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Capitolo I: La violenza domestica

1.8 Le conseguenze della violenza sulle vittime

1.8.2 I diritti dei minori nel quadro internazionale

La violenza domestica nei confronti dei minori è un comportamento socialmente riconosciuto in molte nazioni e in varie culture dove continua ad essere diffuso ed accettato anche dalle istituzioni locali poiché ritenuto tradizionale o persino educativo (basti pensare alle spose bambine in India o alla mutilazione genitale femminile).

Si ha traccia di violenze domestiche nei confronti del minore sin dall’antichità. Ad esempio, la si trova già nell’Impero romano dove il pater familias comandava sui figli che erano riconosciuti come una vera e propria proprietà. Anche nell’antica Grecia ai ragazzi che non erano risultati soddisfacenti durante gli studi venivano imposte violenze fisiche. Nell’Europa del Medioevo, i genitori potevano decidere di abbandonare o uccidere il neonato non desiderato.

Durante il primo Cristianesimo il bambino veniva sì riconosciuto come individuo, ma per educarli si faceva riferimento alla violenza fisica. Il padre era padre-padrone. Durante il Concilio di Toledo del 529 si inzia a punire i genitori che hanno ucciso i figli, mentre nel 527 vengono prescritte delle norme contro l’aborto e l’uccisione dei figli dati da relazioni adultere.52 Con l’avvento del Cristianesimo quindi l’aborto e l’infanticidio vengono riconosciuti come culturalmente inaccettabili.

Nel XIX secolo, per ovviare al problema della presenza di bambini abbandonati, nascono i brefotrofi ma anche all’interno di questi istituti vi sono violenze nei confronti dei bambini. Le leggi di protezione non esistevano ancora.

All’inizio del XX secolo, nascono però i primi diritti per l’infanzia. Il primo strumento a tutela dei diritti dell’infanzia è stata la Convenzione sull’età minima adottata durante la Conferenza Internazionale del Lavoro nel 1919. Ciò però non vuol dire che in passato non ci siano stati atti volti ad affrontare e favorire la condizione del minore: nel 1833 il Regno Unito emana l’English Factories Act per cui si dichiara l’illegalità del lavoro in fabbrica per i bambini al di sotto dei 9 anni. Nel 1847, sempre nel Regno Unito, nasce l’Associazione per la tutela dei minori.

Sembra incredibile ma nello stesso anno, negli Stati Uniti, per questioni di violenza domestica nei confronti di Mary Ellen Wilson si fa riferimento ad una Società per la

52 Cfr https://www.uccronline.it/2010/11/17/cristianesimo-difese-e-diede-dignita-a-donne-e-

25 protezione degli animali poiché non vi era alcun organo riconosciuto competente in materia.

All’inzio del Novecento il bambino era ritenuto proprietà dei genitori, quindi qualsiasi scelta concernente i figli veniva presa dai genitori basandosi sul principio di Ius

vitae et necis.53

Dunque i genitori erano ritenuti responsabili dei figli e in caso di una punzione fisica nessuno poteva intromettersi poiché considerata una questione educativa e familiare.

Non è facile parlare di diritto e dell’importanza di questo diritto in quanto prima veniva utilizzato solo in ambito economico e patrimoniale, invece nel Novecento si iniziano a fare sostanziali passi avanti.54

Nel 1924 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva a Ginevra la

Dichiarazione dei diritti del bambino in cui si sottolinea il diritto dei bambini di essere

nutriti, curati, soccorsi e protetti da ogni forma di sfruttamento. Si arrivò a questa decisione dopo le catastrofiche conseguenze della prima Guerra Mondiale in cui quasi 300.000 bambini rimasero orfani di uno od entrambi i genitori. Tuttavia, non si tratta di una vera e propria legge imposta ai singoli Stati, quanto una richiesta di assistenza al minore da parte degli Stati.

In questo preciso momento, infatti, il bambino non è ancora titolare di diritto, ma è destinatario passivo di diritto.55 In quella sede vennero approvati i seguenti cinque principi:

1) Il fanciullo deve essere messo in grado di svilupparsi dal punto di vista materiale e spirituale;

2) Il fanciullo che ha fame deve essere nutrito, il fanciullo ammalato deve essere curato, il fanciullo ritardato deve essere stimolato, il fanciullo fuorviato deve essere recuperato, l’orfano e l’abbandonato devono essere soccorsi;

3) Il fanciullo deve essere il primo ad essere soccorso in caso di bisogno;

4) Il fanciullo deve essere messo in grado di guadagnare; la sua vita deve essere protetta contro ogni sfruttamento;

53 Espressione indicante un potere dispositivo assoluto. In diritto romano era il diritto che il pater

familias aveva sui figli.

54 Cfr. http://www.istisss.it/rivista/articoli-della-rivista/levoluzione-del-diritto-tutela-del-

bambino-spunti-e-riflessioni.

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5) Il fanciullo deve essere allevato nel sentimento che le sue migliori qualità devono essere poste al servizio dei suoi fratelli.56

Con lo scioglimento della Società delle Nazioni e la nascita dell’Organizzazione delle

Nazioni Unite (ONU) e del Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per l’Infanzia

(UNICEF) si sente la necessità di dar vita ad un progetto per una Carta sui diritti del bambino e per questo motivo, nel 1959, si ha la Dichiarazione dei diritti del fanciullo in cui viene ribadito il diritto di nascita e viene sottolineata l’importanza di prestare cure ai bambini, del diritto all’istruzione, della protezione dalle discriminazioni razziali e religiose, ed il divieto di sfruttamento. A differenza della Dichiarazione dei diritti del

bambino, viene evidenziata la necessità del fatto che non solo gli Stati debbano essere a

conoscenza di tali diritti dei minori, ma che si impegnino affinché i principi presenti all’interno della Dichiarazione vengano diffusi ed applicati.

Tra i principi fondamentali vi sono:

N.2: “il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge ed altri provvedimenti in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale e morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e dignità;

N.4 “… il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate”;

N.6 “il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto possibile, crescere sotto le cure e le responsabilità dei genitori e, in ogni caso in un’atmosfera d’affetto e di sicurezza materiale e morale…”; N.7 “il fanciullo ha diritto ad una educazione…”;

N.9 “il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà e di sfruttamento”.57

La Dichiarazione dei diritti del fanciullo ha avuto molta importanza nell’ambito del rispetto dei diritti del minore tanto che nel 1979 per l’anniversario dei suoi 20 anni viene fornito uno spunto per la messa a sistema di una Convenzione. Così, nel 1989 viene

56 C. Cigalotti, A. Segantini. La violenza domestica su donne e minori. Red code, emergenza

violenza domestica., op.cit., pp. 208-209.

27 stipulata la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, uno strumento normativo internazionale di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia.

Questa Convenzione sottolinea che ai diritti dei minori corrispondono dei doveri da parte dei genitori. È stata ratificata numerose volte e tutt’oggi sono 196 gli Stati che hanno deciso di aderire e di mettere in atto le sue indicazioni. I diritti riconosciuti da tale

Convenzione sono diritti economici, civili, sociali, culturali e politici. I diritti più

importanti sono:

- Articolo 6: il diritto innato alla vita;

- Articolo 7: il diritto ad un nome e alla registrazione anagrafica;

- Articolo 8: il diritto a conservare l’identità, la nazionalità, il nome e le relazioni familiari;

- Articolo 9: il diritto a non essere separato dai genitori, salvo che tale separazione sia nell’interesse superiore del fanciullo;

- Articolo 28: il diritto all’educazione;

- Articolo 32: il diritto di essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso;

- Articolo 34: il diritto ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale;

- Articolo 37: il diritto a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti;

- Articolo 39: il diritto al recupero fisico e psicologico ed al reinserimento sociale nel caso in cui egli sia vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento, di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento e punizione crudele.58

La Convenzione rispetta la personalità del minore, offre aiuto ed assistenza particolare ai bambini poiché ritenuti fragili e vulnerabili. Essa è composta da 54 articoli ed è divisa in 3 parti: dall’articolo 1 all’articolo 41 vi è l’enunciazione dei diritti; la seconda parte designa gli organismi preposti per il monitoraggio e il miglioramento della Convenzione (articoli 42-45); l’ultima parte forma la procedura di ratifica (articoli 46-54).

In seguito all’emanazione della Convenzione sono stati molti gli Stati che hanno effettuato delle modifiche alle leggi nazionali già presenti. Ad esempio, in Brasile nel

28 1991 è stato emanato uno Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza, mentre in Burkina Faso è nato il “Parlamento dei bambini”.59

Alla Convenzione sui diritti dell'infanzia si affiancano tre Protocolli chiamati Protocolli opzionali, i primi due ratificati nel 2002, l’ultimo nel 2011.60

Nel 2014 c’è stato il 25° anniversario della Convenzione ed i risultati dalla sua messa in atto sono positivi in quanto sembra che i bambini siano costretti a meno sofferenze, riescano ad accedere all’istruzione più facilmente e siano meno vittime di violenza.

59 Cfr. https://www.unicef.it/doc/706/1989-2009-una-ricorrenza-per-ricordarci-cosa-dobbiamo-ancora-

fare-per-i-diritti-dei-bambini.htm.

60 Il primo Protocollo è il Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini ne conflitti armati, emanato il 6 settembre del 2000. Il secondo protocollo è il Protocollo opzionale concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini, anch’esso approvato nel 2000. Infine, il terzo Protocollo opzionale alla Convenzione riguardante le procedure di reclamo sancisce espressamente il diritto dei minorenni a segnalare le violazioni dei loro diritti. Esso è entrato in vigore a seguito della decima ratifica nell’aprile 2014.

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