termine accertamento nell’art. 354 c.p.p. sarebbe stato utilizzato in modo improprio dal legislatore195. Sempre a conferma di tale tesi l’art. 13, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, stabilisce con riferimento al procedimento per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace che la p.g. può compiere accertamenti tecnici irripetibili solo previa autorizzazione del pubblico ministero. Quindi a contrario si può dedurre che in via generale questi sono ad essa preclusi196.

193 A sostegno di tale tesi v. M. Montagna, Accertamenti tecnici, accertamenti

personali occulti e prelievo del DNA, in AA. VV., La prova penale (trattato diretto da A. Daito), II, Milanofiori Assago (MI), 2008, pag, 63.

194 L. Suraci, op. cit, pag. 78.

195 Cfr., A. Chelo, op. cit. pag. 47; impostazione condivisa da Cfr. L. D’Ambrosio, P.

Vigna, op. cit. pag. 332 e s.s.; F. Alonsi, Le indagini di polizia giudiziaria nell’ambito dell’accertamento penale,in AA. VV., Procedura penale teoria e pratica del processo, a cura di A. Marandola, Vol.II, Utet, Torino, 2015, pag. 575 ss.

procedura penale teoria e pratica del processo diretto da g. spancher (colorato arancio)

196 Secondo un diverso orientamento si ritiene che la p.g. possa compiere accertamenti

tecnici nei casi di cui all’art. 354 2 comma c.p.p. cioè qualora ci sia il rischio che lo stato dei luoghi, delle cose, subisca alterazioni, dispersioni o modificazioni e non sia possibile l’intervento del p.m., nel caso quindi, in cui sussista il presupposto dell’urgenza; a sostegno di tale tesi sarebbe il 4° dell’art. 348 che prevede l’intervento di “persone idonee” dotate di “specifiche competenze”. Va però sottolineato che il

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Il dato comune di tali tesi è il divieto per la p.g. di compiere accertamenti tecnici irripetibili. In sintesi quindi, se sussiste il pericolo di modifica dello stato dei luoghi e delle cose la p.g. può effettuare rilievi irripetibili ma non un’attività valutativa sui medesimi; se l’accertamento tecnico è irripetibile si ricadrà nell’art. 360 c.p.p.

A questo punto pare di poter affermare che l’attività prevista dall’art. 354 c.p.p. ha una funzione descrittiva e preparatoria rispetto al momento valutativo che caratterizza gli accertamenti tecnici quindi la garanzia difensiva è minima197. Precisa l’art. 356 c.p.p. che la garanzia

difensiva è costituita dalla facoltà del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini di assistervi senza però diritto di essere preventivamente avvisato; specifica l’art. 114 disp. att. c.p.p. che gli ufficiali di p.g. procedenti devono avvisare la persona sottoposta alle indagini, qualora sia presente, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia198.

Chiarita la differenza tra rilievi e accertamenti in relazione a specifiche attività investigative la Suprema Corte199 ritiene che il

codice distingue le persone idonee che possono fornire supporto alla p.g. dal consulente tecnico del p.m.

Secondo un altro orientamento dottrinario la p.g. potrebbe procedere ad accertamenti tecnici ma a condizione che questi siano ripetibili. Così P. Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2016, pag. 484.

197 L. Suraci, op. cit, pag. 73 e ss.

198 Cass. Pen., sez I, 9 giugno 1995, n. 7998, secondo tale pronuncia, “gli accertamenti

urgenti indicati nell’art. 354 c.p.p. tra i quali rientra il primo accesso sul luogo del delitto compiuto dai carabinieri per delega dell’autorità giudiziaria per essere ritualmente requisiti al fascicolo di ufficio a norma dell’art. 431 c.p.p. non devono essere preceduti , a pena di nullità dall’avviso al difensore. Ciò si desume dall’art. 356 c.p.p. che, nel fare riferimento al predetto art. 354, prevede espressamente che il difensore dell’indagato ha facoltà di assistere agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle persone, e sulle cose, senza però che abbia il diritto di essere previamente avvisato del loro compimento”.

199 In tal senso, Cass. Pen. Sez. I, 30 novembre 2005, n.45437 la quale afferma che “In

tema di accertamenti urgenti sulle cose, i prelievi di polvere da sparo, prodromici all’effettuazione di accertamenti tecnici, non sono tuttavia identificabili con questi

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cosiddetto “tampone a freddo” finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell’uso di armi da fuoco200, prodromico

all’effettuazione degli accertamenti tecnici, non è identificabile con questi ultimi, costituendo un rilievo la cui realizzazione, pur essendo irripetibile, “non deve avvenire con l’osservanza delle forme stabilite dall’art. 360 c.p.p., le quali sono riservate soltanto agli accertamenti veri e propri, se ed in quanto qualificabili di per sé come irripetibili”201.

In tema di attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, chiarita la natura consistente in operazioni urgenti e non ripetibili con carattere meramente materiale, rientrano nella disciplina dell’art. 354 co. 2 c.p.p. e non in quella riguardante gli accertamenti tecnici non ripetibili ex. art. 359 e 360 c.p.p., i quali presuppongono attività di carattere valutativa con base tecnico-scientifica imponendo il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive202.

Analizzata la portata dell’art. 354 c.p.p. possiamo concludere che nei commi 2 e 3 la non ripetibilità riguarda la descrizione di luoghi, cose o persone soggette a modificazione per il decorso del tempo; l’irripetibilità discende dall’impossibilità, per un’alterazione, dispersione, modificazione della res di compiere l’atto in un secondo momento; si tratti quindi di quei rilievi che possono essere compiuti “ora o mai più”203.

A tale proposito rientrano nel novero degli atti irripetibili ai sensi dell’art. 354 c.p.p. i rilievi fotografici eseguiti dalla p.g. sul luogo

ultimi, per cui, pur essendo irripetibili, non richiedono alcuna partecipazione difensiva.”

200 L. Suraci, op. cit, pag. 77.

201 Cass. Pen., Sez. I, 9 maggio 2002, n. 23156. 202 Cfr. L. Suraci, op. cit. pag. 77

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di un omicidio: la posizione del cadavere, degli arredi, dei bossoli204; è evidente l’impossibilità di ripetizione della medesima scena tale per cui queste operazioni devono confluire nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’art. 431 c.p.p. 205.

E’ considerato atto irripetibile ai sensi dell’art. 354 comma 3 c.p.p. il verbale contenete gli esiti del cosiddetto “alcool-test” volto ad accertare la concentrazione di alcool presente nel sangue eseguito con le procedure indicate dall’art. 186 del codice della strada in tema di guida in stato di ebrezza; si tratta di un atto urgente e indifferibile al quale il difensore della persona sottoposta all’esame può assistere, senza il diritto di essere previamente avvisato del compimento dell’atto e i relativi esiti, costituenti atto pubblico, possono essere legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento206. Ancora in relazione al codice della strada, nella categoria degli atti non ripetibili abbiamo la planimetria redatta dalla polizia stradale perché ricostruisce la cinematica del sinistro nell’immediatezza del fatto che chiaramente non potrà essere ripetuto207.

Sono altresì considerati atti irripetibili e quindi legittimati ad essere inseriti nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 431 c.p.p. lett. b) il verbale degli ispettori del lavoro, i quali agiscono in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria e la loro attività ispettiva costituisce documentazione irripetibile quando descrive una situazione accertata in un momento storico di cose, tracce o luoghi suscettibili di modifica nel

204 R. Bricchetti, Sub. Art. 431, in codice di procedura penale commentato, A. Giarda,

G.Spangher, vol. II Milano millefiori, Ipsoa, 2010, pag.5425.

205 Nei medesimi termini Cass. Pen. Sez. III, 12 giugno 2007, n. 36965, la quale si è

espressa in materia di verbali di p.g. relativi all’accertamento in ordine ad esalazioni o fumi maleodoranti, accertamenti urgenti su cose o situazioni suscettibili per loro natura di subire modificazioni o di scomparire in tempi brevi.

206 Sub art. 431 c.p.p., Codice di procedura penale commentato, in www.leggid’italia.it, pag. 11.

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tempo per eventi naturali o per comportamenti umani; l’irripetibilità non attiene alla verbalizzazione ma al suo contenuto208. Analogo

discorso concerne i rilievi fotografici, dattiloscopici, antropometrici ex. art. 349 co. 2 c.p.p. per ciò che attiene l’aspetto esteriore della persona quando ci siano elementi per ritenere che non potranno più essere ripetuti con analoghi risultati.209

Sono considerati atti irripetibili i verbali degli atti di ispezione, delle perquisizioni personali o reali (art. 352 c.p.p. co.1), di sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti210: i cosiddetti “mezzi

di ricerca delle prove” dei quali tratteremo più avanti.

Sempre nella stessa categoria troviamo i verbali dell’attività di acquisizione di plichi sigillati altrimenti chiusi ex art. 353, co. 1 c.p.p. e di corrispondenza; l’ufficiale di p.g. è tenuto a trasmettere intatti i plichi sigillati o altrimenti chiusi con l’implicito divieto di aprirli e prendere conoscenza del relativo contenuto questo perché l’articolo interferisce con valori costituzionali quali la libertà e la segretezza della corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione che possono subire restrizioni soltanto per atto motivato dell’a.g. con le garanzie stabilite dalla legge (art. 15 cost.). Il comma 2 dell’art. 353 c.p.p. prevede che laddove vi sia un “fondato motivo” di ritenere che i plichi contengano “notizie utili alla ricerca ed all’assicurazione di fonti di prova”, rispetto ai quali è supposto il pericolo di dispersione, l’ufficiale di p.g. è tenuto ad informare con il mezzo più rapido il p.m., il quale può autorizzare l’apertura immediata degli stessi.211

208 Sub art 354, in Codice di procedura penale commentato, A. Giarda – G. Spangher

(a cura di), vol. II, Milano millefiori, Iposa 2010, pag. 4260 e s.s.

209 R. Bricchetti, Sub. Art. 431, in codice di procedura penale commentato, A. Giarda,

G.Spangher, vol. II Milano millefiori, Ipsoa, 2010, pag.5438.

210 Ibidem

211 Sub. art. 353, in Codice di procedura penale commentato, Cfr. op. cit, A. Giarda,

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Ancora, è legittima l’acquisizione agli atti del dibattimento, con conseguente utilizzazione ai fini del giudizio, della relazione della polizia giudiziaria avente ad oggetto l’attività di pedinamento ed osservazione perché si tratta di verbali di atti per loro natura irripetibili e rispetto ai quali l’immediatezza della percezione può e deve essere documentata in uno scritto che ne garantisca la genuinità; ancora sono irripetibili i verbali di arresti in flagranza e dei fermi di indiziato di delitto la cui attività si esaurisce nel contesto di tali operazioni e dei quali può essere data lettura ai sensi dell’art. 511; il certificato di analisi riguardante sostanza deperibile e il verbale di prelievo dei campioni; le immagini tratte dal filmato di una telecamera piazzata in luogo pubblico ad esempio in corrispondenza di una cassa automatica per il prelievo di contanti; la relazione della polizia di frontiera di uno stato estero poi trasmessa alla p.g. italiana; il processo verbale di constatazione delle violazioni tributarie redatto dalla guardia di finanza, è inseribile nel fascicolo del dibattimento nella parte in cui riproduce situazioni di fatto esistenti in un determinato momento e suscettibili di subire modificazioni nel tempo; i verbali di sequestro preventivo ex. art. 321 c. 3 bis c.p.p.; sono da inserire nel fascicolo del dibattimento i verbali delle operazioni d’intercettazione di conversazioni o comunicazioni ex. art. 268 co. 1 c.p.p.; in questa ipotesi come per altro già visto, l’ufficiale che ha eseguito le intercettazioni telefoniche, potrebbe in astratto riferirne il contenuto, senza però riprodurre i dialoghi captati. Se non venissero inserite nel relativo fascicolo per il dibattimento si perderebbe la genuinità delle espressioni utilizzate dai conversanti; per tale motivo si riportano le trascrizioni integrali delle registrazioni da acquisire, disposte dal g.i.p. osservando forme, modi e garanzie previsti per l’espletamento delle perizie212.

212 R. Bricchetti, op. cit. pag. 5440 e ss.

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Tutti questi atti vengono inseriti nel fascicolo del dibattimento

ex art. 431 lett. b) c.p.p. per l’impossibilità di rinnovare in dibattimento

i medesimi atti con lo stesso contesto spaziale, temporale e modale; cioè nei casi in cui la ripetizione è oggettivamente impossibile. Tale previsione rappresenta un’eccezione alla regola dell’oralità alla quale aspira il nostro processo penale213. Da tali caratteristiche possiamo dedurre che sono da considerare atti ripetibili e quindi non confluibili nel fascicolo in questione:

 Gli atti di individuazione fotografica e personale compiuti dalla p.g. poiché tale atto è potenzialmente reiterabile in sede dibattimentale mediante la ricognizione.

 L’accertamento tecnico eseguito dalla p.g. e integrante atto ripetibile.

 La localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (c.d. GPS) degli spostamenti di una persona nei cui confronti vengano svolte le indagini.

 Gli atti della p.g. di stati esteri, tra i quali abbiamo anche la documentazione delle attività compiute, le cui risultanze possono essere acquisite solo con l’esame di coloro che hanno svolto l’attività.

 Il verbale di contestazione redatto dalla p.g. all’esito di un controllo sul guidatore di un’autovettura, trovato in stato di ubriachezza, limitandosi a riportare quanto osservato dal soggetto che lo redige.214

 Il certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, attestante le lesioni personali subite perché non nasce all’interno del processo e non è strumentale ad esso.

213 Ibidem.

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