• Non ci sono risultati.

Capitolo 2 - L’organizzazione del sistema di sicurezza

2.5. I livelli di Responsabilità e le figure coinvolte

nel Sistema Sicurezza dell’Ente Città metropolitana di Milano

In considerazione della complessità organizzativa della struttura gestionale dell’Ente Città metropolitana e della molteplicità delle funzioni interconnesse, l’applicazione del TU 81/2008 ed il conferimento delle deleghe per l’individuazione dei soggetti responsabili per l’attuazione e il rispetto della normativa della Prevenzione, Protezione e Sicurezza e salute sul lavoro, trova soluzione attraverso lo sviluppo del processo decisionale nelle seguenti due funzioni basilari:

 compiti di indirizzo e controllo;

 poteri di gestione.

Compiti di indirizzo e controllo

Al Sindaco metropolitano in qualità responsabile degli indirizzi politico- amministrativi all’interno della pubblica amministrazione, spetta:

 l’obbligo di proporre gli obiettivi in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

 valutare le proposte formulate dalla dirigenza;

 promuovere le attività individuate;

 vigilare sulla corretta applicazione.

Poteri gestione

In termini normativi generali al Datore di Lavoro e ai Dirigenti spetta la responsabilità dell’attuazione pratica degli indirizzi politici generali inerenti gli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle leggi vigenti.

Nell’ambito della Pubblica Amministrazione questo ruolo è normalmente assegnato ai Dirigenti a cui spettano i compiti di gestione e responsabilità delle attività degli apparati dell’amministrazione, poiché sono stati dotati di autonomi poteri spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Considerazioni conclusive

La molteplicità degli adempimenti e delle relazioni connesse all’applicazione della normativa di sicurezza all’interno degli apparati dell’Ente, che considerato il numero, la dimensione delle Aree e dei

Settori/Progetti e la loro distribuzione sul territorio, rendono fondamentale l'individuazione di una specifica funzione di coordinamento e vigilanza sulla applicazione delle procedure organizzative che può essere ritenuta la “cerniera” attorno alla quale tutto il sistema sicurezza ruota.

Pertanto, il modello che l'Ente ha ritenuto di adottare nell’ambito del conferimento delle deleghe relative alle responsabilità gestionali conseguenti alla applicazione degli obblighi indicati nel T.U. 81/2008 e s.m.i., si basa sulla individuazione all’interno dell’organizzazione delle seguenti figure:

 Il Sindaco metropolitano che ha obblighi di indicazioni di indirizzo politico.

 Il Direttore Generale nonché Datore di lavoro dell'Ente, che ha obblighi di attuazione e coordinamento dell'indirizzo politico e di valutazione delle proposte provenienti dai Dirigenti. È supportato dai dirigenti dell’Ente per le rispettive competenze e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Questa figura si avvale della delega di funzioni, di cui all’art. 16 del T.U. 81/2008 e s.m.i.

 Il Dirigente, che è dotato di autonomia tecnico funzionale e finanziaria, posto al vertice di Aree / Settori / Progetti, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

 Il Preposto, che è alle dirette dipendenze del Dirigente, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

 Il Lavoratore, che è alle dirette dipendenze del Dirigente e del preposto, svolgendo un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione.

 Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, che è il consulente del Datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, individuando i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro.

 Il Medico Competente, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.

 Il Rappresentante dei lavoratori, che è eletto o designato dai lavoratori, rappresentando i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Schema funzionale delle responsabilità in tema di Prevenzione, Protezione e Sicurezza sul lavoro

Nella tabella seguente sono indicate dettagliatamente le figure specifiche individuate e le mansioni svolte nell’ambito degli obblighi di sicurezza:

Organo di vertice

(Sindaco metropolitano)

Datore di Lavoro

(Direttore Generale)

RSPP

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Dirigente prevenzione, protezione e salute

(Direttori di Area/Settore/Progetto)

Preposto

(Responsabili di Servizi/Uffici)

individu a

delega

nomina

nomina

MC

(Medico Competente)

RLS

(Rappresentante dei lavoratori)

Lavoratore

elegge

L’organo di vertice (SM)

CHI Sindaco metropolitano3

COSA FA O

DECIDE I compiti di questa figura sono:

a) promuovere politiche e indirizzi che favoriscono il recepimento delle normative sulla sicurezza e la promozione e diffusione di una cultura della sicurezza all’interno dell’Ente Città metropolitana di Milano;

b) individuare il Datore di Lavoro [TU 81/2008, art. 2, comma 1, lett. b)];

c) approvare il Piano Annuale di indirizzo degli interventi e il Manuale della Sicurezza.

La Conferenza dei Dirigenti (CD)

CHI La Conferenza dei Dirigenti

COSA FA O

DECIDE Viene consultata in ordine alla proposta del Datore di Lavoro in merito:

a) al Manuale della Sicurezza e gli eventuali aggiornamenti e revisioni per la successiva approvazione da parte del Sindaco metropolitano;

b) al Piano Annuale di indirizzo degli interventi sulla sicurezza predisposto dal Datore di Lavoro.

Il Datore di lavoro (DL)

Si definisce «datore di lavoro» il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa [TU 81/2008, art. 2, comma 1, lettera b)] .

CHI Il Direttore Generale

COSA FA O

DECIDE I compiti di questa figura sono:

a) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione4 [TU 81/2008, art. 17, comma 1, lettera b) e art. 31, commi 1 e 4];

b) nominare gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione [TU 81/2008, art. 31, commi 1 e 4];

c) nominare, il medico competente in accordo con il Settore preposto alla sua individuazione [TU 81/2008, art. 18 a];

3 Il Sindaco metropolitano è il capo dell’amministrazione nonché il legale rappresentante dell’ente tranne nei casi in cui tale rappresentanza sia attribuita ai dirigenti per loro competenze gestionali. Assicura l’attuazione degli interessi formulati dal Consiglio metropolitano [Statuto CMM, Art. 19].

4 Attività non delegabile

d) individuare i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del TU 81/2008.

e) attribuire funzioni di «Dirigente» in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 16 del TU 81/2018 mediante delega scritta;

f) effettuare la valutazione dei rischi, l’individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione ed elaborare il documento di valutazione dei rischi5;

g) definire le attività di informazione e formazione per la sicurezza, in accordo con le strutture preposte dell’Ente e con i Dirigenti;

h) verificare che vengano eseguite le attività di sorveglianza sanitaria (visite periodiche, specialistiche ecc….), in accordo con le strutture preposte dell’Ente;

i) informare il Dirigenti di eventuali situazioni che possano comportare rischi gravi o immediati per i lavoratori occupati;

j) concertare con i Dirigenti le iniziative volte al miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro;

k) informare le Direzioni d’Area/Settore/Progetto delle iniziative intraprese volte al miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza;

l) concordare con le Aree/Settori/Progetti competenti eventuali interventi edili e/o

impiantistici, volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute degli ambienti di lavoro;

m) fornire ai lavoratori, tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, le informazioni su:

- i rischi, le misure di prevenzione adottate;

- i pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose;

- il primo soccorso;

- la prevenzione antincendio e l’evacuazione dei lavoratori;

- chi ricopre i ruoli di addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e di addetti alle squadre per la gestione delle emergenze;

n) provvedere alla conservazione della documentazione relativa alla sicurezza per quanto di competenza, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione e/o previste dal Manuale e dalle procedure interne all’Ente;

o) realizzare i programmi formativi in accordo con le strutture preposte nell’Ente e le altre attività che coinvolgono direttamente i lavoratori;

p) verificare, in accordo con i Dirigenti, l’organizzazione delle attività relative alle squadre di soccorso e di prevenzione incendi;

q) verificare, in accordo con i Dirigenti, l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni dell’Ente in materia di sicurezza e di igiene del lavoro o di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione dai Dirigenti;

r) controllare, anche attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, le situazioni di potenziale rischio o di emergenza fornendo istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e la zona pericolosa;

s) verificare, in accordo con i Dirigenti, le caratteristiche di sicurezza necessarie per l’acquisto di macchine ed attrezzature in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;

t) attuare le misure del Piano annuale di indirizzo per quanto di competenza;

u) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;

v) verificare e analizzare le statistiche, nel rispetto della vigente Legge sulla tutela dei dati personali, di concerto con il Settore preposto, il registro/i nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di

5 Attività non delegabile [TU 81/2008, art. 17, comma 1, lettera a)]

almeno un giorno. Nel registro/i sono annotati il nome, il cognome, la qualifica

professionale, dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro;

w) provvedere alla redazione ed aggiornamento del Manuale della Sicurezza ed alla sua diffusione, gestione, modifica e miglioramento di concerto con i Dirigenti e il

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

x) predisporre, in accordo con i Dirigenti, il Piano Annuale degli Interventi sulla Sicurezza.

Tale piano sarà trasmesso al Sindaco metropolitano per la sua approvazione;

y) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione [TU 81/2008, art. 18 z].

A questa figura compete inoltre:

z) promuovere lo sviluppo e l’applicazione del Sistema Sicurezza e tutte le azioni di prevenzione, protezione e miglioramento sulla base degli indirizzi del Sindaco metropolitano;

aa)individuare e nominare, tra i Dirigenti, quelli responsabili degli spazi comuni e delle emergenze negli edifici metropolitani ove vi è la compresenza di più aree e settori ; bb)nominare, su indicazione del Dirigente coordinatore (DCOO) che ha la responsabilità

della manutenzione ordinaria e straordinaria, il Responsabile della manutenzione dei manufatti contenenti amianto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 257/92 e s.m.i., D.M. 14/05/1996, D.M. 20/08/1999 e DM 06/09/1994;

cc)nominare, su indicazione del Dirigente degli impianti (DIMP), l’unità o la persona

responsabile degli impianti elettrici durante il normale esercizio (URI) ai sensi della norma CEI 11-27 sui lavori elettrici;

dd)nominare, su indicazione del Dirigente coordinatore (DCOO), il responsabile degli impianti natatori ai sensi dell’articolo 6 dell’Atto di Intesa Stato Regioni n. 1605 del 16/01/2003 D.g.r. Lombardia n°8/2552 del 17 Maggio 2006;

ee)nominare, su indicazione del Dirigente coordinatore (DCOO), il responsabile della gestione delle attrezzature ed impianti antincendio (RAA);

ff) nominare, su indicazione del Dirigente coordinatore (DCOO), il responsabile del data center (RDC);

gg)nominare, su indicazione del Dirigente coordinatore (DCOO), il responsabile della gestione degli impianti di trattamento dell’aria (RIA) ai sensi del TU 81/2008, art. 64 e all.

IV, CONF Stato Regioni 7/2/2013;

hh)nominare, su indicazione del Dirigente coordinatore (DCOO), il responsabile della gestione del parco automezzi (RPA);

In ordine ad emergenza e piano di evacuazione a questa figura compete:

ii) approvare i Piani di emergenza, formazione e addestramento del personale incaricato per la gestione delle emergenze, comunicazione con l’esterno;

jj) stabilire obiettivi e traguardi di miglioramento/adeguamento per la Sicurezza Antincendio ed emergenze;

kk)designare il Coordinatore per la Gestione della Sicurezza Antincendio (COO) su proposta del Dirigente degli spazi comuni e responsabile della gestione dell’emergenza del fabbricato;

ll) designare i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze (Addetti Antincendio, Primo Soccorso, ecc.) su proposta dei dirigenti e/o del Coordinatore degli addetti alle emergenze del fabbricato [TU 81/2008, art. 18 b];

mm) designare i soggetti vigilanti sul divieto di fumo [Legge 11/11/1975, n. 584, art. 1 –

DPCM 14/12/1995 – Legge 16/01/2003, n. 3, art. 51 – Accordo Stato/Regioni 16/12/2004].

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Si definisce «servizio di prevenzione e protezione dai rischi» l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori [TU 81/2008, art. 2 comma 1, lettera l)]. A norma dell’Art. 33, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 tutti i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle funzioni svolte. Gli addetti e il responsabile del servizio non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. Il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio [TU 81/2008, art. 31].

CHI Personale formato

COSA FA O DECIDE

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, in relazione alle seguenti casistiche e sentito il Datore di Lavoro, i Dirigenti, i Preposti, i Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza e il Medico Competente, provvede:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’Ente;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all’art. 33 del T.U. 81/2008 e s.m.i. di controllo di tali misure (“individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguentemente alla valutazione dei rischi”);

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’Ente;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, coordinandosi con il Settore preposto;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 35 del t.u. 81/2008 e s.m.i. (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi);

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all’art.

36 del T.U. 81/2008 e s.m.i.;

g) a tenere aggiornato l’elenco degli immobili della Città metropolitana di Milano nei quali opera il personale dipendente dell’Ente;

h) a collaborare con le Direzioni di Area tecniche per la parte ove opera il personale metropolitano, alla stesura dei progetti degli interventi sugli stabili di competenza, per gli aspetti attinenti alla sicurezza;

i) ad assistere il Datore di Lavoro per tutte le attività di rapporto con Enti di controllo.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Si definisce «responsabile del servizio di prevenzione e protezione» la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di

prevenzione e protezione dai rischi [TU 81/2008, art. 2 comma 1, lettera f)].

CHI Funzionario/Dirigente formato

COSA FA O

DECIDE Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a:

a) coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi [TU 81/2008, art. 2];

b) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell’Ente;

c) elaborare per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;

d) collaborare con il Datore di Lavoro, alla stesura del Manuale e le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Ente;

e) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, in collaborazione con il Settore preposto;

f) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza (riunioni periodiche);

g) fornire ai lavoratori le informazioni su:

 i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’Ente in generale;

 le misure di prevenzione e protezione adottate;

 i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;

 le procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;

 le figure del Servizio di Prevenzione e Protezione;

 i nominativi dei lavoratori incaricati della prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione dei lavoratori;

h) elaborare l’analisi sul fenomeno infortunistico (statistiche generali sugli infortuni, calcolo degli indici di gravità, di incidenza e di frequenza, near miss);

i) verificare il Manuale della Sicurezza e la documentazione collegata e le successive azioni di diffusione, modifica/integrazioni e miglioramento.

j) collaborare con il Coordinatore degli addetti alle emergenze del fabbricato (COO) all’elaborazione del Piani di Emergenza;

k) visitare gli ambienti di lavoro al fine di verificare lo stato dei locali, l’accessibilità delle vie di fuga, il funzionamento di impianti e attrezzature;

l) informare gli RLS sugli esiti delle prove di evacuazione;

m) verificare la tenuta del registro antincendio e curare le parti di competenza;

n) verificare la formazione e l’addestramento delle squadre di emergenza.

L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

Si definisce «addetto al servizio di prevenzione e protezione» la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di facente parte del servizio di prevenzione e protezione [TU 81/2008, art. 2 comma 1, lettera g)].

CHI Funzionario/Dirigente formato

COSA FA O DECIDE

L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a quanto già descritto nel paragrafo «Servizio di prevenzione e protezione dai rischi» (SPP).

Per lo svolgimento dei propri compiti collabora con il «Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione» (RSPP) dell’Ente Città metropolitana con il quale dovrà fare riferimento.

Il Medico Competente (MC)

Si definisce «medico competente» il medico in possesso di titoli e requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla normativa [TU 81/2008, art. 2, comma 1, lettera h)].

CHI Medico del lavoro

COSA FA O

DECIDE Questa figura, nominata dal Datore di lavoro e individuata in collaborazione con il Dirigente per la sorveglianza sanitaria:

a) collabora con il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’Ente e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori [TU 81/2008, art. 25 a];

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati [TU 81/2008, art. 25 b];

c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica di lavoro;

d) istituisce e aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il Settore preposto dell’Ente, con salvaguardia del segreto professionale [TU 81/2008, art. 25 c];

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti [TU 81/2008, art. 25 g];

f) fornisce a richiesta, analoghe informazioni ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza [TU 81/2008, art. 25 g];

g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria [TU 81/2008, art. 25 h];

h) comunica in occasione delle riunioni periodiche i risultati in forma anonima degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno, con conseguente redazione di verbale da trasmettere al Datore di Lavoro [TU 81/2008, art. 25 l];

j) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione e del parere di competenza;

k) effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia motivatamente correlata ai rischi professionali;

l) collabora con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso dell’Ente;

m) collabora all’attività d’informazione e formazione, coordinandosi con il Datore di Lavoro;

n) fornisce l’idoneità fisica degli addetti alle emergenze.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Si definisce «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro [TU 81/2008, art.

2, comma 1, lettera i)].

CHI Lavoratore eletto

COSA FA O

DECIDE A questa figura, eletta all’interno delle rappresentanze sindacali, sono riferite le seguenti attività:

a) accedere ai luoghi di lavoro [TU 81/2008, art. 50 a];

b) essere consultato tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,

all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’Ente o nell’unità produttiva [TU 81/2008, art. 50 b];

c) essere consultato, ove necessario, sulla designazione degli addetti alla gestione delle emergenze per attività di prevenzione incendi, di primo soccorso e per l’evacuazione dei lavoratori e del medico competente [TU 81/2008, art. 50 c];

d) essere consultato, ove necessario, in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori [TU 81/2008, art. 50 d];

e) ricevere le informazioni e la documentazione inerenti la valutazione e le misure di

e) ricevere le informazioni e la documentazione inerenti la valutazione e le misure di