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CAPITOLO III: L’ APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO E DELL’ADOLESCENTE

NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

3.1 Il diritto minorile in Italia

3.1.2 I diritti del minore nell’ordinamento interno 162

In Italia, dagli anni Sessanta in poi, sono state introdotte nell’ordinamento interno diverse leggi che riconoscono al minore, in quanto persona umana, un’ampia gamma di diritti da tutelare e promuovere. Tali diritti devono essere garantiti ugualmente a tutti, a prescindere dallo status familiare, di diritto legittimo o meno, o dall’appartenenza nazionale o etnica.

In questa sede saranno accennati solamente dei principi di carattere generale, per dare un’indicazione dell’evoluzione attuata nell’ordinamento giuridico minorile in Italia negli ultimi cinquant’anni.

Minori e famiglia : il minore ha diritto ad avere una famiglia. La legge 184/83 riformata dalla legge 149/2001 stabilisce all’art. 1 che “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”.

Il minore quindi ha diritto ad avere una famiglia propria, o sostitutiva, nel caso essa non sia idonea a crescere o ad educare la prole. “È il ragazzo ad avere il diritto non solo di essere educato dai ma anche di crescere con i suoi genitori”163.

Il minore ha diversi diritti nei confronti dei genitori ad essere mantenuto, istruito, educato e rispettato per la sua personalità (art. 147 c.c.), ma fondamentalmente, in una prospettiva più ampia, i genitori devono dare sostegno, guida e protezione ai figli per svilupparsi come persona.

Qualora le difficoltà familiari impongano un allontanamento dal nucleo familiare, la legge n. 184 del 4 maggio 1983, così come riformata, e dalla legge del 28 marzo 2001, n. 149, promuove diverse forme di accoglienza dei minori fuori dalla famiglia, ponendo fine all’accoglienza

162 La rassegna legislativa che segue è tratta da MORO ALFREDO CARLO, op., 2008;

MILANESE FRANCESCO e BARES FABIA MELLINA, Diritti, tutela, responsabilità:

manuale per operatori della scuola, del sistema dei servizi, delle comunità, nelle azioni di promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Udine, Un metro o poco più, 2005, p. 35 ss.

163 MORO ALFREDO CARLO, op., 2008, cit. p. 149.

negli istituti con effetto dal 31 dicembre 2006, favorendo forme di accoglienza in comunità familiari, ridefinendo l’affidamento temporaneo per consentire alla famiglia di origine il recupero delle sue funzioni, e modificando il sistema normativo in campo adottivo predisponendo una serie di vincoli e criteri per tutelare maggiormente il minore.

Minori e salute : la Costituzione italiana afferma che la salute non è solo un diritto fondamentale dell’individuo ma anche un interesse della collettività (art. 32), dunque il diritto alla salute è riconosciuto a ogni individuo di ogni età. La legge 194/78 disciplina l’interruzione volontaria di gravidanza stabilendo la tutela della vita umana sin dal suo inizio. Dunque, il diritto alla salute ha inizio fin dalla nascita del minore e comporta una serie di impegni per l’intera collettività per proteggere e promuovere stili di vita salubri al fine di garantire al minore lo sviluppo del benessere fisico, mentale e sociale.

Minori e istruzione : la Costituzione riconosce a tutti nell’art. 34 il diritto all’istruzione, disponendo l’istruzione obbligatoria e gratuita per almeno otto anni164 e il diritto dei capaci e meritevoli a raggiungere i gradi più alti degli studi (anche se privi dei mezzi). Anche la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 riconosce il diritto del minore all’educazione senza alcun tipo di distinzioni e gli Stati parti devono impegnarsi per rendere “l’insegnamento primario obbligatorio

164Numerose leggi hanno cercato di stabilire età minima per l’obbligatorietà dell’istruzione, l’ultima prevede (art.1, comma 622, legge 296/2006 c.d. finanziaria 2007), l’obbligo scolastico per almeno dieci anni, stabilendo fino a sedici anni di età la scuola dell’obbligo.

L’obbligo scolastico è finalizzato al conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Nel documento tecnico, allegato al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139, sono indicate le competenze chiave di cittadinanza attese al termine dell'istruzione obbligatoria. L’art. 64, comma 4bis, della Legge 6.8.2008 n.

133 consente di assolvere l'obbligo di istruzione, oltre che nei percorsi scolastici, anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo del 19.06.2003 realizzati da strutture formative accreditate ai sensi del Decreto Ministeriale 29 novembre 2007.

Tratto dal sito http://www.indire.it/obbligoistruzione consultato il 22/05/2010.

per tutti” e incoraggiare “misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola” (art. 28).

Minori e lavoro : la norma che stabilisce l’età minima per il lavoro è la legge 17 ottobre 1967, n. 977, che impedisce l’accesso al lavoro ai minori di quindici anni se non per il lavoro artistico, pubblicitario e dello spettacolo (d.lgs. 345/99 e 262/00). In seguito all’adesione dell’Italia a trattati internazionali contro il lavoro minorile ha emanato leggi in cui vengono proibite le forme peggiori di lavoro minorile (es. legge 148/00) e ha stabilito delle norme sull’età minima per raggiungere l’obbligo scolastico (legge 296/2006). La legge 977/1967 all’art. 7 afferma che

“l’occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è subordinata all’osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità”165; dunque lo Stato e la collettività devono prendersi la responsabilità di tutelare il minore lavoratore contro ogni forma di sfruttamento e garantirne un pieno sviluppo fisico, psichico e morale.

Minori e disabilità : la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” tutela e promuove i diritti dei disabili (compresi i minori di anni diciotto), sostenendo un processo di sviluppo dei diritti di socializzazione, istruzione, inserimento lavorativo e di tutela degli handicappati. Il 30 marzo 2007 è stata firmata dall’Italia la Convenzione delle Nazioni Unite del 6 dicembre 2006 sui Diritti delle persone con disabilità introducendo nell’art. 7 della Convenzione le disposizioni di tutela e promozione dei diritti dei bambini disabili.

165 Moro critica questa espressione di tutela dell’integrità fisica, in quanto per lui il problema principale va oltre la tutela fisica, ma è quello di aiutare il minore nel suo sviluppo della personalità e del suo percorso formativo. MORO ALFREDO CARLO, op., 2008, p. 365.

La tutela del minore contro le forme di violenza : con la legge 66 del 15 febbraio 1996 si introduce il reato di violenza sessuale nei delitti contro la persona. Nella nuova formulazione il reato di violenza sessuale non viene più considerato delitto contro la morale ma definito appunto delitto contro la libertà individuale. In tale legge si introduce il principio della soglia di 14 anni per l'esercizio del consenso ai rapporti sessuali, sotto la quale qualsiasi atto sessuale assume i connotati della violenza, né rispetto la quale è possibile invocare l'ignoranza dell'età della vittima.

La legge n. 269/1998 identifica nuove forme di reato (dall’art. 600 bis al 604 del c.p.) che puniscono lo sfruttamento, l’induzione e il favoreggiamento della prostituzione di minorenni, la pornografia minorile e il fenomeno del turismo sessuale.

Il legislatore recentemente ha voluto tutelare maggiormente il minore vittima della violenza domestica predisponendo con la legge n.

149/2001 la possibilità di allontanare dalla casa familiare il genitore che abusa e anche il convivente. La legge 4 aprile 2001, n. 154 recante

“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, modificata in seguito dalla legge 6 novembre 2003, n. 304, appronta una duplice tutela penale e civile per l’attuazione di interventi d’urgenza, alla quale la vittima di violenza può rivolgersi per ottenere protezione.

Minori stranieri : il bambino immigrato è un tema particolarmente discusso. I riferimenti normativi si sono susseguiti dagli anni Novanta fino ad oggi apportando numerose modifiche166 al d.lgs. 286/1998 trasfuso nel Testo Unico (T.U.). “delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

La normativa tutela e promuove il diritto del minore straniero ad accedere in condizioni di uguaglianza, alla scuola e al sistema sanitario, inoltre il bambino straniero ha il diritto al ricongiungimento familiare

166 Le modificazioni al Testo Unico sono state la c.d. legge Bossi- Fini (legge 189/2002) e la legge 12 novembre 2004, n. 271.

(principi già espressi nella Convenzione dei Diritti del Fanciullo e dell’Adolescente del 1989) e alla tutela da possibili forme di sfruttamento e di discriminazione.

Minori e stampa : la legge 8 febbraio 1948, n. 47, tutela l’infanzia nei confronti delle pubblicazioni destinate ai minori, ma non prevede nessuna tutela nelle stampe destinate agli adulti; in questo caso valgono delle norme e sanzioni solo relative a pubblicazioni oscene. L’unico strumento che protegge la riservatezza del minore nella stampa è riscontrabile nel documento sottoscritto dai giornalisti la cosiddetta Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e nelle successive modificazioni. Le principali norme contenute nella Carta sono la tutela dell’anonimato nei confronti del minore vittima o autore di reato, per non sottoporre il bambino a turbamenti eccessivi. Nei casi in cui è strettamente necessario pubblicare i dati del minore, i giornalisti si impegnano a verificare il consenso dei genitori e del giudice competente167.

La legislazione italiana inoltre tutela il minore nei confronti: del cinema e del teatro, dei videogiochi, delle trasmissioni televisive, della pubblicità e nei confronti di Internet.

Minori e processi : nei procedimenti civili e penali il minore deve essere il protagonista e il destinatario principale delle decisioni che saranno decise durante il processo.

Con il D.P.R. 448/88 si riforma il processo penale minorile, introducendo,anche alla luce della lettura dell’art. 27 della Costituzione italiana168, la funzione educativa del processo. Il minore imputabile prima del compimento del quattordicesimo anno di età e, in ogni caso, anche dopo i 14 anni deve essere accertata la sua capacità di

167 La Carta di Treviso il 30 marzo 2006 è stata aggiornata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti prevedendo l’applicazioni delle norme contenute nel documento anche al giornalismo on line, multimediale, e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino strumenti tecnologici.

168 L’art. 27 della Carta Costituzionale prevede che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

discernimento. L’ordinamento processuale prevede, inoltre, la possibilità di rinuncia dell’applicazione di una sanzione penale per realizzare in modi differenti il recupero del minore reo nella società, in quanto la sanzione penale può anche disturbare il proseguimento del processo evolutivo del soggetto in crescita. Nei casi in cui non sussistono situazioni che legittimano una rinuncia alla sanzione punitiva, al minore sono applicate tutte le sanzioni previste dal codice ad esclusione dell’applicabilità della pena dell’ergastolo, dichiarata incostituzionale.

Minori e promozione dei diritti : la legge 285/97 afferma il principio per cui gli interventi statali in attuazione dei diritti dei minori non devono mirare solo all’assistenza nello svantaggio o nel disagio, ma al miglioramento delle opportunità offerte a ciascuno, in quanto si devono realizzare azioni di promozione dei diritti civili e di cittadinanza dei bambini per l’attuazione del loro benessere nella comunità169.

La legge 451/97 introduce la Commissione parlamentare per l'infanzia e l’Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, i quali avranno il compito di svolgere le normali attività sull’attuazione degli accordi internazionali e di adeguamento normativo italiano concernente i diritti dei minori, ma delineeranno anche le linee di fondo su cui poi il governo elaborerà il piano d'azione. Successivamente, l’Osservatorio nazionale redigerà il rapporto periodico di adempimento degli impegni assunti nei confronti dell’infanzia, che verrà presentato al Comitato sui Diritti dell’Infanzia come previsto dall’art. 44 della Convenzione delle Nazioni Unite. Inoltre la medesima legge ha istituito in data 20 novembre di ogni anno la Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per celebrare la nascita della Convenzione ONU del 1989.