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Gli effetti preclusivi del giudicato limitatamente all’eadem persona

La pronuncia di una sentenza passata in giudicato (ovvero – per quanto osservato nel precedente paragrafo – di una pronuncia non irrevocabile contemporanea all’esercizio dell’azione penale da parte dello stesso ufficio del pubblico ministero) limita l’efficacia preclusiva – per lo stesso fatto – nei soli confronti dell’imputato351.

Tralasciando ogni considerazione sulla «persona dell’accusatore»352, si osserva che «il principio della rigorosa limitazione degli effetti del giudicato penale all’imputato»353 si ricava, in primis, dall’interpretazione letterale della norma, con un argomento a contrario: il fatto che l’art. 649 c.p.p. parli solo dell’imputato, non includendovi altri soggetti, depone in tal senso.

349 E.MARZADURI,Opinioni a confronto. Preclusioni processuale e ragionevole durata del processo, G.CANZIO,E.MARZADURI,G.SILVESTRI, in Criminalia, 2008, p. 247.

350 S.ZUMBO,Duplicazione, cit., p. 232.

351 V.MANZINI,Trattato, cit., p. 459, per cui «l’agente o l’omittente rimane il medesimo sempre che, in più processi, venga perseguito quale imputato lo stesso individuo, sia sotto diverso nome o qualifica».

352 V.MANZINI,Trattato, cit., p. 459; G.LEONE,Trattato, cit., p. 339. 353 G.DE LUCA,Giudicato, cit., p. 5.

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Come efficacemente osservato, del resto, il principio del ne bis in idem è una «garanzia ad personam, che assicura la certezza del diritto in senso meramente soggettivo», di talché lo stesso fatto, già definitivamente accertato, in positivo o in negativo, dal giudice, ben potrebbe essere riconsiderato, da un altro o dallo stesso giudice, in relazione alla posizione di altri imputati354.

Non v’è, tuttavia, chi non ritenga che la formula assolutoria «perché il fatto non sussiste» spieghi effetti anche nei confronti dei terzi, poiché se il giudizio accerta l’insussistenza del fatto, allora i terzi non giudicati non potrebbero essere sottoposti a giudizio per quel medesimo fatto per cui una sentenza irrevocabile ha statuito l’inesistenza355, introducendo un’inedita efficacia erga omnes del giudicato. L’assunto, per quanto suggestivo e sostenuto da autorevolissima dottrina356, non convince: sia la conclusione che le premesse paiono viziate da un equivoco di fondo.

Una delle finalità della preclusione derivante dal giudicato, infatti, consiste nel voler evitare che due comandi siano tra loro praticamente inconciliabili, mentre nessuna preclusione è prevista per il conflitto teorico di giudicati, il cui rimedio si individua nello strumento straordinario della revisione di cui agli artt. 629 e ss. c.p.p.. Si vuole cioè evitare, ad esempio, che il pubblico ministero debba emettere due ordini di esecuzione per due condanne per lo stesso fatto nei confronti della stessa persona, mentre, per converso, al rappresentante dell’accusa non tangerebbe il fatto di dover disporre la carcerazione per una persona dichiarata colpevole in concorso all’esito di un determinato processo, sebbene il suo correo sia stato assolto in un altro.

In buona sostanza, i giudizi penali nei confronti di diverse persone constano di una piena autonomia l’uno dall’altro, sicché il contrasto logico fra giudicati è

354 M. CERESA GASTALDO, L’esecuzione, in V. GREVI; G. CONSO; M. BARGIS (a cura di), Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, 2016, p. 954.

355 A.BASSI,I limiti oggettivi dell’effetto preclusivo derivante dal giudicato penale, in Cass. pen., 1997, p. 1403.

356 V.MANZINI,Trattato, cit., p. 459, il quale ritiene che «l’autorità della cosa giudicata non riguarda [i compartecipi al medesimo reato], tranne per ciò che concerne la sussistenza materiale del fatto o la dichiarazione di estinzione del reato per causa obiettiva».

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«rimediabile (soltanto a volte e in melius) mediante il ricorso allo strumento straordinario della revisione»357.

Del resto, come efficacemente osservato confutando la tesi dell’efficacia del giudicato rispetto ai terzi, non è vero «che i giudizi storici, contenuti nelle premesse di una decisione, debbano essere intesi come espressione di una verità legale»358; ciò che deve essere eseguito è il dispositivo della sentenza, non la motivazione costruita sul materiale probatorio a disposizione del giudice. Se il compendio muta, è ragionevole ritenere che la seconda decisione muti altrettanto.

Orbene, affermare che il giudicato nei confronti di un soggetto non importi una preclusione nei confronti di altro giudice che si trovi a giudicare un compartecipe nel reato non significa – chiaramente – che il secondo giudice debba tenere in nessun conto la prima decisione359. Vi è infatti l’art. 238-bis c.p.p. che, per quanto criticato360 ed apprezzato361, espressamente prevede la possibilità che le sentenze divenute irrevocabili possano essere acquisite ai fini della prova di un

357 R.NORMANDO,Il giudicato: forza esecutiva ed effetti, in L.KALB (a cura di) Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti con autorità straniere, in G.SPANGHER,A.MARANDOLA,G.GARUTI, L.KALB (diretto da),Procedura penale. Teoria e pratica del processo, UTET, Torino, 2015, p. 524, per cui «soltanto a posteriori, quando la conclusione del secondo processo per il medesimo fatto abbia determinato un contrasto logico tra giudicati rilevante ex art. 630, lett. a), c.p.p., il condannato potrà adire il giudice della revisione, al fine di ottenere una declaratoria di proscioglimento nei limiti in cui l’errore giudiziario si annidi in questa seconda pronuncia e non nella prima sentenza liberatoria»; v. F.CORDERO,Procedura penale, ed.VIII, Giuffrè, Milano, 1985, p. 1085.

358 G.DE LUCA,Giudicato, cit., p. 8, il quale in tal modo persuade: «Attribuire al terzo, chiamato a rispondere di un reato accessorio (ad es. ricettazione), la possibilità di fruire del giudicato di assoluzione per inesistenza del fatto, intervenuto sul reato principale (ad es. furto), anche quando, sulla base di prove sopravvenute, si accerti che invece il fatto sussiste e riveste gli estremi di reato, equivale ad attribuirgli una ingiustificata patente di impunità, che non trova alcuna giustificazione nel diritto positivo». In termini più generali, nel senso di «efficacia vincolante positiva della sentenza penale in sede penale», v. G.CONSO,R.GUARINIELLO,L’autorità della cosa giudicata penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1975, p. 46 e 47, i quali affrontano l’argomento anche dal punto di vista del risvolto ideologico: vincolare il giudice penale anche ai precedenti di altri giudici penali risponde «ad un’esigenza da soddisfare ad ogni costo nei regimi in cui prevale un assetto autoritario dei rapporti stato-sudditi, con un ordine giudiziario largamente asservito all’esecutivo. In contesti di tal fatta, l’idea del giudicato si trasforma: da principio di tutela dei cittadini contro le istituzioni statali, regredisce a principio di tutela delle istituzioni statali anche a costo di danneggiare le ragioni individuali dei cittadini. Non ci si preoccupa più, infatti, di sottrarre il singolo a una illimitata possibilità di persecuzioni penale; bensì di garantire la credibilità degli organi repressivi dietro la cortina di una incontestabile correttezza».

359 R.NORMANDO, Il valore, gli effetti e l’efficacia del giudicato penale, cit., p. 43.

360 O.MAZZA,Le insidie al primato della prova orale rappresentativa. L’uso dibattimentale di materiale probatorio precostituito, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, p. 1514.

361 R.CANTONE, La «circolazione probatoria tra procedimenti». Le modifiche introdotte dalla l. n. 63/01, in Cass. pen., 2002, p. 2561.

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fatto in esse accertato, salvo un onere motivazionale rafforzato ai sensi dell’art. 192, comma 3, c.p.p.

Occorre, dunque, non confondere l’efficacia riflessa del giudicato penale che, in quanto tale, è in grado influenzare, ad esempio con il meccanismo dell’art. 238-bis c.p.p., ma non di determinare, un nuovo giudizio, con l’efficacia diretta che, invece, si limita, quale preclusione, a vietare un nuovo giudizio nei confronti della stessa persona.