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Capitolo 5 - La sorveglianza sanitaria

5.4. Il ruolo e le funzioni del medico competente

5.4.1. Le funzioni del medico competente

Il medico competente collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei

lavoratori ed effettua gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, coordinandosi con il Settore Risorse Umane e Organizzazione esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro.

La comunicazione scritta del giudizio di idoneità al datore di lavoro e al lavoratore è prevista dal D. Lgs 81/08 in tutti i casi di idoneità e/o di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore.

Il medico competente ha l’obbligo di consegnare al datore di lavoro e ai lavoratori i certificati rilasciati chiedendo una firma per presa visione ed istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso i propri uffici con salvaguardia del segreto professionale.

Inoltre:

1) il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Settore Risorse Umane e Organizzazione che ne sopporta gli oneri;

2) qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 25, comma 1, lettera b, lettera m del T.U. 81/2008 e s.m.i., esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del

lavoratore, ne informa per iscritto il Settore Risorse Umane e Organizzazione che a sua volta dovrà informare per conoscenza il Datore di Lavoro, il Dirigente, e il lavoratore.

5.4.2. Il sopralluogo negli ambienti di lavoro

In accordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno una volta all’anno, il medico competente visita i luoghi di lavoro (art.25 lettera l) del T.U. 81/ 2008 e s.m.i.

Al sopralluogo possono partecipare se richiesto e necessario, oltre al Medico Competente, anche il

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, un Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione e i Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza, eventualmente partecipa il Dirigente, anche attraverso figura da lui delegata.

Del sopralluogo, a cura del Medico Competente, viene predisposto apposito verbale.

Questo documento viene trasmesso al Servizio di Prevenzione e Protezione che provvederà ad informare il Datore di Lavoro e il Dirigente di eventuali adempimenti.

5.4.3. La riunione periodica

Con cadenza annuale il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, convoca apposita riunione periodica per l’esame delle problematiche della sicurezza all’interno dell’Ente.

L’ordine del giorno della riunione viene fissato in relazione a quanto indicato nell’art. 35 del T.U. 81/2008 e s.m.i.

Alla riunione partecipano, oltre al Datore di Lavoro:

 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o per suo conto, se delegato, un addetto ASPP;

 il Medico Competente;

 i Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza.

Alla riunione, in caso di specifiche esigenze, possono partecipare, su esplicito invito, figure diverse da quelle previste dalla normativa vigente, es.: Dirigenti della Sicurezza, Preposti, addetti alle emergenze, ecc.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, di ogni singola riunione, predispone apposito Verbale di Riunione che sarà firmato da tutti i partecipanti alla riunione.

Il Piano di Miglioramento delle Aree/Settori/Progetti o delle Sedi sarà aggiornato, se necessario, anche in relazione a quanto indicato nel verbale della riunione periodica.

5.4.4. La collaborazione alla stesura del documento di valutazione dei rischi

Il medico competente collabora alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ed ai relativi aggiornamenti.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, predispone le bozze dei documenti e dei relativi aggiornamenti, li sottopone al Medico Competente per i relativi contributi, ricevuti i quali viene fatta la verifica con il Datore di Lavoro che lo approva.

5.4.5. La documentazione prodotta dal Medico Competente Il medico competente predispone la seguente documentazione:

a) piano sanitario di cui agli accertamenti previsti dalla normativa vigente;

b) giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;

c) cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore;

d) eventuali informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;

e) relazione sui risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati;

f) verbali di visita agli ambienti di lavoro;

g) verbali di formazione e informazione di cui agli artt. 36 e 37 del T.U. 81/2008;

h) eventuali comunicazioni sui giudizi di inidoneità parziale o temporanea.

5.4.5.1. Il piano sanitario di cui agli accertamenti previsti dalla normativa vigente

Il piano è redatto a cura del Medico Competente nelle forme e nei contenuti valutati dal medico, copia del piano è custodito da parte del Settore Risorse Umane e Organizzazione nella documentazione sanitaria.

In caso di necessità il piano sarà messo a disposizione delle autorità competenti.

5.4.5.2. Giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro

I giudizi di idoneità, a parere del medico possono essere collettivi o individuali, copia dei giudizi trasmessi dal medico sono comunque conservati a cura del Settore Risorse Umane e Organizzazione nella

documentazione sanitaria.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

 idoneità;

 idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

 inidoneità temporanea; inidoneità permanente.

In caso di necessità i giudizi saranno messi a disposizione delle autorità competenti.

5.4.5.3. Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore

La cartella sanitaria di rischio per ogni lavoratore, custodita in busta sigillata, viene trasmessa dal Medico Competente al Settore Risorse Umane e Organizzazione che la custodisce in luogo sicuro; la busta non potrà essere in nessun caso aperta se non nei casi previsti dalla legge (es. richiesta delle autorità competenti, richiesta del lavoratore al medico, necessità operative del medico, ecc.).

5.4.5.4. Eventuali informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti

In occasione delle visite mediche, il Medico Competente informa i lavoratori del significato delle visite mediche effettuate e degli eventuali esami previsti o effettuati. All’occorrenza il Medico Competente e/o il Servizio di Prevenzione e Protezione può promuovere apposita riunione con i lavoratori al fine di informare correttamente gli stessi.

5.4.5.5. Relazione sui risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati

In occasione della riunione periodica annuale il Medico Competente, predisporrà per ogni

Area/Settore/Progetto o Sede, una relazione sui risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati.

La relazione sarà oggetto della riunione periodica, dalla quale potranno scaturire eventuali azioni di miglioramento.

5.4.5.6. Verbali di visita agli ambienti di lavoro

Il Medico Competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno, le visite dovranno essere fatte in tutte le Sedi.

A seguito della visita il Medico Competente predisporrà apposito Verbale di Sopralluogo.

Sarà sempre possibile effettuare tali visite con la presenza del Servizio di prevenzione e protezione e con i Rappresentanti dei lavoratori. Il Datore di Lavoro segnalerà quando si effettueranno le visite congiunte.

I Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza potranno partecipare sempre se questi ne faranno richiesta esplicita indirizzata all’attenzione del Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

5.4.6. Formazione e informazione di cui agli artt. 36 e 37 T.U. 81/2008 e s.m.i.

Il Medico Competente collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Settore Risorse Umane e Organizzazione alla predisposizione del piano di formazione dell’Ente per la gestione delle emergenze relative al Primo soccorso di cui al Decreto Ministeriale 388/2003.

5.4.7. Comunicazioni sui giudizi di inidoneità parziale o temporanea

Il Medico Competente, se ritenuto opportuno, potrà a suo insindacabile giudizio fare apposite

comunicazioni in merito ai giudizi di inidoneità dei lavoratori; le suddette comunicazioni dovranno essere trasmesse al Settore Risorse Umane e Organizzazione, che per conto del Datore di Lavoro provvederà al trattamento degli stessi.

Se ritenuto opportuno, il Settore Risorse Umane e Organizzazione, a seguito delle comunicazioni ricevute, sui giudizi di inidoneità potrà chiedere al Datore di Lavoro, sentito il Dirigente di riferimento, di modificare le mansioni dei lavoratori interessati o di adibirli ad altre mansioni.