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L’art. 12 del d.l. n. 367/1991 (istitutivo delle d.d.a. e della procura nazionale antimafia), ha introdotto nell’ambito dell’art. 328 c.p.p. – disposizione che come ben noto delinea i profili generali del

giudice per le indagini preliminari74 – il comma 1-bis, diretto a

puntualizzare che nei procedimenti per i delitti ex art. 51 comma 3-bis c.p.p., le funzioni di g.i.p. sono esercitate, fatte salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Si tratta di una deroga alla regola generale secondo la quale la competenza territoriale del giudice per le indagini preliminari è ancorata alla competenza del giudice del dibattimento, con la funzionalità di evitare che lo svolgimento “distrettualizzato” delle indagini si frammenti per richiedere ai g.i.p. competenti territorialmente gli opportuni provvedimenti per il proseguimento delle indagini, o per provvedimenti attinenti a misure cautelari75.

Si deve osservare che il g.i.p. non costituisce un’articolazione autonoma dell’ufficio del g.i.p. distrettuale al pari di quanto avviene per la d.d.a. nell’ufficio di procura della Repubblica distrettuale; quindi qualsiasi giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto è competente a svolgere le proprie funzioni, anche con riferimento ai reati attribuiti eccezionalmente alla procura distrettuale e alla d.d.a.76.

74 Per ulteriori riferimenti si veda: L. BRESCIANI, Giudice per le indagini preliminari, in Dig. disc. Pen., Torino, 1991, V, p. 474.

75 V. L. SURACI, Il sistema del doppio binario nell’ambito delle indagini preliminari, op. cit., p. 265.

76 Si veda, A. D’ALESSIO, Attribuzioni delle procure distrettuali e delle direzioni distrettuali antimafia create al loro interno, op. cit. p. 261.

“L’art. 328 comma 1-bis c.p.p., nel determinare la competenza del giudice per le indagini distrettuale, fa salve “specifiche disposizioni di legge”; la giurisprudenza ha ricompreso in questa clausola di salvaguardia l’operatività dell’art. 390 comma 1 c.p.p., il quale prevede per la convalida dell’arresto o del fermo la competenza del giudice del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito, e l’art. 391 comma 5 c.p.p., disponente la competenza del medesimo giudice a disporre l’applicazione di misure coercitive, configurando ipotesi di competenza funzionale”77.

L’art. 328 comma 1-bis c.p.p., menzionando esclusivamente solo le “funzioni di giudice per le indagini preliminari”, aveva provocato, in passato, alcuni conflitti interpretativi circa la celebrazione in sede distrettuale dell’udienza preliminare per i procedimenti riguardanti i reati richiamati dalla norma78.

I contrasti riguardarono da vicino la giurisprudenza di merito e due erano gli orientamenti che tendevano ad escludersi: secondo una prima tesi la disciplina ex art. 328 comma 1-bis c.p.p. non si sarebbe dovuta applicare alla fase processuale, quindi ne rimaneva esclusa inevitabilmente l’udienza preliminare. In particolare, il

77 L. SURACI, Il sistema del doppio binario nell’ambito delle indagini preliminari, op. cit., p. 266.

78 Si veda sul punto, L. SURACI, Il sistema del doppio binario nell’ambito delle indagini preliminari, op. cit., p. 266.

tribunale di Teramo nel 1995 pronunciò: “l’impossibilità di determinare l’incompetenza del giudice, allorquando solo nell’udienza preliminare il pubblico ministero, ex art. 423 c.p.p., abbia modificato l’imputazione, contestando un’ulteriore ipotesi delittuosa rientrante nel novero di quelle di cui all’art. 51 comma 3-bis c.p.p.”79.

A tale orientamento si contrapponeva un secondo di carattere maggiormente permissivo (tribunale di Genova), diretto ad estendere la disciplina normativa – che prevede l’inclusione de iure nella sfera di competenza del g.i.p. distrettuale dei procedimenti per reati specificamente indicati – anche alla fase dell’udienza preliminare80.

Sulla questione, aderendo all’orientamento estensivo, si era pronunciata anche la Suprema Corte, riconoscendo che: “quando si procede per delitti ex art. 51 comma 3-bis c.p.p., il giudice indicato dall’art. 328 comma 1-bis c.p.p. è competente anche a svolgere le funzioni di giudice dell’udienza preliminare ed a procedere, in tale veste, all’eventuale giudizio abbreviato, nulla rilevando, in tale ultima ipotesi, che il tribunale del capoluogo distrettuale, al quale egli appartiene, sia diverso da quello

79 Trib. Teramo, 23 giugno 1995, in Banche dati giuridiche Platinum, UTET, 2010. 80 Trib. Genova, 14 giugno 1994, in Banche dati giuridiche Platinum, UTET, 2010.

competente per il giudizio ordinario, davanti al quale deve essere disposto il rinvio a giudizio degli imputati che non abbiano chiesto e ottenuto il rito abbreviato81.

Sul tema, non diversamente, si era pronunciata anche la Corte Costituzionale a seguito della questione di legittimità sollevata dal giudice di Sanremo.

Il tribunale sanremese asseriva l’incostituzionalità dell’art. 328 comma 1-bis c.p.p., per contrasto all’art. 25 comma 1, della Costituzione, che sancisce il “principio del giudice naturale”: principio posto a tutela dell’imparzialità del giudice, attraverso la predisposizione di regole, in primis sulla competenza che permettano l’individuazione del giudice chiamato a decidere la controversia antecedentemente alla commissione del fatto.

La Corte Costituzionale pronunciò la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo, affermando che : “la disciplina dettata da questa disposizione (art. 328 comma 1-bis c.p.p.), non legittima una ricostruzione del sistema che consenta di scindere sul piano interpretativo i criteri di attribuzione della competenza nel caso di procedimenti riguardanti i delitti indicati nell’art. 51 comma 3-bis c.p.p., a seconda che il

81 Cass. pen., V, 2 luglio 1997, n. 9686, in Banche dati giuridiche Platinum, UTET, 2010. Poco prima cfr., in senso conforme, Cass. pen., sez. VI, 9 maggio 1997, n. 6660, ibidem.

giudice per le indagini preliminari debba essere individuato in rapporto ai provvedimenti che lo stesso è chiamato ad adottare nel corso della fase delle indagini preliminari ovvero in quella della udienza preliminare, dal momento che soltanto da una espressa previsione in tal senso – che, nella specie, difetta – potrebbe scaturire una differente distribuzione della competenza per il medesimo organo in dipendenza delle funzioni ontologicamente diverse che l’ordinamento gli attribuisce nelle indagini e nella udienza preliminare. Fasi che il legislatore ha invece inteso correlare sistematicamente nell’ambito dello stesso libro V, con cui esordisce la parte seconda del Codice di rito”82.

L’orientamento, sul tema, della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non erano riusciti a sedare i conflitti che permanevano nella giurisprudenza di merito secondo la quale: “la formula “funzioni di giudice per le indagini preliminari” contenuta nell’art. 328 comma 1-bis c.p.p., non può in alcun modo riferirsi alla diversa funzione, attribuita ad un diverso giudice persona fisica, di g.u.p.. Ne consegue che la competenza territoriale di quest’ultimo, in ordine ai reati di cui all’art. 51 comma 3-bis c.p.p., va determinata alla stregua degli ordinari criteri previsti, in via generale, dagli artt. 8 ss. c.p.p., mentre il criterio derogatorio

sancito dall’art. 328 comma 1-bis c.p.p. è applicabile solo all’esercizio delle funzioni di giudice nel corso delle indagini preliminari”83.

La situazione di conflitto giurisprudenziale, pregiudizievole del principio di certezza del diritto, ha indotto il legislatore ad intervenire mediante interpretazione autentica. Con l’art. 4-bis d.l. 7 aprile 2000, n. 82 convertito con l. 5 giugno 2000 n. 144., il legislatore mettendo mano all’art 328 comma 1-bis c.p.p., ha sancito che la disposizione “deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per delitti indicati nell’art. 51 comma 3-bis c.p.p., anche le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono eserciate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.

Successivamente all’intervento chiarificatore del legislatore, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che nei procedimenti relativi ai reati ex art. 51 comma 3-bis c.p.p., il giudice competente a celebrare il giudizio abbreviato è quello del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ai sensi dell’art 328 comma 1-bis c.p.p.84.

83 Trib. Bologna, 10 aprile 2000, in Banche dati giuridiche Platinum, UTET, 2010. 84 Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2003, n. 43010, in Banche dati giuridiche Platinum, UTET, 2010.

Memore della situazione di incertezza causata dalla mancata previsione espressa delle funzioni del giudice per l’udienza preliminare, “il d.l. 23 maggio 2008, n.92, convertito con l. 24 luglio 2008, n. 125, nell’estendere l’ambito di operatività dell’art. 328 comma 1-bis c.p.p. ai delitti di cui all’art 51 comma 3-quater c.p.p., ha puntualizzato, mediante l’inserimento del comma 1- quater, che, quando il procedimento riguarda delitti indicati all’art 51 comma 3-quinquies c.p.p., le attribuzioni del giudice distrettuale riguardano sia le funzioni di giudice per le indagini preliminari, sia quelle di giudice per l’udienza preliminare”85.

In sintesi, in tutti i casi in cui le prerogative indagatorie sono state accentrate unitariamente in sede distrettuale, la funzione di g.i.p. e di g.u.p. sono eserciate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Diversamente si deve dire per la fase dibattimentale, rimanendo competente il giudice alla stregua delle ordinarie regole di determinazione della competenza, assistendo a un ritorno del procedimento dal capoluogo del distretto verso il giudice territorialmente competente (che a seconda del luogo di

85 L. SURACI, Il sistema del doppio binario nell’ambito delle indagini preliminari, op. cit., p. 268.

commissione del fatto potrebbe individuarsi anche nel tribunale del capoluogo del distretto).

Nel dibattimento presso il giudice competente territorialmente, la funzioni di pubblica accusa (per reati ex art. 51 comma 3-bis, 3- quater e 3-quinquies c.p.p.) sono svolte dai magistrati appartenenti alle procura distrettuale, salva la possibilità che su richiesta del procuratore distrettuale il procuratore generale presso la corte di appello, se ne ricorrano giustificati motivi, può disporre che le funzioni siano svolte da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (art. 51 comma 3- ter c.p.p.).

Un esempio può esemplificare l’architettura delle previsioni degli artt. 51 e 328 c.p.p.; prendiamo come riferimento un fatto di reato ex art. 51 comma 3-bis, c.p.p., compiuto all’interno del circondario del tribunale di Pisa, le indagini devono essere condotte dalla direzione distrettuale antimafia istituita presso la procura del tribunale di Firenze (tribunale che si trova nel capoluogo del distretto di corte di appello), ai magistrati in servizio presso il medesimo tribunale spetta lo svolgimento delle funzioni di g.i.p. e di g.u.p.. Una volta giunto il procedimento in sede dibattimentale, si può osservare una diversa dislocazione territoriale del giudizio, che il caso in esame richiama il tribunale di Pisa (giudice

territorialmente competente, secondo la regola del c.d. locus commissi delicti), e nel dibattimento, l’accusa deve essere sostenuta dai magistrati che compongono la direzione distrettuale antimafia di Firenze, salva l’eccezione ex art. 51 comma 3-ter c.p.p..