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La Convenzione del Consiglio d’Europa di Budapest del 23 novembre del 2001 sulla criminalità informatica, ratificata dal legislatore nazionale con l. 18 marzo 2008 n. 48, ha apportato importanti modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale.

Per quanto attiene all’ambito processuale penalistico, la l. n. 48 del

96 Così, art. 54-quater comma 3 c.p.p..

2008 modificando l’art. 51 del Codice di rito attraverso il comma 3-quinquies, attribuì le indagini in materia di crimini informatici all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto.

Il legislatore – muovendosi pur sempre su un piano di specializzazione dei magistrati del pubblico ministero chiamati a svolgere indagini di elevato profilo tecnico e nell’intento di garantire l’unitarietà delle indagini – omise di distrettualizzare le funzioni di g.i.p. per tali reati.

In altre parole, il legislatore, non integrando l’art. 328 del c.p.p. (disciplinante le competenze del giudice per le indagini preliminari), e accentrando le indagini in materia di computer crimes in sede distrettuale, diede vita a conflitti tra g.i.p. diversamente competenti territorialmente e a varie questioni interpretative che conseguirono.

Il caso che diede modo alla prima sezione della Corte di Cassazione di pronunciarsi sul tema, coinvolse il g.i.p. del tribunale di Nola (g.i.p. territoriale), e il g.i.p. del tribunale di Napoli (g.i.p. distrettuale).

Nel caso in esame il giudice per le indagini preliminari di Napoli, a seguito della richiesta del pubblico ministero per il rinnovo della misura cautelare emessa dal g.i.p. di Nola, impugnava il

provvedimento con cui quest’ultimo giudice si dichiarava incompetente sui delitti di cui all’art. 640-ter c.p., benché fossero stati commessi nell’ambito della propria competenza territoriale97.

Il giudice per le indagini preliminari di Nola motivò la propria declaratoria di incompetenza, adducendo che la l. n. 48 del 2008, modificando l’art. 51 c.p.p., aveva attribuito taluni reati informatici al pubblico ministero distrettuale, ma in presenza di un difetto di coordinamento con l’art. 328 del c.p.p., riteneva che comunque dalla distrettualizzazione delle indagini in materia, potesse discendere un implicito conferimento di competenza al g.i.p. presso lo stesso tribunale98.

Quindi per il g.i.p. di Nola in materia di reati informatici, l’ufficio competente doveva individuarsi in quello distrettuale, ovvero quello di Napoli, sostenendo l’esistenza di un principio inespresso ricavato dal sistema, sulla base del quale, il giudice per le indagini preliminari è sempre quello presso il quale si trova il pubblico ministero “competente”99.

Al provvedimento di incompetenza si opponeva il giudice per le

97 Sul conflitto tra i g.i.p. v, su tutti i punti, A. D’ALESSIO, Attribuzioni delle procure distrettuali e delle direzioni distrettuali antimafia create al loro interno, op. cit., p. 257.

98 Si veda, A. D’ALESSIO, Attribuzioni delle procure distrettuali e delle direzioni distrettuali antimafia create al loro interno, op. cit., p. 257-258.

99 A. D’ALESSIO, Attribuzioni delle procure distrettuali e delle direzioni distrettuali antimafia create al loro interno, op. cit., p. 258.

indagini preliminari presso il tribunale di Napoli; quest’ultimo asseriva (in contrasto rispetto al g.i.p. di Nola), l’inesistenza di un principio implicito desumibile dal sistema che determinasse la competenza del g.i.p., come derivata dalla competenza del pubblico ministero. Il g.i.p. distrettuale (di Napoli) fondava le proprie ragioni basandosi su ciò che il legislatore aveva formulato esplicitamente, sostenendo l’inammissibilità si trarre certe conseguenze dalla competenza del pubblico ministero distrettuale100.

Una tesi strettamente legalistica che si conforma al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 comma 1, Cost.: “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, la cui portata è di impedimento allo strumento analogico ex art. 12 delle Preleggi nella determinazione della competenza del giudice101.

Ulteriori ragioni di esclusione della competenza del g.i.p. distrettuale venivano rinvenute nel modus operandi del legislatore: ogni qualvolta esso si era cimentato nella distrettualizzazione delle immagini – prima per i reati di mafia, poi per quelli di terrorismo

100 A. D’ALESSIO, Attribuzioni delle procure distrettuali e delle direzioni distrettuali antimafia create al loro interno, op. cit., p. 258.

101 A. D’ALESSIO, Attribuzioni delle procure distrettuali e delle direzioni distrettuali antimafia create al loro interno, op. cit., p. 258.

– aveva sempre modificato l’art. 328 c.p.p., attribuendo al g.i.p. presso il tribunale del capoluogo del distretto la competenza per i medesimi reati102.

La Corte di Cassazione chiamata a dirimere la questione, a seguito del conflitto negativo di competenza sollevato dal g.i.p. di Napoli, accolse l’orientamento interpretativo di quest’ultimo giudice, ritenendo applicabili gli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale dettati dal Codice di rito, pur in presenza di un allargamento delle attribuzioni del pubblico ministero distrettuale103.

Sarebbe stata sorprendente una diversa decisione da parte del giudice di legittimità, essendo pacifico che il Codice di procedura penale del 1988 abbia accolto il principio generale secondo cui il pubblico ministero trae la titolarità delle proprie funzioni dalla competenza del giudice del dibattimento presso il quale è istituito ai sensi dell’art. 51 comma 3, c.p.p., “facendo così diventare le regole sulla competenza giurisdizionale regole sull’attribuzione del pubblico ministero”104.

La sentenza della Suprema Corte non tralascia di precisare, come

102 A. D’ALESSIO, Attribuzioni delle procure distrettuali e delle direzioni distrettuali antimafia create al loro interno, op. cit., p. 258.

103 Si veda sul punto, A. D’ALESSIO, Attribuzioni delle procure distrettuali e delle direzioni distrettuali antimafia create al loro interno, op. cit., p. 258.

104 A. D’ALESSIO, Attribuzioni delle procure distrettuali e delle direzioni distrettuali antimafia create al loro interno, op. cit., p. 258.

le attribuzioni del p.m. siano derivate rispetto alle regole di ripartizione della competenza tra i giudici come determinate ai sensi degli artt. 4 ss. c.p.p., non essendo possibile sostenere il contrario. Da ciò ne deriva che, in assenza di un’espressa previsione legislativa, il g.i.p. non può legittimare la propria competenza dalle attribuzioni del pubblico ministero105.

“Se il g.i.p. distrettuale (nel caso di specie quello di Napoli), avesse emanato un provvedimento che si poneva al di fuori delle tassative eccezioni poste dall’art. 328, comma 1-bis, c.p.p., sostituendo il g.i.p. presso il tribunale territorialmente competente (secondo le ordinarie regole), tale provvedimento, inevitabilmente, sarebbe risultato viziato per incompetenza territoriale”106.

La logica di accentramento seguita dal legislatore per i reati informatici (non diversamente dai reati associativi e di terrorismo), mira a creare un efficiente sistema di repressione di fattispecie difficilmente ricomprensibili in uno spazio territoriale delimitato e che richiedono adeguate conoscenze tecniche e scientifiche. Scelta meritevole, se pensiamo che potremmo disporre di magistrati inquirenti professionalmente preparati ad affrontare

105 A. D’ALESSIO, Attribuzioni delle procure distrettuali e delle direzioni distrettuali antimafia create al loro interno, op. cit., p. 258-259.

106 A. D’ALESSIO, Attribuzioni delle procure distrettuali e delle direzioni distrettuali antimafia create al loro interno, op. cit., p. 259.

criticità che queste fattispecie criminose presentano. Altro merito è rinvenibile in un’azione di contrasto coordinata e ben organizzata, che al contempo permette di evitare una polverizzazione delle indagini tra i vari uffici di procura residenti nel distretto.

Una scelta legislativa non avulsa da critiche, in particolar modo, provenienti da quella parte della dottrina, che sostiene difficoltà di coordinamento delle indagini in assenza di una struttura come la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo107, e che

l’eventualità di eccessivi carichi di lavoro possa incidere negativamente sul corretto esercizio dell’azione penale, provocando disfunzioni dell’organismo requirente108.

La l. n. 48 del 2008, così facendo, aveva creato un’asimmetria tra regole di determinazione della competenza del giudice e criteri di attribuzione del pubblico ministero, tra pubblico ministero distrettuale e g.i.p. territoriali, tra inquirenti tecnicamente specializzati e giudici privi di nozioni tecniche. Questo difetto di coordinamento, non rispondeva alla ratio più volte seguita dal

107 Si deve ricordare, che la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. è preposta esclusivamente a svolgere pe proprie funzioni ex art. 371-bis c.p.p. per reati indicati ai commi 3-bis e 3-quater dell’art. 51, c.p.p., rimanendo escluse le fattispecie delittuose menzionate al comma 3-quinquies del medesimo articolo, nelle quali rientrano i reati informatici.

108 A. D’ALESSIO, Attribuzioni delle procure distrettuali e delle direzioni distrettuali antimafia create al loro interno, op. cit., p. 259.

legislatore, alle sue reali intenzioni, che è possibile ricostruire se pensiamo che ogni qualvolta esso aveva proceduto ad accentrare le indagini in seno alla procura distrettuale, aveva sempre proceduto a distrettualizzare le funzioni del g.i.p. e del g.u.p., modificando il disposto dell’art. 328 c.p.p.109.

Questa realtà, se fosse durata a lungo, inevitabilmente avrebbe comportato anomalie evidenti, oltre a contraddizioni logiche; risvolti si sarebbero potuti perpetrare anche sul piano procedimentale: si pensi a innumerevoli conflitti tra uffici, a declaratorie di incompetenza che a misure cautelari in atto premettono di cogliere immediatamente le disfunzioni del sistema110.

L’incongruenza legislativa creata dalla legge di ratifica della Convenzione di Budapest del 2001, è stata risolta (fortunatamente), dalla conversione con modifiche de d.l. 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, da parte della l. 24 luglio 2008, n. 125, l’art. 2, comma 1, lett. a), ha aggiunto all’art. 328 c.p.p. il comma 1-quater, mediante il quale viene disposto: “quando si tratta di procedimenti

109 Sul punto si veda, A. D’ALESSIO, Attribuzioni delle procure distrettuali e delle direzioni distrettuali antimafia create al loro interno, op. cit., p. 260.

110 A. D’ALESSIO, Attribuzioni delle procure distrettuali e delle direzioni distrettuali antimafia create al loro interno, op. cit., p. 260.

per i delitti indicati all’art. 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel quale risiede il giudice competente”.

Con la novella, il risultato finalmente è un quadro dotato di armonia e coerenza logica, in conformità alle predette previsioni in materia di associazionismo mafioso e terrorismo111.

111 A. D’ALESSIO, Attribuzioni delle procure distrettuali e delle direzioni distrettuali antimafia create al loro interno op. cit., p. 260-261.